Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-17, n. 202207235

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-17, n. 202207235
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207235
Data del deposito : 17 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2022

N. 07235/2022REG.PROV.COLL.

N. 00693/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P I

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2022, proposto dai signori G L S, M S, P S, rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Barneschi in Roma, via Panama,77;

contro

Azienda Usl Toscana Centro, rappresentata e difesa dall'avvocato F D S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Severino Grassi in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 80;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. 1374/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Toscana Centro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il Cons. Ugo De Carlo e viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I signori G L S, M S e P S hanno impugnato la sentenza 1374/2021 del T.a.r. per la Toscana che aveva respinto il ricorso presentato per la declaratoria dell’illegittima occupazione da parte della Azienda U.S.L. Toscana Centro dei terreni siti in Fucecchio (FI) catastalmente identificati al foglio 58, partt. 715 e 716 e per la condanna dell’azienda intimata alla restituzione degli stessi, previa riduzione in pristino, ovvero alla loro acquisizione nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento.

2. I terreni di cui si discute furono acquistati dai signori G L S e da sua moglie Patrizia Cosentino, successivamente deceduta nel 2019, con rogito del 11 novembre 1983 intercorso con i genitori del signor G L S. Per effetto della successione seguita al decesso della signora Patrizia Cosentino il compendio immobiliare appartiene per i 4/6 al coniuge e per 1/6 ciascuna alle due figlie attuali appellanti.

Le particelle oggetto del contenzioso erano, secondo gli appellanti, inedificate fino al 2007 ma il Consiglio comunale di Fucecchio vi aveva apposto il vincolo preordinato all’esproprio dopo l’approvazione della variante urbanistica “per la riqualificazione dell’area valliva tra le vie di Sotto Valle e S. Antonio” e per la realizzazione del “parcheggio zona ospedaliera e collegamenti per la mobilità pedonale”. Tale vincolo riguardava anche altre particelle che, però, erano state oggetto di cessione al comune.

L’appellante aveva rivendicato la proprietà delle particelle 715 e 716 nell’ottobre del 2017, ma la ASL Toscana Centro aveva rivendicato la proprietà per effetto di un contratto denominato “vendita” e stipulato in data 12 giugno 1974 tra il padre dell’appellante e l’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio: si tratta di una sorta di compromesso non firmato anche dalla comproprietaria dei beni, cioè la madre dell’appellante senza che il coniuge disponesse di una procura che lo legittimasse ad impegnare anche lei, cui non era mai seguito un rogito definitivo da trascrivere.

3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo che l’ASL avesse usucapito ed a tal fine sollevando d’ufficio l’eccezione perché non si riteneva trattarsi di un’eccezione in senso proprio che necessita di una tempestiva proposizione da parte di chi vi ha interesse. Il contratto stipulato nel 1974 è stato ritenuto una vendita con effetti immediatamente traslativi che aveva attribuito la disponibilità dell’area.

4. L’appello consta di cinque motivi:

a) il primo denuncia la violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. per essere stata sollevata d’ufficio l’eccezione di intervenuta usucapione nonostante le controparti non l’avessero prospettata, cosa che sarebbe stata invece indispensabile giacché trattasi di eccezione in senso stretto;

b) il secondo contesta la violazione degli artt. 1376, 1392 e 2932 c.c. per l’erronea qualificazione attribuita alla scrittura del 12 giugno 1974, dal momento che si trattava di un atto che non aveva prodotto (per strutturale inettitudine) effetti reali: il dante causa degli appellanti aveva convenuto di vendere anche in nome e per conto della moglie, ma senza averne i poteri. Ne consegue che quella dell’ente pubblico è stata una mera detenzione qualificata non utile a far maturare il termine per determinare l’effetto costitutivo connesso all’istituto dell’usucapione;

c) il terzo evidenzia come, anche laddove si volesse attribuire alla scrittura un effetto traslativo, ne rimarrebbe l’invalidità nei confronti della comproprietaria non coinvolta nell’atto mercé una valida procura. Inoltre, anche il possesso valido ai fini dell’usucapione non sarebbe iniziato prima del 2009 quando ebbero inizio i lavori;

d) il quarto sottolinea come l’acquisto nel 1983 dei terreni dai genitori del signor G L S riguardava anche le particelle 715 e 716 e pertanto, anche se si fosse verificato l’effetto traslativo, esso sarebbe travolto da quanto disposto dall’art. 1159 c.c.;

e) il quinto evidenzia che i terreni identificati catastalmente al foglio 58, p.lle 715 e 716 del N.C.T. del Comune di Fucecchio sono utilizzati dall’Azienda Usl Toscana centro per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di un titolo di acquisto.

5. L’Azienda USL Toscana Centro, si costituiva in giudizio per chiedere che l’appello venga respinto.

6. L’appello è fondato.

7. Innanzitutto il giudice di primo grado ha valorizzato in via preliminare e assorbente l’asserita maturazione del termine per l’usucapione ritenendo che trattasi di un’eccezione che possa essere valutata d’ufficio dal Collegio.

A sostegno di tale tesi è stato richiamato un precedente della Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 27/11/1999, n. 13270) secondo cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti "diritti autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti – diversamente da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la causa petendi s'identifica con il titolo – la causa petendi s'identifica con il diritto stesso, mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda.

Sebbene non si dubiti dell’astratta esattezza di siffatta distinzione – che è radicata sin dal broccardo giustinianeo magis quam semel res mea esse non potest, saepius autem deberi potest – non è dato invece desumere da essa il corollario della rilevabilità d’ufficio dell’usucapione.

E infatti quello testé ricordato non è affatto un orientamento giurisprudenziale consolidato, né condivisibile: muovendo dal tradizionale assunto che vede l’usucapione come una prescrizione acquisitiva (Cass. 20 marzo 1950, n. 751), la prevalente e, ad avviso del Collegio, maggiormente condivisibile opinione giurisprudenziale la considera oggetto necessario di un’eccezione in senso proprio, escludendone dunque la rilevabilità d’ufficio (così Cass. 22 luglio 2002, n. 10685, e Cass. 12 dicembre 2016, n. 25345).

Com’è ben noto, tra le eccezioni processuali si individuano le c.d. eccezioni in senso stretto, per le quali la manifestazione della volontà della parte è strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito-

Applicando tali considerazioni di carattere generale alla fattispecie in esame, l'eccezione di usucapione va necessariamente considerata un’eccezione in senso stretto, poiché così qualificata dalla legge. Infatti, in virtù del richiamo di cui all'art. 1165 c.c., si applicano all'usucapione, quale prescrizione acquisitiva, le disposizioni generali sulla prescrizione estintiva, ivi compresa quella sulla non rilevabilità d'ufficio dell’eccezione di cui all'art 2938 c.c..

Nel grado processuale conclusosi con la sentenza impugnata, al contrario, l’eccezione di usucapione non era stata avanzata dall’amministrazione resistente, cosicché siffatta eccezione non può trovare ingresso nel giudizio per effetto di una rilevazione da parte del giudice.

8. Superata l’opponibilità dell’eccezione dell’intervenuto usucapione, è d’uopo affrontare le ulteriori censure contenute nell’atto di appello.

8.1. Il secondo motivo contesta che la scrittura del 12 giugno 1974 abbia avuto effetti reali poiché il dante causa degli appellanti aveva convenuto di vendere anche in nome e per conto della moglie senza avere una procura in merito. La scrittura privata, che poteva considerarsi una sorta di contratto preliminare in attesa di redigere l’atto pubblico che non è mai venuto alla luce (in tal senso deponendo anche la presenza, nell’accordo intercorso, di una sorta di caparra penitenziale, tendenzialmente poco compatibile con l’immediatezza del trasferimento del diritto reale), è sicuramente viziata dal fatto che il signor Sica Vincenzo ha ceduto il bene immobile anche in nome della consorte comproprietaria senza essere munito di valido titolo a poterne rappresentare la volontà. Tale vizio dell’atto che ha consentito il possesso da parte dell’Ospedale di Fucecchio, fa sì che non possa considerarsi il possesso come qualificato, bensì la materiale disponibilità del cespite risultando equiparabile a una mera detenzione fino al momento in cui iniziarono i lavori che hanno trasformato il bene immobile nel 2009.

8.2. Il mancato perfezionamento della cessione operata dal dante causa degli appellanti all’Ospedale di Fucecchio ha fatto sì che quando vi è stata la cessione da parte dei genitori del signor G L S al figlio di una serie di terreni nel 1983 l’atto notarile ricomprendesse anche le particelle oggetto del presente giudizio.

8.3. Così ricostruita sul piano giuridico la titolarità delle aree di interesse, è evidente che la ASL, e prima della sua costituzione l’Ospedale di Fucecchio, non hanno mai acquisito la proprietà delle particelle di cui si controverte, né hanno mai emesso un atto di esproprio a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità.

9. La Asl va pertanto condannata a restituire, previa remissione in pristino, i terreni di cui al foglio 58, partt. 715 e 716 e a corrispondere il risarcimento per l’illegittima occupazione a far data dal 1 gennaio 2010. Per quanto attiene alla stima del bene, la perizia di stima effettuata dal tecnico di fiducia degli appellanti e depositata in atti, appare condivisibile, perché ragionevole e motivata, né peraltro è stata contraddetta da analogo elaborato peritale della controparte. Peraltro in considerazione della modestia del valore delle aree oggetto di causa non appare conveniente disporre una verificazione che aggraverebbe inutilmente i costi per le parti.

10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.

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