Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-07-09, n. 201104137
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 04137/2011REG.PROV.COLL.
N. 10235/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10235 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A D, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Roberto C/O Schwarzenberg Modena in Roma, via Monte delle Gioie,24;
nei confronti di
D N C, C P, B I;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 08364/2008, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. O F e uditi per le parti gli avvocati R M e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 18 settembre 2008 n. 8364, con la quale il TAR Lazio, sez. I-bis, accogliendo il ricorso proposto dal capitano di fregata A D, ha annullato il giudizio di avanzamento al grado superiore di Capitano di vascello per l’anno 2001.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado, il capitano di fregata Abbo ha impugnato il quadro di avanzamento per l’anno 2001 al grado di Capitano di vascello, nella parte in cui il medesimo, collocatosi al 122° posto della graduatoria di merito su 179 ufficiali scrutinati, con punti 29, ha ottenuto l’idoneità, ma non la promozione al grado superiore, riservata ai soli primi 23 ufficiali graduatisi, tra i quali i parigrado C (7° posto), Brunetti (8°), B (12°), Di Natale (17°). Secondo il ricorrente, nei confronti dei parigrado indicati sarebbe stato utilizzato da parte della CSA un criterio valutativo estremamente concessivo, rispetto a quello più riduttivo utilizzato per valutare il suo curriculum.
La sentenza appellata ha affermato:
- la promozione a scelta è “caratterizzata non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi;a tanto segue che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli”;
- il giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di giudizio di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), costituisce “espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, in modo che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo;pertanto, la valutazione con la quale l’amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale”;
- “l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia, in quanto la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi bene può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento”.
Tanto premesso in linea generale, la sentenza appellata, esaminati i precedenti degli ufficiali a raffronto, come individuati in ricorso (v. pagg. 12-19 sent.), conclude affermando che “non emerge complessivamente una personalità del ricorrente senz’altro superiore agli ufficiali presi a raffronto, poiché ad elementi pure a vantaggio del ricorrente, ne corrispondono altrettanti a favore dei colleghi, avuto riguardo, in specie, alla costanza di rendimento da questi ultimi dimostrata nel corso della carriera, a differenza del parigrado non promosso, che ha invece riportato, nel grado rivestito all’atto della valutazione, una flessione di rendimento . . . e che, anche quando ha conseguito la qualifica finale apicale, non ha meritato con costanza le note aggiuntive”.
Tuttavia, secondo la sentenza, in sede di valutazione, non emerge “una coerente valutazione di elementi nuovi”, il che “induce a ritenere che il metro valutativo utilizzato non corrisponde ad un effettivo bilanciamento di tutti i titoli detenuti dagli ufficiali”.
In particolare, mentre il quadro dell’Abbo “si è arricchito di nuovi e positivi elementi”,
- l’ufficiale B è stato destinatario nel 1998 della sanzione disciplinare del rimprovero;
- l’ufficiale C “nel grado rivestito ha ricevuto ben tre condanne penali (rispettivamente, nel 1996, 1998 e 1999).
In definitiva, secondo il primo giudice, per un verso, “non è consentito evincere se gli stessi giudizi, pure sinteticamente formulati, siano il frutto di una compiuta considerazione dei singoli elementi da ultimo emersi nei rispettivi curricula, cosicchè non è dato comprendere quale metro valutativo sia stato utilizzato, ed in specie, come mai per un ufficiale elementi positivi non abbiano determinato un migliore punteggio rispetto a quelli attribuiti in passato, mentre per altro ufficiale elementi negativi non abbiano impedito un miglioramento nel giudizio”. Ciò comporta che “il difetto di motivazione si traduce in una palese illogicità di giudizio”, destinata a riflettersi anche sulla valutazione della attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando, in quanto “la CSA ha tenuto conto dei fatti accertati a carico del B e del C in sede penale e disciplinare . . . tuttavia nulla escludeva che in base alla condotta degli interessati ed al fluire del tempo non potesse verificarsi un completo riassorbimento dei riflessi negativi causati dai fatti in questione”. In definitiva, “nel caso di specie non vi è stata una semplice presa d’atto dei precedenti penali e disciplinari da parte della CSA, ma ne è stata data una valutazione della consistenza quali precedenti di carriera degli ufficiali, a confronto della consistenza e qualità degli altri precedenti e titoli vantati dai medesimi”
b) error in iudicando, in quanto “la mancanza di uno o più titoli da parte di un valutando può essere largamente supplita, nei confronti di altri parigrado, dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o plusvalenti nell’ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile”;
c) error in iudicando in quanto, per un verso, anche a voler supporre che il ricorrente Abbo, classificatosi al 122° posto della graduatoria con una più corretta valutazione dovesse essere promosso, “si dovrebbe attribuire al CSA una capacità di errore così grande, anzi fuor di misura, da essere francamente inimmaginabile”;per altro verso, nel considerare i precedenti di carriera dell’Abbo e dei parigrado C e B, “non devono né sottostimarsi i titoli posseduti da questi ultimi, né obliterarsi gli elementi di limitata valenza presenti nel curriculum del primo” (nella cui scheda valutativa “vengono evidenziati una sensibile flessione del rendimento complessivo ed un carattere talvolta di non semplice gestione” (v. pagg.