Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-10-14, n. 201906977

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-10-14, n. 201906977
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906977
Data del deposito : 14 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2019

N. 06977/2019REG.PROV.COLL.

N. 00021/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2019, proposto da
C M I S, rappresentato e difeso dall'avvocato D A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in Roma, via Bruno Buozzi n.51;

contro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R non costituito in giudizio;

nei confronti

F D F, G F non costituiti in giudizio;
L M T, rappresentato e difeso dagli avvocati L N, I R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio I R in Roma, via Livio Andronico n. 24;
A C, P C, F G, F M, E S, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Castiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo De Vincenti in Roma, via Santa Maria Ausiliatrice 63;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08891/2018, resa tra le parti, concernente Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento ovvero la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 07 agosto 2018 n. 8891, che ha respinto il ricorso n.5697/2017 R.G. proposto per l'annullamento dei seguenti atti del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR:

a) della disposizione 5 aprile 2017, conosciuta in data imprecisata, con la quale la Dirigente della Direzione centrale gestione delle risorse umane – Ufficio concorsi e borse di studio ha approvato- quanto alla Macro area dipartimentale “Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti”- la graduatoria finale del concorso di cui al bando n. 364.172 per 80 posti per il profilo professionale di Dirigente di ricerca, di cui 15 da assegnare alla predetta Macro area, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al 27° posto, tra gli idonei non vincitori, con il punteggio di 68,10;

di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale, e in particolare:

b) di tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice, e in particolare:

c) del verbale n.2 del 23 maggio 2016, che individua i criteri per valutare la produzione scientifica;

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente alla nomina a vincitrice della selezione in oggetto ed al ristoro di tutti i pregiudizi medio tempore subiti per la illegittima collocazione tra gli idonei non vincitori;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CESTA AMEDEO il 8\2\2019 :

l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del TAR Lazio-Roma, Sez. III n. 8891 pubblicata in data 07.08.2018, non notificata, con cui è stato respinto il ricorso allibrato al n. 5697 del 2017 proposto dall'odierno appellante principale per l'annullamento della disposizione della Dirigente della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane – Ufficio Concorsi e Borse di Studio – del 05.04.2017 di approvazione della graduatoria finale – relativa alla Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti” - del concorso di cui al bando n. 364.172 per 80 posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca, di cui 15 da assegnare alla predetta Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti”, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al 27° posto, tra gli idonei non vincitori, con il punteggio di 68,10.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di L M T e di A C e di P C e di F G e di F M e di E S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati R D, N L e limitatamente alla fase preliminare della discussione di merito, F C per delega di C F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 8891 del 2018 con cui il Tar Lazio respingeva l’originario gravame, proposto dalla medesima parte al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento datato 5\4\2017 di approvazione della graduatoria finale – relativa alla Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti” - del concorso di cui al bando n. 364.172 per 80 posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca, di cui 15 da assegnare alla predetta Macro Area Dipartimentale “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti”, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al 27° posto, tra gli idonei non vincitori, con il punteggio di 68,10.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante richiamava le censure di primo grado.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei termini autorizzati con decreto n. 3\2019, non si costituiva in giudizio la parte pubblica;
si costituivano alcuni dei concorrenti controinteressati chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità nonchè il rigetto dell’appello. Veniva altresì proposto appello incidentale avverso la dichiarata sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Alla pubblica udienza del 10\10\2019 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, è fondata – e dirimente rispetto alle ulteriori questioni sollevate anche in via incidentale - l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, in specie nei termini dedotti dalla difesa di parte controinteressata (cfr. memoria difensiva di Cesta ed altri).

In linea di diritto, costituisce jus receptum l’orientamento a mente del quale ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 104/2010, il ricorrente ha l'onere di specificare i motivi di appello, non potendo limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata.

Il fatto che l'appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo, non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 26/4/2019, n. 2678 e 30/8/2018, n. 5100).

Nel caso di specie, già dal punto di vista formale nell’atto di appello manca del tutto la puntuale elencazione e distinzione di motivi contenenti le critiche alle argomentazioni poste a base della sentenza appellata.

Dal punto di vista sostanziale, poi, emerge una mera riproposizione delle considerazioni poste a base delle censure di prime cure – invero in prevalenza concernenti il merito dell’azione amministrativa, nei termini compiutamente evidenziati dal Tar – prive di adeguata specificazione rispetto alle puntuali considerazioni svolte dalla sentenza appellata, in termini all’evidenza contrastanti con i principi sopra richiamati.

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