Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-04-09, n. 202002328

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-04-09, n. 202002328
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002328
Data del deposito : 9 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2020

N. 02328/2020REG.PROV.COLL.

N. 01019/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2012, proposto dai signori TT MA ER e NN ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;



contro

il Comune di Varazze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Contaldi, Stefania Contaldi e Luca Viscardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluca Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;



nei confronti

la società Varazze 2006 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Guido Grignani, con domicilio digitale presso lo studio dell’avvocato Enzo Robaldo come da PEC da Registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1744/2011, resa tra le parti, concernente permesso di costruire su terreno limitrofo con richiesta di risarcimento dei danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Varazze e della società Varazze 2006 s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 il Consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Pecorilla, su delega dell’avvocato Federico Tedeschini e l’avvocato Luca Viscardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1744/2011 che ha dichiarato irricevibile perché tardivo il ricorso proposto dai signori TT MA ER e NN ER nella loro qualità di comproprietari di un fondo sito in località Tessarole (Castagnabuona) del Comune di Varazze per l’annullamento del permesso di costruire n. 38157 del 23 febbraio 2007 e relative varianti ( n. 20642 del 24 settembre 2007 e n. 13348 del 4 dicembre 2008) rilasciati alla società Co.Ri.World s.r.l., indi volturati alla società Varazze 2006 s.r.l., aventi ad oggetto la ristrutturazione e il frazionamento di un preesistente fabbricato, con annesse autorimesse interrate.

2. Il giudice adito poneva a base della propria decisione la documentata conoscenza dei provvedimenti impugnati quanto meno a far data dal 12 febbraio 2010, laddove la notifica del ricorso di primo grado è avvenuta solo in data 7 gennaio 2011. Nel corso, infatti, del giudizio cautelare ex art. 669 bis c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Savona per inibire il transito dei mezzi di cantiere su strada asseritamente di loro esclusiva proprietà, la difesa degli appellanti -nella circostanza impersonata da un sostituto dell’avvocato TT MA ER, che in ragione della propria qualifica professionale patrocinava personalmente le proprie ragioni in giudizio, oltre che per conto della sorella NN-aveva prodotto la variante n. 13348 del 4 dicembre 2008, sostanzialmente riepilogativa finanche nell’oggetto della tipologia e della consistenza dei lavori assentiti.

3. Appellano la sentenza i signori ER, contestando come erronea la dichiarata tardività. Solo all’esito dell’accesso agli atti, infatti, richiesto il 9 novembre 2010, ed ottenuto il 10 dicembre 2010, essi avrebbero potuto comprendere l’esatta portata e conseguente lesività dell’intervento realizzato a confine con la propria proprietà, mediante la visualizzazione dei progetti a corredo, indispensabili allo scopo. La posizione della ricorrente signora NN ER, inoltre, avrebbe dovuto essere diversificata, stante che il conferimento di un mandato difensivo non può comportare la presunzione di conoscenza di tutti gli atti del processo.

Nel merito, hanno riproposto tutte le originarie censure in quanto non esaminate dal giudice di prime cure. In particolare hanno lamentato difetto di istruttoria, essendosi il Comune basato su una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di ruderi, parificati invece a quattro preesistenti complessi immobiliari, di cui tre composti da tre piani fuori terra ed uno comprensivo di un piano seminterrato, nonché dalla mancanza di viabilità pubblica di accesso, con conseguente inaccessibilità anche ai parcheggi pertinenziali; errata qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, trattandosi invece di nuova costruzione, come tale non assentibile per contrasto con la disciplina urbanistica riveniente dal Piano urbanistico comunale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2004 e dal Piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Liguria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 6 del 26 febbraio 1990; trattandosi inoltre di intervento in zona qualificabile come “boscata” ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 42/2004 in ragione delle particolarità morfologiche, documentate fotograficamente, avrebbe dovuto essere coinvolta anche l’autorità preposta alla tutela del vincolo nel rilascio dei titoli edilizi impugnati. Hanno infine richiesto il risarcimento dei danni subiti, senza peraltro quantificarne gli importi né individuarne la concreta consistenza.

4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Varazze, con atto di stile e la società Varazze 2006 s.r.l., con memoria in controdeduzione. In particolare, ridetta società ha confutato nel merito la tesi avversa, avuto riguardo anche alla controversa qualificazione della strada di accesso al proprio fondo: seppure ammettendone la titolarità privata, non potrebbe comunque escludersene la destinazione pubblica, trattandosi dell’unico accesso al centro del paese dal fondo intercluso di cui è controversia, appartenente in origine ai medesimi proprietari. La nota comunale del 18 febbraio 2010, di riconoscimento della natura solo privata della relativa proprietà, è oggetto di autonomo contenzioso (ricorso n.r.g. 399/2010 al medesimo T.A.R. per la Liguria, peraltro concluso -rileva la Sezione- con pronuncia di inammissibilità n. 1563 del 10 novembre 2011, giusta la valenza non autoritativa della nota impugnata, al pari di quella precedente, di contenuto diametralmente opposto); essa comunque non avrebbe potuto supportare un eventuale diniego di concessione edilizia, in quanto le controversie civilistiche circa la titolarità di un bene non possono coinvolgere la pubblica amministrazione procedente, non tenuta ad indagini suppletive in merito.

Con successive memorie depositate in vista dell’odierna udienza, sia il Comune che la società controinteressata hanno soprattutto insistito sulla corretta declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, elencando ed evidenziando i numerosi riscontri documentali dai quali emergerebbe inconfutabilmente la previa conoscenza della tipologia dell’intervento assentito da parte degli odierni appellanti.

A loro volta gli appellanti con ulteriore memoria hanno ribadito come nel caso in oggetto, i titoli edilizi -effettivamente depositati nel corso del giudizio possessorio intrapreso davanti al Tribunale di Savona- non opererebbero alcun riferimento alla consistenza ed alla tipologia di costruzione assentita e, conseguentemente, non sarebbero idonei a comportare la piena conoscenza della lesività dell’intervento.

5. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2020 la causa, sentite le parti, è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

6. Come primo motivo di doglianza, gli appellanti contestano l’avvenuta declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività. Il giudice di prime cure avrebbe cioè errato nell’individuare il dies a quo ai fini del computo del relativo termine, non tenendo conto del fatto che la “piena conoscenza” del titolo edilizio sarebbe avvenuta solo con l’accesso agli elaborati progettuali, ovvero a seguito dell’apposita istanza avanzata in data 9 novembre 2010. I provvedimenti ex se , infatti, benché noti, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione procedente, non avrebbero dato contezza della lesività dell’intervento, in quanto riferiti genericamente ad una “semplice” opera di « ristrutturazione edilizia, frazionamento di fabbricato e realizzazione di boxes », laddove il complesso realizzato, distinto in tre corpi di fabbrica ospitanti sette appartamenti, avrebbe dovuto essere più correttamente qualificato come nuova costruzione, non assentibile in quella zona. Con riferimento alla signora NN ER, peraltro, il T.A.R. avrebbe contraddittoriamente ritenuto inopponibili i documenti versati in atti dal difensore in altro giudizio, salvo poi ravvisarne la presunzione di conoscenza nell’avvenuto conferimento del mandato alla lite.

7. Il

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