Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-06, n. 202204584

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-06, n. 202204584
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204584
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 4584/2022REG.PROV.COLL.

N. 10278/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10278 del 2021, proposto dalla signora N D, rappresentata e difesa dall’avvocato A C, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suindicato difensore in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

- il Comune di Sinnai, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato B B, domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;
- la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e F I, dell’Avvocatura regionale, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, n. 24;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I, 7 maggio 2021 n. 339, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sinnai e della Regione autonoma della Sardegna e i documenti prodotti;

Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti depositati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellante, l’avvocato Maria Ida Leonardo, in sostituzione dell'avvocato A C. Si registra il deposito di note d’udienza da parte dell’avvocato G P che chiede il passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12 aprile 2022;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I, 7 maggio 2021 n. 339, con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 799/2020), presentato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio (inadempimento) formatosi, a carico della Regione autonoma della Sardegna (in particolare del Servizio di tutela del paesaggio) e del Comune di Sinnai, in riferimento all'istanza per la compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, presentata in data 8 giugno 2019 dalla signora N D, oltre alla domanda volta ad ottenere la declaratoria dell’obbligo della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Sinnai di provvedere ad adottare un provvedimento espresso in relazione all'istanza di compatibilità paesaggistica presentata della predetta signora N D in data 8 giugno 2019 e per sentire ordinare ai suddetti Regione autonoma e Comune di provvedere in merito alla su richiamata istanza di compatibilità paesaggistica entro il termine che il TAR adito avrebbe stabilito, unitamente alla nomina di un commissario ad acta ;

Tenuto conto che , dall’esame della documentazione prodotta in entrambi i gradi di giudizio dalle parti controvertenti, emerge quanto segue:

- la signora N D è proprietaria di un immobile sito nel territorio del Comune di Sinnai (località Solanas) e che sul terreno era stato realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell’art. 5 l.r. Sardegna 23 ottobre 1985, n. 23, di un precedente fabbricato ad uso civile abitazione, in forza della concessione edilizia n. 215 del 19 dicembre 2012, rilasciata dal Comune di Sinnai, con riferimento al quale la proprietaria otteneva l’autorizzazione paesaggistica n. 404 del 30 gennaio 2012, rilasciata dal Servizio tutela del paesaggio della Regione Sardegna;

- nel corso dei lavori venivano svolti dei sopralluoghi, in data 17 settembre 2018 e 24 settembre 2018, all’esito dei quali emergeva la realizzazione di variazioni essenziali rispetto al progetto assentito, sicché il Comune di Sinnai avviava il relativo procedimento repressivo sanzionatorio che si concludeva con l’adozione dell’ordinanza 11 marzo 2019 n. 2 con la quale si ordinava “ la demolizione di tutte le opere realizzate in assenza di titolo edilizio e il ripristino dello stato dei luoghi ”;

- la signora D proponeva ricorso innanzi al TAR per la Sardegna chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e contestualmente presentava in data 8 giugno 2019, al Comune di Sinnai, istanza per l’accertamento di conformità edilizia e per l’accertamento della compatibilità paesaggistica (pratica SUAPE n. DRNNTL74L47Z154L-06062019- 1642.47724);

- scaduto infruttuosamente il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 380 e formatosi il silenzio rigetto, nei cui confronti la signora D proponeva ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Sinnai, con atto del 25 settembre 2019, esprimeva il Parere tecnico definitivo negativo nei confronti dell’istanza di accertamento di conformità;

- impugnato (anche) detto atto con ulteriore ricorso per motivi aggiunti dinanzi al TAR per la Sardegna, il Comune di Sinnai, con provvedimento n. 62 del 6 novembre 2019 respingeva espressamente l’istanza di accertamento di conformità presentata in data 8 giugno 2019 e con ordinanza n. 7 del 14 novembre 2019, in sostituzione della precedente ordinanza di demolizione n. 2 dell’11 marzo 2019, ribadiva l’ingiunzione a demolire, che pure veniva impugnata dinanzi al TAR per la Sardegna con un nuovo ricorso per motivi aggiunti;

- a distanza di qualche mese dai fatti così come sopra descritti, la signora D riproponeva, in data 10 febbraio 2020, l’istanza di accertamento di conformità corredata con planimetrie e con il progetto relativo al completamento del fabbricato. Anche in questo caso, pur dopo lo scadere dei sessanta giorni, il Comune di Sinnai con determinazione n. 16 del 6 ottobre 2020 respingeva espressamente anche la seconda istanza di accertamento di conformità ampliando la motivazione in merito alle ragioni del diniego rispetto alle precedenti ordinanze demolitorie, che veniva impugnata dinanzi al TAR per la Sardegna con un ulteriore ricorso recante motivi aggiunti;

- la signora D a questo punto, ritenendo che i provvedimenti adottati dal Comune di Sinnai fossero riferibili alla domanda di accertamento di conformità edilizia e non anche alla domanda di accertamento di conformità paesaggistica, proponeva ricorso innanzi al TAR per la Sardegna nei confronti del silenzio inadempimento formatosi nei confronti della domanda di accertamento della conformità paesaggistica dell’immobile in questione presentata in data 8 giugno 2019 (come si legge espressamente nell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado);

Considerato che il TAR per la Sardegna, con la sentenza n. 339/2021, ha respinto il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento atteso che, pur avendo precisato il procedimento amministrativo avviato dalla istanza di conformità paesaggistica in esame “ non si è definito con un provvedimento esplicito avendo l’ufficio regionale ritenuto l’improcedibilità del procedimento di sanatoria paesaggistica in quanto la mancata attestazione di conformità edilizia (implicita nel provvedimento di diniego di accertamento di conformità) costituiva condizione necessaria per la definizione del procedimento medesimo ”, nel merito doveva affermarsi la insussistenza della “ lamentata inerzia dell’Amministrazione regionale non essendo ravvisabile, nel caso di specie, un obbligo in capo alla Regione di adottare un provvedimento espresso di compatibilità paesaggistica in relazione all'istanza presentata dalla ricorrente ”, in quanto l’istanza di accertamento di conformità edilizia del fabbricato, parallelamente presentata dalla signora D, era stata respinta con il provvedimento comunale n. 62 del 6 novembre 2019 (cui era seguita l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 7 del 14 novembre 2019), da considerarsi atto impeditivo alla prosecuzione del procedimento regionale di verifica della compatibilità paesaggistica;

Precisato che la signora D ha proposto appello avverso la sentenza del TAR per la Sardegna n. 339/2021 nel quale, con un unico e complesso motivo di gravame si sostiene la erronea individuazione delle norme applicabili al caso di specie da parte del giudice di primo grado, avendo avuto il Comune di Sinnai e non la Regione Sardegna il compito di concludere il procedimento per quanto concerne la richiesta di autorizzazione paesaggistica che, illegittimamente, non ha mai completato;

Osservato che nel presente giudizio di appello si sono costituiti sia il Comune di Sinnai che la Regione autonoma della Sardegna e che quest’ultima, oltre ad avere mosso nei confronti dell’appellante due eccezioni preliminari, ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni assumendone la infondatezza e chiedendo la reiezione del mezzo di gravame;

Rilevato che l’appello non può essere accolto perché;

- l’azione giudiziale proposta nei confronti dell’asserito silenzio inadempimento formatosi sulla istanza di compatibilità paesaggistica andava dichiarata inammissibile perché detta istanza, presentata in data 8 giugno 2019, conteneva al contempo sia la richiesta di accertamento di conformità edilizia che quella paesaggistica (si legge infatti nella predetta istanza, testualmente, “ Accertamento di Conformità ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001) e di compatibilità paesaggistica (ai sensi degli artt. 167 e 181 Dlgs 42/2004 per traslazione verticale dello scheletro del fabbricato e traslazione della piscina. N.B. Le variazioni sono da considerarsi non essenziali secondo la normativa vigente, e rispettano lo strumento urbanistico, pertanto l'accertamento di conformità ha meramente scopo tuzioristico ”), sicché il provvedimento con il quale espressamente il Comune di Sinnai, con determina n. 62 del 6 novembre 2019, ha respinto l’istanza presentata in data 8 giugno 2019 dalla signora D, ha ricompreso nella reiezione sia l’istanza di accertamento di conformità edilizia sia quella di accertamento di conformità paesaggistica, come è reso evidente dai seguenti contenuti del ridetto provvedimento: a) nelle premesse il provvedimento di diniego richiama espressamente il doppio obiettivo perseguito dalla istante con la domanda presentata;
b) nella parte motiva del provvedimento si contesta che l’istanza presentata e le successive integrazioni documentali non contengono elementi di prova circa l’abusività delle opere perché realizzate dopo un anno dal rilascio del permesso di costruire e quindi dopo che gli effetti del titolo edilizio erano diventati inefficaci per decadenza dello stesso;
c) ancora nella parte motiva il comune procedente ha espressamente chiarito che “ l'accertamento di conformità, non poteva essere proposto, cosi come dichiarato, ovvero a mero scopo “tuzioristico” al fine di regolarizzare lievissime difformità edilizie rientranti nei parametri di Tolleranza Edilizia di cui all'art. 7 bis della L.R. 23/85 e di tolleranza paesaggistica di cui al punto A31 della tabella "A" del DPR 3 febbraio 2017, n. 31 (…) ”;
d) ha concluso, tra l’altro, nel senso che “ Gli stessi lavori, a parere di questo servizio, fatta salva diversa determinazione dell'organo competente, sono stati realizzati anche in difformità dall'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/04, acquisita con Determinazione del Direttore del Servizio Tutela Paesaggio della RAS n° 404 del 30/01/2012 e parere favorevole del MIBAC, reso con prot. n° 32 del 02/01/2012 ”;

- di conseguenza il provvedimento n. 62 del 6 novembre 2019 adottato dal Comune di Sinnai, respingendo l’istanza presentata in data 8 giugno 2019 dalla signora D nella sua interezza, non solo ha concluso il procedimento di (doppia) conformità avviato con l’istanza presentata l’8 giugno 2019, ma ha anche fatto venir meno l’interesse a proporre e a coltivare la domanda giudiziale di accertamento sul silenzio inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., asseritamente formatosi con riferimento alla più volte richiamata istanza (dell’8 giugno 2019) in quanto il relativo procedimento, seppur tardivamente, è stato concluso con il provvedimento comunale n. 62/2019, che peraltro è stato, a suo tempo, impugnato dinanzi al TAR per la Sardegna con ricorso recante motivi aggiunti;

Rilevato che , dunque, il ricorso in appello non può essere accolto dovendosi confermare, seppure con altra motivazione (di “inammissibilità”, in luogo di “reiezione” del ricorso n. R.g. 799/2020), la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sez. I, 7 maggio 2021 n. 339, qui oggetto di appello, dichiarando inammissibile il ricorso proposto in primo grado;

Stimato che , in applicazione del principio della soccombenza processuale, ai sensi dell’art. 91 c.p.a., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., la parte appellante debba essere condannata a rifondere le spese del grado di appello in favore delle amministrazioni costituite, liquidandosi le stesse nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge;

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