Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-23, n. 202406656
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 06656/2024REG.PROV.COLL.
N. 04062/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4062 del 2023, proposto da
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Pres. M C e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento notificato in data 27 gennaio 2022, l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bologna ha revocato, ai sensi dell’art. 23, lett. d) d.lgs. n. 142 del 2015, la misura di accoglienza disposta nei confronti dell’odierno appellato, cittadino -OMISSIS-.
Il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che, per l’anno solare 2020, risultava superata la soglia del reddito minimo, coincidente con l’importo dell’assegno sociale pari ad euro 5.983,64.
La Prefettura, nel medesimo provvedimento, ha ingiunto all’appellato il versamento della somma di euro 21.031,97 quale rimborso dei costi sostenuti per la misura di cui aveva indebitamente usufruito a partire dal momento del superamento della soglia dell’assegno sociale e fino all’adozione del provvedimento di revoca.
2. L’interessato ha impugnato tale provvedimento con ricorso proposto innanzi al T Bologna con cui ne ha dedotto l’illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art 3 L.241/90, dell’art. 20 par. 3 della Direttiva n. 2013/33/UE e dell’art. 23 d.lgs. 142/2015 interpretato alla luce degli artt 17, 18, 20 direttiva 33/2013/UE, omessa o carente motivazione. Eccesso di potere per motivazione incoerente o incongrua, omessa istruttoria, travisamento dei presupposti. Illegittimità incongruità ed irragionevolezza della revoca; 2) violazione e falsa applicazione dell’art 3 L.241/90, dell’art. 20 par. 3 della Direttiva n. 2013/33/UE e dell’art. 23 d.lgs. 142/2015 interpretato alla luce degli artt 17, 18, 20 direttiva 33/2013/UE, omessa o carente motivazione. Eccesso di potere per motivazione incoerente o incongrua, omessa istruttoria, travisamento dei presupposti. Illegittimità incongruità ed irragionevolezza del rimborso richiesto.
3. Il T Bologna, sez. I, con sentenza -OMISSIS- novembre 2022, ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla sola statuizione relativa all’ingiunzione di versare la somma di euro 21.031,97 quale rimborso dei costi sostenuti per la misura usufruita e unicamente nella parte relativa alle modalità del recupero, da effettuarsi in unica soluzione. Il giudice di prime cure ha, in particolare, rilevato come l’amministrazione, ingiungendo il pagamento, non abbia tenuto conto né della buona fede, né dello status di richiedente asilo dell’ accipiens , così incidendo in misura eccessiva sulle esigenze di vita del medesimo, in violazione del principio di proporzionalità e in contrasto con lo stesso interesse erariale all’effettivo recupero dell’importo.
4. La citata sentenza è stata impugnata dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bologna, con appello notificato in data 9 maggio 2023 e depositato in data 11 maggio 2023, con cui si deduce, con un unico motivo di censura, la violazione del d.lgs 142/2015, la falsa applicazione dell’art. 26 l. 689/1981 ovvero degli artt. 133 ter c.p. e 660 c.p e, in particolare, l’erroneità della sentenza nella parte in cui essa statuisce la legittimità di un pagamento rateizzato dell’importo indebitamente percepito.
5. Alla pubblica udienza del giorno 11 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
Al fine del decidere, giova premettere una breve disamina della normativa che disciplina la fattispecie.
La materia dell’accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata, nel nostro ordinamento, dal d.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, il quale costituisce trasposizione delle direttive 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Le condizioni di accoglienza stabilite dalla norma europea (art. 2 della direttiva 33 del 2013) prevedono “ alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni (…) nonché un sussidio per le spese giornaliere ”. L’art. 17 della medesima direttiva richiede che tali condizioni siano assicurate dal momento in cui è manifestata la volontà personale di richiedere la protezione e che assicurino “ un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento del richiedente e ne tuteli la salute fisica e mentale ”.
La direttiva 2013/33/UE prevede, successivamente, all’art. 20, in conseguenza del venir meno dei presupposti fondanti l’attribuzione delle misure di accoglienza, la possibilità di progressiva e graduale limitazione delle stesse fino a giungere, quale extrema ratio , alla loro revoca, consentita “ in caso eccezionali debitamente motivati ”.
I casi di riduzione o revoca individuati dalla direttiva sono riconducibili alle seguenti ipotesi contemplate dall’art. 20: allontanamento volontario (par. 1 lett. a); mancanza di interesse nella procedura (par. 1 lett. b e par. 2); presentazione di una domanda reiterata (par. 1 lett. c); nel caso di occultamento di risorse finanziarie e conseguente indebito godimento delle condizioni di accoglienza (par. 3) ed, infine, per gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché per comportamenti gravemente violenti (par. 4).
Le garanzie procedurali per la riduzione e la revoca