Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-05-04, n. 201002548

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-05-04, n. 201002548
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002548
Data del deposito : 4 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01661/2007 REG.RIC.

N. 02548/2010 REG.DEC.

N. 01661/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2007, proposto da:
Ministero.Economia e Finanze-Comando Generale G.d. F., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello .Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

C G L, rappresentato e difeso dall'avv. A D B, con domicilio eletto presso A D B in Roma, via Isole Capo Verde, N.26;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO -

ROMA :

Sezione II n. 14200/2006, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Cristina Gerardis e l'avv. A D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A seguito di un procedimento penale riguardante reati di spaccio di sostanze stupefacenti in cui il finanziere C G L era stato coinvolto, veniva avviata nei confronti del medesimo una inchiesta formale per appurare eventuali responsabilità e successivamente attivato, con specifico riferimento alla contestazione dell’addebito dell’uso, da parte del medesimo militare, di sostanze cannabinoidi , un procedimento disciplinare all’esito del quale la Commissione di disciplina giudicava il predetto militare, per i fatti a lui ascritti, “ non meritevole di conservare il grado”

Quindi, il Comandante in seconda del Corpo della Guardia di Finanza, con decreto del 22/6/2002, condividendo il giudizio espresso dall’Organo disciplinare, irrogava al C , ai sensi dell’art.40 della legge n.833 del 1961, la sanzione della perdita del grado per rimozione, mettendolo a disposizione del Distretto militare come semplice soldato a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

L’interessato ha impugnato innanzi al TAR per il Lazio tale provvedimento e l’adito giudice con sentenza n.14200/2006 ha accolto il relativo gravame, ritenendo, in particolare fondata la censura ivi formulata di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e non proporzionalità della sanzione.

Il Ministero dell’Economia e Finanze- Comando Generale della Guardia di Finanza - ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, ritenendola erronea sia negli aspetti motivazionali che nelle prese conclusioni. Più specificatamente, le critiche dell’appellante Amministrazione rivolte alle statuizioni del primo giudice si appuntano in ordine all’avvenuto non corretto apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto su cui poggia l’addebito disciplinare in contestazione e sulla mancata rilevazione della completezza delle ragioni poste a fondamento dell’irrogata sanzione.

Si è costituito nella presente fase del giudizio l’originario ricorrente C G L che ha contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

All’odierna udienza pubblica il proposto gravame viene introitato per la decisione.

DIRITTO

L’appello si appalesa fondato e, perciò, meritevole di accoglimento.

Il giudice d primo grado si è determinato ad accogliere il gravame proposto dall’interessato sulla scorta di considerazioni che possono così riassumersi:

la positività all’uso di sostanze non è stata adeguatamente accertata e comunque trattasi di un uso sporadico, sicchè un unico episodio non può determinare la rimozione dal servizio;

i negativi apprezzamenti sul comportamento del militare formulati nel provvedimento sanzionatorio “non sono ancorati a presupposti fattuali certi e si rivelano come mere affermazioni”.

Ebbene, ritiene il Collegio che i rilievi contenuti nella sentenza impugnata siano privi di fondamento sia in punto di fatto che di diritto.

Da un attenta disamina degli atti di causa può agevolmente rilevarsi che l’addebito mosso al sig. C, l’aver fatto uso di sostanze stupefacenti, quanto alla sua fisiologica sussistenza, risulta essere stato debitamente acclarato.

In tali sensi depongono, invero, gli esami clinici e sanitari cui l’appellato è stato sottoposto e ai quali si fa espresso riferimento nello stesso atto di irrogazione della sanzione, lì dove il predetto finanziere è risultato positivo al drug-test ( cannabinoidi) effettuato in data 29/5/2001 ( in sede di terza visita effettuata all’Ospedale Militare di Milano) ed inoltre le commissioni Mediche Ospedaliere di Milano e Padova rispettivamente del 7/6/2001 e del 25/6/2001 hanno espresso il giudizio diagnostico di “ note ansioso-reattive residue in pregressa accertata positività ai cannabinoidi. Di uguale, sostanziale tenore è il giudizio diagnostico, reso dalla C:M.O di seconda istanza di Padova del 10/9/2001 nei confronti del C, a conclusione di un periodo convalescenza/aspettativa di 153 giorni, costituito da “ obiettività psichiatrica attualmente negativa in pregressa positività ai cannabinoidi”.

Dagli accertamenti medico- legali le circostanze di fatto relative all’avvenuto uso da parte del C di sostanze stupefacenti, stante l’inequivoco contenuto delle risultanze degli esperiti esami diagnostici, appaiono pressoché incontrovertibilmente acclarate, nel senso che l’addebito mosso al militare di fatto ha avuto un suo positivo riscontro e quindi una siffatta condotta ben poteva essere oggetto, così come avvenuto, di relativo procedimento disciplinare.

Quanto alla valutazione ai fini disciplinari del comportamento costituito dal contestato ( e accertato) uso di sostanze stupefacenti, premesso che , come più volte ribadito dalla giurisprudenza ( questa Sezione 4/10/1999 n.1512), l’apprezzamento dei fatti dedotti nel procedimento disciplinare rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione ed è censurabile solo per incongrui vizi logici o di travisamento dei fatti, nella specie, non rinvenibili, ritiene la Sezione che nel caso in esame sussistano i presupposti per una dichiarazione di responsabilità disciplinare meritevole della misura espulsiva, come legittimamente assunto dal Comandante Generale in seconda della Guardia di Finanza con il provvedimento de quo.

Invero, la condotta tenuta dal C , al di là della sua insita riprovevolezza morale, anche a volerla ritenere solamente episodica, assume una sua indubbia gravità, ancor più pregnante in relazione allo status dell’appellato . Il C , invero, appartiene ad un Corpo che per fini istituzionali è chiamato precipuamente a contrastare fenomeni di criminalità connessa al traffico e allo spaccio di stupefacenti e certamente una funzione così delicata non pare possa essere affidata a chi, nella sua qualità di agente di polizia giudiziaria, abbia fatto uso, sia pure sporadico di sostanze psicotrope, denotando, in tal modo mancanza di affidabilità normalmente richieste ad un militare in servizio ( cfr questa Sezione 31/7/2000 n.3647).

In particolare, il comportamento del’appellato ha una sua duplice , negativa valenza.: da un lato, arreca pregiudizio alla dignità delle funzioni che si esercitano, ponendosi in assoluta incompatibilità con lo status di “finanziere”, dall’altro lato compromette o comunque contribuisce a mettere in ombra il prestigio dell’intero Corpo militare di appartenenza e tali deprecabili effetti impongono il massimo rigore nella valutazione della responsabilità e giustificano la severa misura della destituzione dal servizio ( cfr Sez IV, 12/5/2008 n.2182).

Né può configurarsi , a carico della irrogata sanzione, la sussistenza del vizio di difetto di ragionevolezza o di proporzionalità in ragione del consumo solo episodico di sostanze stupefacenti, atteso che, come in precedenza fatto rilevare da questa Sezione ( cfr decisione n.5622 del 12/7/2005) la condotta va stigmatizzata alla stregua della circostanza che essa si appalesa comunque violativa dei doveri di fedeltà assunti con il giuramento ( art.40 punto 6 della legge n.833 del 1961), sì la relativa manchevolezza, al di là del pur suo indubbio disvalore , una volta accertato il semplice collegamento tra il fatto e siffatti obblighi, non può non comportare l’adozione della sanzione di stato di espulsione dal Corpo.

L’Amministrazione procedente, in applicazione corretta dei principi giurisprudenziali or ora esposti (com’è possibile rilevare dalla stessa lettura della parte narrativa dell’atto per cui è causa) ha dato piena contezza dei fatti e delle circostanze costituenti l’addebito disciplinare, fornito adeguati mezzi di prova in ordine all’ avvenuto accertamento degli stessi, così come si è fatta carico, a mezzo di un adeguato, se non esaustivo, apparato motivazionale, di evidenziare le ragioni per le quali si è determinata, in modo ragionevolmente congruo, ad irrogare la misura della perdita del grado per rimozione.

In definitiva, il provvedimento sanzionatorio assunto nei confronti del C appare immune dai rilievi di carenza di istruttoria e difetto di motivazione mossi dal primo giudice le cui statuizioni, come fondatamente fatto valere dall’appellante Amministrazione statale delle finanze non appaiono , queste sì, esenti dalla critica della erronea valutazione dei fatti, sì da comportare la riforma del qui impugnato decisum.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze della presente fase del giudizio.






Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi