Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-04-15, n. 202103093
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2021
N. 03093/2021REG.PROV.COLL.
N. 04462/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4462 del 2020, proposto dal Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, carabiniere in servizio effettivo presso la Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di -OMISSIS-, ha impugnato al Tar per la Lombardia, sede di Milano, la determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 21 novembre 2018 di rigetto della sua istanza di trasferimento, proposta ai sensi dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma.
1.1. In particolare, l’Amministrazione ha respinto la domanda ritenendo non “ fondate e comprovate ” le ragioni sanitarie addotte per operare un trasferimento eccezionale ai sensi del citato art. 398 rispetto alle ordinarie procedure previste per i trasferimenti dei militari in ambito nazionale; Inoltre, il trasferimento richiesto avrebbe inciso sulla situazione organica del Comando Legione Carabinieri Lombardia che presentava un deficit organico nei ruoli Ispettori-Sovrintendenti-Appuntati-Carabinieri pari al 13%.
1.2. Il Tar di Milano, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha accolto l’istanza di sospensione del diniego impugnato.
1.3. Con provvedimento del 14 maggio 2019, il Comando Generale dell’Arma ha riesaminato l’istanza del ricorrente, confermando il diniego al trasferimento. Per questa ragione, il signor -OMISSIS-, ha proposto motivi aggiunti, impugnando anche quest’ultimo provvedimento.
1.4. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar di Milano ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo ed accolto i motivi aggiunti, ritenendo non fondato il riferimento al deficit di organico evidenziato dall’Amministrazione (in Lombardia si registrerebbe un sovra organico di Appuntati e Carabinieri di 47 unità e, nello stesso tempo, un deficit in Puglia, di Carabinieri e Appuntati, di ben 141 unità, mentre la consistenza del ruolo degli Ispettori e Sovrintendenti, non avrebbe rilievo in assenza della sovrapponibilità dei relativi compiti).
1.5. Il Tar ha poi rilevato, in ordine ai motivi di salute posti a base della richiesta di trasferimento, che l’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma nel prevedere che: “ I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere ” avrebbe consentito, seppure in un ambito di ampia discrezionalità, di operare una valutazione sulla situazione in concreto rappresentata senza riferirsi a generiche ragioni connesse ad esigenze organizzative.
1.6. Per lo stesso Tribunale, l’Amministrazione avrebbe dovuto vagliare il motivo di salute adotto, cioè la gravità dello stato della convivente more uxorio documentata con certificati del Centro di Salute Mentale della ASL di Bari dai quali emergeva la necessità del trasferimento per ridurre al massimo i periodi di tempo in cui la stessa sarebbe stata lasciata sola.
2. Contro la parte della sentenza che ha accolto i motivi aggiunti ha proposto appello l’Amministrazione della Difesa sulla base di un unico ed articolato motivo di censura.
2.1. Violazione e falsa applicazione art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di trasferimento ed impiego del personale militare. Violazione e falsa applicazione artt. 848, 849 e 850 del codice dell’ordinamento militare. Invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione – straripamento del potere giurisdizionale – contraddittorietà – erronea valutazione degli atti di causa.
2.1.1. L’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri prevede per i sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano al trasferimento per fondati e comprovati motivi, la possibilità, indipendentemente dal periodo di permanenza presso il reparto o il comando, di presentare la relativa istanza. In sostanza, la disposizione disciplina i casi di trasferimenti per situazioni straordinarie in deroga alle ordinarie procedure di trasferimento. In questo quadro, il ricorrente ha giustificato la sua richiesta al fine di assistere la sua compagna, convivente nello stesso paese,-OMISSIS-, presso cui prestava servizio (dopo il loro trasferimento in provincia di Como, la stessa avrebbe iniziato a dare segni di depressione a causa della lontananza dalla terra d’origine, aggravati da uno stato di solitudine determinato dall’attività lavorativa del ricorrente).
2.1.2. L’Amministrazione appellante evidenzia quindi di aver perso in esame l’istanza dell’appellato, avvisandolo dei moti ostativi al suo accoglimento e