Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-03-03, n. 201501043
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01043/2015REG.PROV.COLL.
N. 07527/2013 REG.RIC.
N. 04600/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7527 del 2013, proposto da:
Cge Palea Arsa Srl, rappresentato e difeso dagli avv. G C, S O, con domicilio eletto presso Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi in Roma, Via Giuseppe Cuboni, 12;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, rappresentato e difeso dagli avv. M A F, A P, P M, A B, F P, con domicilio eletto presso Assoc. Legance Studio Legale in Roma, via San Nicola Da Tolentino 67; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorita' Garante Per L'Energia Elettrica ed il il Gas Sede di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Comune di Bari, Giannalberto Mazzei, Isr Ecoindustria Srl;
sul ricorso numero di registro generale 4600 del 2014, proposto da:
Cge Palea Arsa Srl, rappresentato e difeso dagli avv. G C, S O, con domicilio eletto presso Di Cellere Cangemi Studio Legale Macchi in Roma, Via Cuboni 12;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, rappresentato e difeso dagli avv. F P, P M, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Legance in Roma, Via San Nicola Da Tolentino 67;
nei confronti di
Autorità Per L'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 7527 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 01578/2013, resa tra le parti, concernente diniego ammissione alle tariffe incentivanti relativa impianto fotovoltaico - risarcimento danni
quanto al ricorso n. 4600 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 09733/2013, resa tra le parti, concernente mancata applicazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - ris.danni
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Autorita' Garante Per L'Energia Elettrica ed il il Gas Sede di Roma e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa e di Autorità Per L'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. S D F e uditi per le parti gli avvocati G C, S O, F P, A B e l'avvocato dello Stato Camassa G C, S O, l'avvocato dello Stato Camassa e F P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società attuale appellante, avente ad oggetto l’attività di costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e in particolare da impianti fotovoltaici, aveva avviato la sua iniziativa imprenditoriale nella vigenza del terzo Conto Energia (d.m. 6 agosto 2010).
Dalla Regione Puglia (determina dirigenziale n. 243 dell’8 novembre 2010) aveva ottenuto autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra in area agricola da realizzarsi nel Comune di Casamassima (Ba) suddiviso in 14 sezioni per una potenza complessiva di circa 9,6 MW.
Pochi mesi dopo, veniva emanato il d.lgs.28 del 2011 e per effetto dell’art. 10, comma 6 e dell’art.25 del d.lgs.28 del 2011, il Terzo Conto Energia – alla cui tariffa più favorevole la società aspirava - veniva riservato ai soli impianti entrati in esercizio prima del 31 maggio 2011, mentre per quelli entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 si sarebbe applicato il meccanismo incentivante vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto (ai sensi degli articoli 25 del d.lgs.28 del 2011 e 6 comma 4 del d.m. 5 maggio 2011); in attuazione del d.lgs. 28 del 2011 veniva emanato il d.m. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) volto a disciplinare l’accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1 giugno 2011 e fino al 31 dicembre 2016.
Avverso tale anticipata abrogazione del Terzo Conto Energia ad opera del d.m. 5 maggio 2011, ritenuta illegittima perché sarebbe stata retroattivamente applicata anche agli impianti già autorizzati sulla base di investimenti avviati nel vigore del precedente regime di incentivi, la società sopra indicata insorgeva impugnando il d.m. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) avanti al Tar Lazio.
Con tale primo ricorso (r.g.n.6104 del 2011) la società CGE Palea Arsa srl impugnava quindi il d.m. 5 maggio 2011, avente ad oggetto la incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, nelle parti in cui: all’art. 1 comma 2 prevede la sua applicazione a tutti gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, in contrasto con il precedente III Conto Energia originariamente valido per il triennio 2011-2013 che prevedeva provvidenze più favorevoli; all’art. 4 per la categoria grandi impianti viene condizionato l’accesso alle tariffe incentivanti ai limiti del costo annuale; all’art. 6 vengono previste condizioni per accedere alle tariffe incentivanti; all’art. 11 comma 2 lettera e) stabilisce specifici requisiti per beneficiare delle tariffe incentivanti; all’allegato 5 viene previsto l’ammontare delle tariffe incentivanti per ciascun periodo di riferimento. L’impugnazione è altresì estesa a ogni altro atto comprese le Regole tecniche per l’iscrizione al registro per i grandi impianti adottato dal GSE.
Con motivi aggiunti la società, che pure aveva chiesto l’iscrizione, impugnava gli elenchi, dai quali risultava esclusa, dei grandi impianti fotovoltaici rientranti nelle tariffe agevolative per il 2011, formati dal GSE per il 2011, svolgendo le domande di accertamento e di risarcimento del danno.
I motivi di censura, comprensivi anche della richiesta di remissione sia alla Corte di Giustizia della Unione Europea che alla Corte Costituzionale, riguardavano i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, lamentandosi in sostanza la violazione e lesione dei diritti acquisiti, dell’affidamento in relazione ad investimenti consistenti oramai effettuati, assenza di norme di salvaguardia, violazione dei principi della legge delega ( del d.lsg. 28 del 2011 con riguardo alla legge 96 del 2010). I motivi aggiunti riguardavano la competenza del gestore GSE a disciplinare la individuazione, per i soli grandi impianti entrati in esercizio tra il 31 agosto 2011 ed il 31 dicembre 2012, di una data convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della tariffa spettante coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE successivamente al primo gennaio 2013.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n.1578 del 2013 rigettava il ricorso.
Secondo la sentenza erano da respingere i motivi relativi alla disposta cessazione anticipata del Terzo Conto Energia, ritenendosi che la nuova disciplina non abbia efficacia retroattiva, rispetto agli impianti già entrati in esercizio, né potendosi ritenere tutelabili le posizioni di coloro che avevano effettuato scelte di investimenti programmati in momenti nei quali era ragionevole confidare sulla loro redditività per gli incentivi presenti in quel momento; venivano quindi respinte le censure di violazione dei principi dell’affidamento e della certezza del diritto, delle norme comunitarie, di illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 28 del 2011, dell’eccesso di delega rispetto alla legge 96 del 2010.
Venivano respinti anche i motivi aggiunti, comprensivi della impugnativa delle regole tecniche ed applicative disposte dal GSE, che deve redigere le apposite graduatorie degli impianti iscritti, nei quali la ricorrente non era risultata iscritta, indicando l’art. 8 comma 3 del d.m. 5 maggio 2011 il GSE quale soggetto competente a redigere a tali fini apposite regole tecniche.
Avverso tale sentenza, ritenuta errata ed ingiusta, propone appello (r.g.n. 7527 del 2013) la stessa società, deducendo i seguenti motivi di appello (che in buona sostanza coincidono con i motivi già proposti e respinti in prime cure).
In un atto di appello di 55 pagine, che si prova a sintetizzare, vengono svolti i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, anche per contrasto con norme e principi comunitari, oltre che nazionali, sostenendo che: il d.m. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia) ha inciso illegittimamente su iniziative già avviate ed autorizzate nella vigenza del precedente regime incentivante; l’impianto è entrato in esercizio entro il 29 marzo 2012 (termine inizialmente previsto dal d.lgs.28 del 2011 all’art. 10 comma 6, poi prorogato al 24 maggio 2012) e possiede i requisiti formali e sostanziali per accedere al beneficio, ma non lo ha ottenuto a causa della abrogazione anticipata del d.m. 6 agosto 2010 e delle modalità di accesso agli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011, non essendosi