Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-21, n. 202205099
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 05099/2022REG.PROV.COLL.
N. 10812/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10812 del 2021, proposto da Ministero della Cultura (Mic), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Hypex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E L, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E L in Roma, via Flaminia 79;
Boccuzzi Riccardo, Twiceout S.R.L., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda quater ) n. 12225/2021, resa tra le parti, concernente gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dalla Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, anno 2020;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società Hypex S.r.l. il 21/2/2022:
per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, 26 novembre 2021, n. 12225, nella parte in cui ha parzialmente rigettato le impugnazioni (ricorso e motivi aggiunti) proposte in primo grado dalla Società Hypex s.r.l. avverso gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dalla Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, anno 2020, con i quali il progetto presentato dalla Società Hypex s.r.l. è stato ritenuto non ammissibile al contributo economico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Hypex S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il Cons. Riccardo Carpino e udito per la parte appellata l’avvocato E L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Direzione Generale Cinema del Ministero della cultura, qui parte appellante, con decreto direttoriale n. 2445 dell’8 ottobre 2020 ha emanato l’Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo – anno 2020 - ex articolo 27, comma 1, della legge n. 220/ 2016 e ai sensi dell’art. 5, comma 3- bis , d.m. 341 del 31 luglio 2017.
La società appellata Hypex S.r.l., qui ricorrente incidentale, ha partecipato a tale procedura selettiva.
Con successivo decreto n. 2698 del 12 novembre 2020 è stata nominata una commissione di esperti che, in occasione della prima riunione, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute (226) ha determinato per la parte qui di interesse, di stabilire dei punteggi minimi da attribuire ad ogni singolo progetto.
In particolare, ha individuato, i seguenti punteggi per i criteri di valutazione di cui alla tabella 1 allegata al citato avviso:
per i primi tre (Qualità complessiva del progetto, Rilevanza nazionale e internazionale del progetto, Originalità ed innovazione) limite minimo di idoneità: 12 per un totale di 36 punti;
conseguito il punteggio di almeno 12 punti in ognuno dei primi tre criteri (36 in totale) si applicano i successivi 4 criteri (team di progetto; partnership; solidità economica del progetto; promozione e divulgazione dei risultati del progetto); ciascuno con “peso” di 10 punti massimo.
Il progetto che avesse ottenuto un punteggio pari e, comunque, non inferiore a 70 punti complessivi, sarebbe stato destinatario del contributo in parola.
In data 13 gennaio 2021, la Commissione ha concluso i lavori con la valutazione dei progetti, formando la relativa graduatoria nella quale sono stati indicati i punteggi e la misura del contributo.
La società Hypex S.r.l., qui ricorrente incidentale, non ha raggiunto il punteggio minimo di 36 punti nei primi tre criteri e, quindi, non è stata valutata nei restanti 4 parametri, risultando esclusa dal novero dei beneficiari del contributo.
Con decreto del Direttore Generale n. 409, del 18 febbraio 2021, è stata approvata l’attività valutativa della Commissione e l’elenco dei progetti finanziati.
Avverso gli atti ritenuti lesivi la società Hypex S.r.l. ha promosso ricorso dinanzi al Tar del Lazio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
Il Tar Lazio, con ordinanza cautelare del 19 maggio 2021 n. 2855 ha disposto, a cura della Commissione già nominata, il completamento della valutazione del progetto proposto dalla citata società sulla base dei criteri, dei punteggi e dei parametri di cui alla Tabella 1 allegata all’avviso pubblico di indizione della procedura (art. 4 comma 1), proponendo al Direttore generale cinema e audiovisivo l’«entità del contributo sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto dei costi ammissibili e del piano finanziario del progetto medesimo» (art. 4, comma 2), entro i limiti di cui al successivo comma 3 del citato art. 4 dell’avviso.
Non essendo stato proposto appello alla detta ordinanza, la Commissione, in data 7 luglio 2021, in esecuzione dell’ordinanza n. 2855/2021, procedeva a valutare il progetto della ricorrente nei restanti 4 criteri, attribuendo ai restanti 4 criteri i seguenti punteggi: team di progetto: 5; partnership: 3; solidità economica del progetto: 2; promozione e divulgazione dei risultati del progetto: 2.
La Commissione ha ritenuto di non dover assegnare alcun contributo poiché il punteggio complessivo pari a 42 punti è risultato inferiore ai 6/10 (soglia di sufficienza generalmente applicata nei giudizi numerici) del punteggio massimo attribuibile nei 7 criteri; fatta comunque salva la decisione definitiva nel merito del ricorso pendente.
Parte appellante ha proposto motivi aggiunti al ricorso già pendente.
Con la sentenza n.12225/2021, oggetto del presente gravame impugnata, il Tar Lazio ha accolto il ricorso.
Avverso la citata sentenza viene proposto ora ricorso, in via principale, dal Ministero della cultura e, in via incidentale, dalla Società Hypex S.r.l.
Questo Consiglio con ordinanza n. 00506/2022 del 4/2/2022 ha sospeso l’esecutività della citata sentenza del giudice di prime cure.
Parte appellante in via principale, il Ministero della Cultura, propone un unico motivo:
I. error in iudicando. travisamento dei fatti e dei presupposti. errata applicazione dell’art. 27, comma 2-bis, legge 220/16 e dell’art. 5, comma 3-bis, del dm 341 del 31 luglio 2017.
Il motivo è fondato
In particolare il ricorrente con il motivo in esame evidenzia come, nell’avviso, si fa riferimento all’ammissione solo di iniziative e progetti di particolare rilevanza giudicati sulla base dei criteri, dei punteggi e dei parametri previsti alla Tabella 1.
Parte ricorrente richiama l’art. 27, comma 2- bis , della legge n. 220/2016 a supporto della legittimità della valutazione operata dalla Commissione che fa riferimento alla “qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto” e all’art. 5, comma 3- bis, del DM 341 del 31 luglio 2017 recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220”; ritiene inoltre che l’individuazione delle soglie minime rappresenti, essa stessa, una valutazione di insufficienza ed inidoneità del progetto ad essere sovvenzionato espressamente prevista all’art. 12, comma 1, d.P.R. 487/1994.
Ritiene ancora parte appellante che l’operato della Commissione, inoltre, è pienamente legittimo, ritenendosi applicabile alla fattispecie in esame la consolidata giurisprudenza in materia di procedure concorsuali, secondo la quale è ammessa l’individuazione di criteri di massima ulteriori rispetto a quelli previsti nel bando, qualora ciò si traduca nell’individuazione dei migliori canditati.
Per converso, ritiene parte appellante, il criterio adottato dalla sentenza oggetto di gravame costituirebbe un evidente travisamento della finalità del contributo consentendo che possa avvenire a prescindere dal valore culturale del progetto.
La sentenza oggetto di gravame, per la parte qui di interesse,