Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-03, n. 202405920

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-03, n. 202405920
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405920
Data del deposito : 3 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 05920/2024REG.PROV.COLL.

N. 01003/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

L M Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 37;



nei confronti

Centro Teatrale Artigiano, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19028/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L M Soc. Coop. a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. G G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 12832/2022 L M soc.coop. a r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, chiedendone l’annullamento, il decreto n. 641 DG-S 14/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 14 luglio 2022 recante la sua mancata ammissione ai contributi stanziati dal Ministero della Cultura per l’anno 2022 (triennio 2022-2024), a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.), per la Sezione “Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù - prime istanze triennali (Art. 13, c. 3)” disciplinata dall’art. 3, comma 3 del D.M. 27 luglio 2017, in ragione del mancato raggiungimento della soglia minima di 10 punti prevista in relazione al parametro “qualità artistica” (punteggio attribuito 9,00).

Contestualmente ha, altresì, impugnato:

- i verbali afferenti la procedura di valutazione;

-il decreto n. 1913 DG-S 16/12/2021 del 16 dicembre 2021, richiamato nel decreto n. 641 DG-S 14/07/2022 e tutti i suoi allegati;

- il parere della Commissione consultiva per il Teatro nella seduta del 3 dicembre 2021, siccome menzionato dal decreto n.641 DG-S 14/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 14 luglio 2022;

- il citato D.M. 27 luglio 2017 recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

- il D.M. 31 dicembre 2020 recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”;

- il D.M. 25 ottobre 2021 recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”;

- tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema, inerenti la procedura di erogazione dei contributi;

- la graduatoria finale;

- qualsivoglia atto e/o provvedimento con il quale si intende si è inteso procedere alla sua non ammissione al contributo FUS per il triennio 2022-2024.

2. Avverso i suddetti provvedimenti L M ha formulato le censure così rubricate:

1) Sulla illegittimità dell’operato della Commissione per eccesso di potere, irragionevolezza e contradditorietà. Violazione art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.241/1990 – Inesistenza/nullità del verbale n. 5/2022 e della seduta finale - Eccesso di potere per errata valutazione e difetto dei Presupposti – difetto, insufficiente e sviata istruttoria – Sviamento di potere - illogicità – manifesta irragionevolezza - Motivazione omessa/carente e insufficiente – Contradditorietà – incoerenza ;

2) Sulla illegittimità dell’operato della Commissione per difetto assoluto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi. Violazione art. 97 cost. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.241/1990 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto, insufficiente e sviata istruttoria – Sviamento di potere - Illogicità – Manifesta irragionevolezza – Motivazione omessa/carente e insufficiente ;

3) Sulla illegittimità dell’operato della Commissione per omessa verbalizzazione: inesistenza e nullità del verbale n. 6/2022 e dei successivi atti della procedura. Violazione art. 97 cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.241/1990 – Inesistenza/nullità del verbale n. 5/2022 e della seduta finale - Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto, insufficiente e sviata istruttoria – Sviamento di potere - Illogicità – Manifesta irragionevolezza - Motivazione omessa/carente e insufficiente ;

4) Sulla illegittimità della lex di gara: nel prescrivere la griglia di valutazione e nel fissare i criteri di valutazione qualitativi e le modalità di attribuzione del punteggio, assolutamente generica. La lex di gara difetta di specifici criteri motivazionali e di un obbligo di verbalizzazione dei punteggi che consente la verifica della ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi; la griglia di valutazione è priva di sub-criteri e sub-pesi ponderali e non è accompagnata dalla tabella dei giudizi, giudizi e coefficienti peraltro neppure applicati in maniera uniforme. Violazione art. 97 cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 31 luglio 2017 e ss.mm.ii. - Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto, insufficiente e sviata istruttoria – Sviamento di potere - Illogicità – Manifesta irragionevolezza – Travisamento dei fatti - Motivazione omessa/carente e insufficiente ;

5) Sulla illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice che ha omesso di tentare di superare/colmare la predetta lacuna contenuta nella griglia di valutazione non avendo predeterminato dei criteri di valutazione da applicare nell’attribuzione delle valutazioni. violazione art. 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 31 luglio 2017 e ss.mm.ii. - Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Difetto, insufficiente e sviata istruttoria – Sviamento di potere - Illogicità – Manifesta irragionevolezza – Travisamento dei fatti - Motivazione omessa/carente e insufficiente. Altro profilo .

3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, ponendosi nel solco del proprio orientamento in materia (sentenze n. 3578 e 3579 del 2 marzo 2023, n. 7159 del 26 aprile 2023 e n. 7454 del 3 maggio 2023), ha ritenuto

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