Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-21, n. 202205099
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Pubblicato il 21/06/2022
N. 05099/2022REG.PROV.COLL.
N. 10812/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10812 del 2021, proposto da Ministero della Cultura (Mic), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Hypex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E L, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E L in Roma, via Flaminia 79;
Boccuzzi Riccardo, Twiceout S.R.L., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda quater ) n. 12225/2021, resa tra le parti, concernente gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dalla Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, anno 2020;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società Hypex S.r.l. il 21/2/2022:
per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, 26 novembre 2021, n. 12225, nella parte in cui ha parzialmente rigettato le impugnazioni (ricorso e motivi aggiunti) proposte in primo grado dalla Società Hypex s.r.l. avverso gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dalla Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, anno 2020, con i quali il progetto presentato dalla Società Hypex s.r.l. è stato ritenuto non ammissibile al contributo economico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Hypex S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il Cons. Riccardo Carpino e udito per la parte appellata l’avvocato E L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Direzione Generale Cinema del Ministero della cultura, qui parte appellante, con decreto direttoriale n. 2445 dell’8 ottobre 2020 ha emanato l’Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo – anno 2020 - ex articolo 27, comma 1, della legge n. 220/ 2016 e ai sensi dell’art. 5, comma 3- bis , d.m. 341 del 31 luglio 2017.
La società appellata Hypex S.r.l., qui ricorrente incidentale, ha partecipato a tale procedura selettiva.
Con successivo decreto n. 2698 del 12 novembre 2020 è stata nominata una commissione di esperti che, in occasione della prima riunione, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute (226) ha determinato per la parte qui di interesse, di stabilire dei punteggi minimi da attribuire ad ogni singolo progetto.
In particolare, ha individuato, i seguenti punteggi per i criteri di valutazione di cui alla tabella 1 allegata al citato avviso:
per i primi tre (Qualità complessiva del progetto, Rilevanza nazionale e internazionale del progetto, Originalità ed innovazione) limite minimo di idoneità: 12 per un totale di 36 punti;
conseguito il punteggio di almeno 12 punti in ognuno dei primi tre criteri (36 in totale) si applicano i successivi 4 criteri (team di progetto;partnership;solidità economica del progetto;promozione e divulgazione dei risultati del progetto);ciascuno con “peso” di 10 punti massimo.
Il progetto che avesse ottenuto un punteggio pari e, comunque, non inferiore a 70 punti complessivi, sarebbe stato destinatario del contributo in parola.
In data 13 gennaio 2021, la Commissione ha concluso i lavori con la valutazione dei progetti, formando la relativa graduatoria nella quale sono stati indicati i punteggi e la misura del contributo.
La società Hypex S.r.l., qui ricorrente incidentale, non ha raggiunto il punteggio minimo di 36 punti nei primi tre criteri e, quindi, non è stata valutata nei restanti 4 parametri, risultando esclusa dal novero dei beneficiari del contributo.
Con decreto del Direttore Generale n. 409, del 18 febbraio 2021, è stata approvata l’attività valutativa della Commissione e l’elenco dei progetti finanziati.
Avverso gli atti ritenuti lesivi la società Hypex S.r.l. ha promosso ricorso dinanzi al Tar del Lazio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
Il Tar Lazio, con ordinanza cautelare del 19 maggio 2021 n. 2855 ha disposto, a cura della Commissione già nominata, il completamento della valutazione del progetto proposto dalla citata società sulla base dei criteri, dei punteggi e dei parametri di cui alla Tabella 1 allegata all’avviso pubblico di indizione della procedura (art. 4 comma 1), proponendo al Direttore generale cinema e audiovisivo l’«entità del contributo sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto dei costi ammissibili e del piano finanziario del progetto medesimo» (art. 4, comma 2), entro i limiti di cui al successivo comma 3 del citato art. 4 dell’avviso.
Non essendo stato proposto appello alla detta ordinanza, la Commissione, in data 7 luglio 2021, in esecuzione dell’ordinanza n. 2855/2021, procedeva a valutare il progetto della ricorrente nei restanti 4 criteri, attribuendo ai restanti 4 criteri i seguenti punteggi: team di progetto: 5;partnership: 3;solidità economica del progetto: 2;promozione e divulgazione dei risultati del progetto: 2.
La Commissione ha ritenuto di non dover assegnare alcun contributo poiché il punteggio complessivo pari a 42 punti è risultato inferiore ai 6/10 (soglia di sufficienza generalmente applicata nei giudizi numerici) del punteggio massimo attribuibile nei 7 criteri;fatta comunque salva la decisione definitiva nel merito del ricorso pendente.
Parte appellante ha proposto motivi aggiunti al ricorso già pendente.
Con la sentenza n.12225/2021, oggetto del presente gravame impugnata, il Tar Lazio ha accolto il ricorso.
Avverso la citata sentenza viene proposto ora ricorso, in via principale, dal Ministero della cultura e, in via incidentale, dalla Società Hypex S.r.l.
Questo Consiglio con ordinanza n. 00506/2022 del 4/2/2022 ha sospeso l’esecutività della citata sentenza del giudice di prime cure.
Parte appellante in via principale, il Ministero della Cultura, propone un unico motivo:
I. error in iudicando. travisamento dei fatti e dei presupposti. errata applicazione dell’art. 27, comma 2-bis, legge 220/16 e dell’art. 5, comma 3-bis, del dm 341 del 31 luglio 2017.
Il motivo è fondato
In particolare il ricorrente con il motivo in esame evidenzia come, nell’avviso, si fa riferimento all’ammissione solo di iniziative e progetti di particolare rilevanza giudicati sulla base dei criteri, dei punteggi e dei parametri previsti alla Tabella 1.
Parte ricorrente richiama l’art. 27, comma 2- bis , della legge n. 220/2016 a supporto della legittimità della valutazione operata dalla Commissione che fa riferimento alla “qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto” e all’art. 5, comma 3- bis, del DM 341 del 31 luglio 2017 recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;ritiene inoltre che l’individuazione delle soglie minime rappresenti, essa stessa, una valutazione di insufficienza ed inidoneità del progetto ad essere sovvenzionato espressamente prevista all’art. 12, comma 1, d.P.R. 487/1994.
Ritiene ancora parte appellante che l’operato della Commissione, inoltre, è pienamente legittimo, ritenendosi applicabile alla fattispecie in esame la consolidata giurisprudenza in materia di procedure concorsuali, secondo la quale è ammessa l’individuazione di criteri di massima ulteriori rispetto a quelli previsti nel bando, qualora ciò si traduca nell’individuazione dei migliori canditati.
Per converso, ritiene parte appellante, il criterio adottato dalla sentenza oggetto di gravame costituirebbe un evidente travisamento della finalità del contributo consentendo che possa avvenire a prescindere dal valore culturale del progetto.
La sentenza oggetto di gravame, per la parte qui di interesse, ritiene che la Commissione abbia introdotto modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento ulteriori e diverse da quelle fissate ex ante .
Sulla base di una serie di disposizioni ivi richiamate, ritiene che sussista una voluntas legis a che i contributi pubblici funzionali al sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, siano erogati “in relazione” ovvero in rapporto “alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto” (art. 27, comma 2 bis, l. n. 220/2016), secondo gli specifici criteri di valutazione e parametri di quantificazione che l’amministrazione riterrà, di volta in volta, di fissare in sedes materiae ossia in occasione della predisposizione del “bando” che dà avvio al procedimento selettivo (art. 5 comma 2 D.M. n. 341/2017). La citata sentenza riconosce, come ormai acclarato dalla giurisprudenza amministrativa, la prassi di fissare ex ante , ossia in sede di avviso pubblico di indizione della singola procedura, una soglia minima di “sufficienza” stante che trattasi di una facoltà da predeterminarsi pur sempre ex ante.
Nello specifico però, il giudice di prime cure rileva come sia previsto un meccanismo di assegnazione di contributi - alla quale la Commissione si è vincolata - ancorato unicamente al merito del progetto proposto;ma dalla disciplina regolante la procedura, sostiene il Tar, non emerge che l’ammissione a finanziamento ( an debeatur ) sia subordinata al raggiungimento della “sufficienza”.
In conclusione la sentenza oggetto di gravame censura:
- il preliminare svolgimento di uno screening dei progetti, sulla base dei primi tre criteri di cui sopra, all’esito del quale, ove conseguito almeno 12 punti su ciascuno dei primi tre criteri, si poteva procedere alla valutazione degli ulteriori quattro criteri;detto criterio di sbarramento come evidenziato sopra, in esecuzione della citata ordinanza cautelare non è stato adottato nella fattispecie in questione e quindi è da ritenersi superato;
- l’individuazione di una soglia di sufficienza individuata in 70/100 punti, poi ridotta a 60/100, in occasione del riesame del progetto della ricorrente incidentale successivo all’ordinanza cautelare sopra richiamata.
Ritiene il Tar l’illegittimità della fissazione ex novo di criteri di ammissione al contributo, postumi rispetto al meccanismo di funzionamento della procedura, delineato dall’art. 4 del bando di avvio della selezione che comporta anche lo snaturamento della ratio che permea l’intera procedura, consistente che consiste nella concessione dei contributi in ragione del “pregio” del progetto, fino ad esaurimento fondi.
In linea generale occorre premettere quella che questo Consiglio ritiene la ratio della disciplina recante l’erogazione di contributi alle attività ed iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva.
L’art. 27 della L. 14/11/2016, n. 220 prevede che il Ministero della Cultura realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate, tra l’altro a favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, a sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale, a sostenere, secondo le modalità fissate da un apposito decreto, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica e via di seguito.
Il comma 4 del medesimo articolo demanda ad un decreto del Ministro l’individuazione delle specifiche tipologie di attività ammesse, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi;il decreto viene adottato con un criterio di condivisione tecnica e politica essendo previsti, per la sua adozione, i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo di cui all’art. 11 della l. 220/2016.
Detto decreto, adottato il 31 luglio 2017, n. 341 e poi modificato il 10 agosto 2020, per la parte qui di interesse demanda al bando, tra l’altro, l’individuazione dei criteri di valutazione del progetto ed i parametri per la determinazione del contributo (art 5);con la modifica del 10 agosto 2020 si demanda ad una Commissione di esperti la “selezione” dei progetti ed a tal fine è stata nominata la Commissione che ha proceduto alla valutazione dei progetti in questione.
Il bando adottato per la selezione dei progetti all’articolo 4 - che sin dalla rubrica si riferisce alla “selezione” - disciplina le modalità per l’accesso al contributo sulla base “dei criteri, dei punteggi e dei parametri” della tabella 1 allegata;nella detta tabella 1 sono poi indicati i sette criteri e la loro declinazione in quelli che possiamo qualificare come sub criteri per la valutazione della commissione ai fini della formazione del punteggio.
Va ancora rilevato come lo stesso avviso per la concessione dei contributi dispone che la Direzione generale cinema e audiovisivo può revocare, in tutto o in parte, il contributo assegnato qualora eventuali modifiche apportate al progetto, determinino “un sostanziale scostamento nella natura e negli obiettivi del progetto medesimo” (cfr. art 8);dispone anche che la citata Direzione generale può svolgere dei controlli “finalizzati all’accertamento del rispetto delle condizioni previste per la concessione del contributo, nonché alla verifica della conformità del progetto realizzato rispetto al progetto sovvenzionato.”
Dal quadro normativo sin qui delineato emerge come il percorso di attribuzione del contributo non sia caratterizzato dall’attribuzione generalizzata delle risorse all’uopo previste;ma piuttosto sia caratterizzato da una valutazione dei progetti sulla scorta degli obiettivi e dei criteri che il bando individua a valle dell’individuazione più generale operata dal decreto del Ministro, adottato sulla base dei pareri della Conferenza Unificata Stato – Regioni, Enti locali e del Comitato Consultivo del cinema e dell’audiovisivo.
Nella sostanza la ratio appare essere quella di individuare i progetti che rispondono a determinati requisiti, attribuirvi un punteggio e monitorarne l’attuazione anche ai fini di una eventuale revoca;nella sostanza una procedura amministrativa non assimilabile all’erogazione di un contributo ad esaurimento delle risorse.
Sulla base di ciò non appare conferente il richiamo, variamente operato, all’esistenza di residui di risorse non utilizzate a seguito delle stringenti valutazioni operate dalla Commissione;si tratta di risorse non utilizzate la cui sopravvenienza ex post non può determinare una modifica della ratio della disciplina, per come sopra ricostruita.
La soluzione dell’assegnazione del contributo ad esaurimento, oltre che essere inconciliabile con la detta ratio , non trova riscontro nella disciplina prevista in quanto, ad esempio, non è previsto un criterio cronologico di presentazione delle istanze e di relativa assegnazione sulla base del medesimo all’esaurimento delle stesse.
Sotto l’aspetto sin qui evidenziato, ossia attribuzione del contributo a seguito della valutazione del progetto e non ad esaurimento, il motivo è fondato.
2. Quanto poi alla possibilità per la Commissione di operare uno “sbarramento” mediante la valutazione dei progetti sulla base dei primi tre criteri, ritenuti più significativi, all’esito della quale si poteva procedere alla valutazione degli ulteriori quattro criteri, già l’amministrazione vi ha provveduto dando esecuzione alla citata ordinanza cautelare.
Va quindi valutata la possibilità per la Commissione di fissare un criterio di sufficienza che nello specifico era stato prima fissato a 70/100 e poi a 60/100 in sede di esame della posizione della ricorrente incidentale.
Preliminarmente va però confermata, anche in questa sede, l’idoneità del sistema del voto numerico, sulla scorta di consolidata giurisprudenza in materia di pubblici concorsi che in ogni caso costituisce utile parametro ove occorra comunque formare una “graduatoria” per l’erogazione delle risorse, come nel caso che ci occupa.
Si è infatti ritenuto che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, il numero costituisce la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale, tale punteggio, già nella varietà della graduazione, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ( cfr. Consiglio di Stato sez. V - 30/11/2015, n. 5407).
Né occorre una suddivisione del punteggio numerico complessivo in sub - punteggi, che pur essendo in teoria auspicabile, non è necessaria ai fini della legittimità dell'iter valutativo che si conclude con l'attribuzione di un voto numerico, nel caso in cui la commissione esaminatrice abbia potuto operare la valutazione sulla base di chiari e puntuali criteri di giudizio ( cfr. Consiglio di Stato sez. IV - 16/8/2021, n. 5878).
3.Nello specifico della procedura qui all’esame quindi, acclarata la legittimità dell’adozione del voto numerico, va rilevata la possibilità di ulteriori criteri che individuano una soglia di “sufficienza”.
Ad avviso di questo Collegio la questione sulla sufficienza impinge, sotto diversa prospettazione, in quella della possibilità dell’assegnazione dei contributi sino ad esaurimento delle risorse.
Ossia se la finalità della graduazione operata dalla Commissione sia quella di “mettere in fila” i progetti rimettendo l’erogazione del contributo alla capienza delle risorse assegnate;ovvero se alla graduazione dei progetti consegua poi l’individuazione di una soglia di sufficienza, al di sotto della quale non va assegnato il contributo.
Vista sotto questa prospettiva, la soluzione discende da quanto sopra rilevato circa la ratio della normativa e la sua sussumibilità all’interno di un criterio di valutazione del merito del progetto per i motivi dianzi più ampiamente individuati.
Da qui deriva come sia coerente, con la ratio della disciplina, l’adozione di un criterio di sufficienza onde evitare che la maggiore o minore capienza delle risorse, possa determinare l’assegnazione di contributo anche a progetti non “sufficienti”.
Sotto questo aspetto si concorda con la prospettazione di parte appellante che fa riferimento ad una immanenza del criterio della sufficienza, immanenza incontestabile in quegli accadimenti dai quali deriva a fronte di risorse definite l’attribuzione di un contributo e non di un bonus .
Già la giurisprudenza di questo Consiglio (Consiglio di Stato sez. V - 8/11/2005, n. 5346) ha rilevato come nell'ambito di una selezione pubblica, anche in assenza di un'espressa prescrizione ad hoc , la commissione di concorso può discrezionalmente stabilire il punteggio minimo di idoneità, ma non anche il numero massimo dei candidati idonei.
E correttamente nel caso che ci occupa, la Commissione nel primo verbale di insediamento, facendo richiamo alla disciplina dei concorsi pubblici (art. 12, comma 1, d.P.R. 487/1994) ha individuato la soglia di sufficienza in 70/100 atteso che rientra nella sua discrezionalità tecnica l’individuazione di criteri di massima;criteri che risultano coerenti con la ratio della disciplina di cui si è detto.
In questa ottica la Commissione, in coerenza con la ratio della disciplina, ha declinato i requisiti minimi per l’assegnazione del contributo esercitando in modo logico la propria discrezionalità tecnica per l’individuazione della soglia minima di accesso al contributo;quindi non criteri nuovi ma criteri logici ed immanenti ad ogni procedura la cui mancata specificazione nell’avviso poteva essere legittimamente completata e formalizzata dalla Commissione.
4. Quanto al ricorso incidentale questo riguarda due motivi di cui il primo:
Illegittima attribuzione del punteggio numerico, da parte della Commissione, al progetto della Società Hypex s.r.l. sulla base dei criteri (da n. 1 a n. 7) previsti dalla Tabella 1 del Bando (motivo n. 3 dell’atto di ricorso di primo grado e motivo n. 2 dell’atto di motivi aggiunti di primo grado).
Il motivo non è fondato
Parte ricorrente in particolare rileva che la Commissione valutatrice si è limitata ad assegnare ai criteri - i primi tre ed i successivi quattro a seguito della già citata ordinanza cautelare del giudice di prime cure - un mero voto numerico che in alcun modo consente di ricostruire dall’esterno e a posteriori il giudizio espresso dalla Commissione, in violazione dei pacifici principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa;il voto numerico per essere considerato legittimo postula la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da consentire la ricostruzione dell' iter decisionale seguito dalla Commissione.
Rileva inoltre che la Commissione avrebbe, invece, dovuto stabilire delle griglie valutative specifiche e dettagliate, sulla base delle quali avrebbe dovuto scomporre e specificare ulteriormente con sub-criteri le modalità di valutazione dei progetti, anche al fine di desumere la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni.
Parte ricorrente contesta quindi la natura di sub - criteri ritenuta dal giudice di prime cure in relazione alla Tabella 1 che introdurrebbero una serie di elementi a loro volta estremamente vaghi e generici.
Parte ricorrente con una serie di argomentazioni specifiche sul progetto e sulle valutazioni riportate ritiene quindi inattendibile il voto numerico espresso da parte della Commissione valutatrice.
Al riguardo le censure mosse da parte ricorrente riguardano questioni relative al valore del punteggio numerico e questioni di merito sulle valutazioni operate dalla Commissione, non sindacabili in questa sede come si dirà in appresso.
Sulle questioni dell’idoneità del voto, si è già rilevato (sub 1), come questo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, rappresenti il giusto equilibrio per la valutazione di un elaborato concorsuale, di una prova tecnica come di un progetto nel caso che ci occupa.
Sotto questo profilo si fa rinvio a quanto già espresso e si ritiene il motivo non fondato.
Circa poi l’assenza di criteri, nello specifico dell’articolazione dei provvedimenti relativi alla formazione della graduatoria per l’assegnazione dei contributi va rilevato come invece, dal complesso dei detti atti, siano ampiamente desumibili.
L’avviso di indizione del 13 maggio 2021 infatti fa espresso riferimento ai criteri che individua nella tabella 1 ad esso allegata;si tratta di criteri che declinano ed indirizzano la commissione per l’espressione di un giudizio, numerico, per la qualità del progetto come per l’originalità e l’innovazione del medesimo.
Ossia sotto la qualificazione del criterio vengono individuati una serie di elementi (la rilevanza degli obiettivi, la loro coerenza etc.) che la Commissione dovrà valutare per formare il suo giudizio.
In questa ottica risulta irrilevante la loro natura (sub - criteri o meno) essendo piuttosto rilevante che, su quegli elementi, la commissione concentri la propria attenzione per la formazione del voto.
Quanto poi alle modalità di come questo avviene, trattasi dell’esercizio di discrezionalità tecnica sulla quale il sindacato, secondo consolidata giurisprudenza, è limitato alla logicità e alla ragionevolezza dell’attività di giudizio.
In particolare, rileva la giurisprudenza che nell’esercizio della discrezionalità tecnica - nell'effettuare le valutazioni e nell'attribuire i punteggi - vengono applicati criteri non esatti ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, è manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole;il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo (cfr. Consiglio di Stato sez. II - 6/10/2020, n. 5918).
Dette censure quindi non possono che essere disattese così come correttamente ha fatto il giudice di prime cure per analoghe censure del medesimo segno avanzate in primo grado.
La Commissione valutatrice, in sede di riesame, ha operato in violazione dei principi di imparzialità ed eccesso di potere per sviamento.
Il motivo non è fondato.
In particolare parte ricorrente lamenta:
1) la reintroduzione di una soglia di sufficienza;
la valutazione in modo assolutamente punitivo ed afflittivo del progetto della Società ricorrente sulla base dei quattro criteri previsti dal Bando, applicando dei punteggi che presuppongono delle gravi carenze e particolari vizi nel progetto presentato che non trovano alcun riscontro oggettivo sulla base di un esame basilare del progetto della Società Hypex s.r.l.;
la valutazione ad opera della Commissione, in assenza di una qualsiasi norma, che la individui come l’organo competente a selezionare i progetti;
l’esclusione dal contributo del progetto presentato dalla Società ricorrente osservando, anche se non ve ne era alcuna necessità in quanto il progetto era stato già dichiarato non ammissibile a contributo, che il contributo in questione non avrebbe potuto superare la somma di euro 1.000,00.
Al riguardo preliminarmente sull’obiezione sub 1) si è ampiamente rilevato come la soglia di sufficienza sia posta in armonia con la natura dell’erogazione che viene assegnata in base al progetto ed alla sua rispondenza ai criteri.
Quanto poi alla legittimazione della Commissione (sub 3) basti richiamare il d.m. 31 luglio 2017 più volte richiamato che la prevede espressamente.
Quanto poi alle censure di cui sub 2) esse impingono in quella discrezionalità tecnica e nell’opinabilità delle valutazioni di chi la esercita nel cui ambito questo giudice non entra;nello specifico il percorso adottato dall’amministrazione appare coerente e logico residuando quel margine di valutazione tecnica nel merito non valutabile in questa sede.
Quanto poi alla censura sub 4 essa va disattesa considerato il decreto di approvazione della valutazione della Commissione al riguardo non la riporta.
In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate, va accolto l’appello principale del Ministero e va respinto invece quello incidentale della parte appellata. Di conseguenza va riformata la sentenza appellata respingendo il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.
Si ravvisano giustificati motivi, nel peculiare caso di specie, per compensare le spese del doppio grado.