Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-06, n. 202210681

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-06, n. 202210681
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210681
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 10681/2022REG.PROV.COLL.

N. 05949/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5949 del 2016, proposto da
Comune di Amantea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, n. 33;



contro

Marmi Guido Rizzo S.r.l., Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Dipartimento Uoc Igiene Pubblica Distretto di Amantea, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00804/2016, resa tra le parti, concernente chiusura attività in forza del parere sanitario sfavorevole


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Stivali Gaia,in dichiarata delega dell'avvocato Manzi Andrea, e Raia Giampaolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. A seguito dell’esposto di un “Comitato cittadino”, che chiedeva di inibire l’attività della ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. in ragione dell’inquinamento sonoro e ambientale provocato dalla lavorazione del marmo in zona densamente abitata, con nota prot. n. 41 DAP del 21 gennaio 2014, il Dirigente medico Dott. Egidio Viola dell’ASP di Cosenza, esprimeva “parere sfavorevole” al proseguimento dell’attività per i rischi alla salute degli abitanti posti nelle immediate vicinanze.

1.1. Sulla scorta di tale parere il Sindaco del Comune di Amantea, con ordinanza n. 10 del 5 febbraio 2014, disponeva che la ditta Marmi Guido Rizzo S.r.l. provvedesse “alla produzione di documentazione tecnico – sanitaria atta a dimostrare che il ciclo produttivo non sia causa di danni per l’incolumità e la salute del vicinato”. La ditta ricorrente in primo grado, in data 8 marzo 2014 depositava presso il Comune di Amantea la documentazione richiesta, che veniva trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP.

1.2. A seguito di sollecito del Comune, il Dipartimento di Prevenzione confermava, con la nota prot. 5926 del 28 marzo 2014, il parere sfavorevole al proseguo dell'attività produttiva precedentemente espresso. In forza di tale parere il Sindaco, con ordinanza n. 33 del 4 aprile 2015, disponeva la chiusura dell'attività della Marmi Guido Rizzo S.r.l..

1.3. La ditta impugnava il suddetto provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, domandandone l’annullamento, deducendo vizi per violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, con la sentenza gravata, accoglieva il ricorso proposto dalla società ricorrente, rilevando la carenza di motivazione tanto del parere reso dall’ASP di Cosenza, quanto dell’ordinanza impugnata, laddove non dava conto delle ragioni per le quali, ad oltre 50 anni dall’inizio dell’attività, svolta sempre in conformità al medesimo ciclo di lavorazione, la stessa diveniva nociva per la salute dei cittadini.

3. Con il ricorso in appello, il Comune di Amantea ha censurato la sentenza di primo grado, lamentando vizi di violazione di legge, nonché del principio generale del tempus regit actum , difetto di motivazione ed istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, insistendo per la reiezione del ricorso originariamente proposto, affermando la legittimità del parere a suo tempo espresso. L'appellato, pur risultando ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

All'udienza telematica del 22 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L’appello è infondato.

5. Con primo motivo di gravame, l’Amministrazione censura la sentenza del TAR

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