Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-08, n. 202207816

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-09-08, n. 202207816
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207816
Data del deposito : 8 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2022

N. 07816/2022REG.PROV.COLL.

N. 07702/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7702 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pazzaglia in Roma, largo Amilcare Ponchielli n.6;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Umbria – Perugia – Sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con decreto del 27 agosto 2015, il Questore di Perugia ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia intestata a -OMISSIS-, avendo rilevato l’esistenza a suo carico di due condanne emesse il 7 novembre 2001 e il 6 dicembre 2004 per i reati di minaccia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ingiuria e percosse. In particolare, l’Amministrazione, richiamato l’art. 43 TULPS, ha giudicato di per sé ostative dette condanne, avendo reputato irrilevante la circostanza che il Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 10 giugno 2014 avesse accolto l’istanza di riabilitazione presentata dall’interessato.

2. Con ricorso n. -OMISSIS-proposto dinanzi al Tar Umbria, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il citato provvedimento questorile, chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente sostiene che la Questura avrebbe errato nel ritenere automaticamente ostative le condanne a suo carico: l’intervenuta riabilitazione avrebbe imposto all’Amministrazione di procedere ad una concreta valutazione della sua affidabilità e di considerare, quindi, la tenuità dei reati, i decenni trascorsi, la condotta susseguente e l’assenza di pericolosità sociale. Inoltre, deduce l’incompetenza del Questore di Perugia.

3. La Sezione I del Tar, con sentenza n. -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che ha liquidato in euro 1.000,00.

4. Avverso la decisione del primo giudice, il sig. -OMISSIS- ha proposto ritualmente appello, deducendo – in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata – le censure formulate in primo grado in ordine all’inesistenza di un automatismo ostativo in ragione dell’intervenuta riabilitazione e del lasso di tempo trascorso.

5. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Perugia si sono costituiti in giudizio.

6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata e disposto la compensazione tra le parti delle spese della fase cautelare.

7. In data 28 maggio 2022, le Amministrazioni resistenti hanno depositato memoria con la quale deducono l’infondatezza dell’atto di appello chiedendone il rigetto.

8. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con atto depositato il 30 giugno 2022, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito della causa.

Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel processo amministrativo vige, infatti, il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Cons. St., sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 674).

Le spese possono essere compensate tra le parti.

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