Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-14, n. 202209971

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-14, n. 202209971
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209971
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 09971/2022REG.PROV.COLL.

N. 05505/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5505 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele D’Alterio e G D P con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

il Ministero Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12,
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,



per la riforma

della sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, -OMISSIS-, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Prefetto di Avellino, concernente il divieto di detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Consigliere Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO

1. In data -OMISSIS- il Prefetto della Provincia di Avellino ha emesso nei confronti del signor -OMISSIS- il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizioni e materiale esplodente, in considerazione della circostanza che lo stesso è stato deferito dall’Arma dei Carabinieri di Quindici (AV) alla competente A.G., in data -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 624 c.p. “per aver sottratto, ai fini di profitto, animali di fauna selvatica in natura (cinghiali), il cui procedimento penale risulta tuttora pendente presso la competente A.G.”.

2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Campania, sezione staccata di Salerno, il signor -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento deducendo l’inesistenza dei presupposti posti a base del decreto prefettizio. In particolare, nell’ordinanza di convalida di sequestro del G.I.P. del Tribunale di Avellino -OMISSIS- è stata esclusa la configurabilità del reato di furto e, inoltre, con decreto -OMISSIS-, il G.I.P. del Tribunale di Avellino ha archiviato il procedimento penale a carico del signor -OMISSIS- avente ad oggetto la sola violazione di cui alla l. n. 157 del 1992. Altresì, l’allora ricorrente ha contestato il giudizio di affidabilità effettuato dal Prefetto.

3. Con sentenza -OMISSIS-, il Tar Salerno ha respinto il ricorso, sostenendo che l’inaffidabilità dell’allora ricorrente nell’uso e detenzione delle armi e quindi nella titolarità della licenza per la detenzione delle armi ad uso caccia è emersa non implausibilmente dagli elementi in atti.

4. Con ricorso notificato -OMISSIS- e depositato -OMISSIS-, il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tar Salerno -OMISSIS-, riproducendo sostanzialmente le censure non accolte in primo grado e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.

5. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino si sono costituiti in giudizio senza espletare difese scritte.

6. Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.

7. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Ai fini del decidere è necessaria una breve premessa in punto di fatto.

L’odierno appellante è stato indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 727 c.p., 30, comma 1, lett. b), l. n. 157 del 1992, 6, l. n. 150 del 1992, nonché per il reato di furto ex artt. 624 e 625 c.p.

In ordine a tale procedimento penale (-OMISSIS- Reg.

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