Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-05-30, n. 202204351
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 04351/2022REG.PROV.COLL.
N. 06874/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6874 del 2021, proposto dal Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F D, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G G in Roma, via Dandolo n. 19/A;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato T C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Locale (Asl) di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato E B, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
la Provincia di Viterbo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Teresa Stringola, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
l’Arpa Lazio, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, il Consorzio di bonifica litorale Nord, il Gruppo Operativo Provinciale Viterbo – l’Associazione Nazionale Carabinieri d’Italia Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
la ditta Pellicano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone, n. 49;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. 7045 del 14 giugno 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Pellicano s.r.l. e della Ausl di Viterbo, del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il consigliere E L;
Uditi per le parti gli avvocati F D, Armando Conti su delega dichiarata di E B, nonché T C, Adriano Tortora e Maria Teresa Stringola.
FATTO e DIRITTO
1.L’oggetto del presente contenzioso è costituito:
a) dalla determinazione n. G00710 del 28 gennaio 2020 con cui la Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio ha rilasciato l’Autorizzazione integrata ambientale (d’ora in avanti AIA), avente ad oggetto “Progetto per l'ampliamento dell'impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico sito nel Comune di Tarquinia, loc. Olivastro (VT), già autorizzato con autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) del Comune di Tarquinia n. 3847, del 06/12/2015 e ss.mm.ii., con implementazione di una sezione dedicata alla digestione anaerobica dei rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano, e compost di qualità;”
b) dalla “determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi” n. G17340 dell’11 dicembre 2019 della Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 – Supplemento n. 1 del 27 dicembre 2019, resa sul medesimo progetto;
c) dai verbali delle sedute della conferenza dei servizi del 30 gennaio 2019 e del 5 novembre 2019;
c) dal parere dell’ASL di Viterbo n. 27040 del 2 aprile 2019;
d) dal parere dell’Area Regionale Pianificazione Paesistica e Territoriale della Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale n. 0196292 del 13 marzo 2019;
e) dalle “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alla Amministrazioni provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 18 aprile 2008 e poi modificate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 548 del 5 agosto 2014;
f) dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio, con particolare riferimento all’art. 6 delle sue norme;
g) dalla determinazione del 14 febbraio 2017 n. G01533 della Direzione Governo del Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, recante la VIA favorevole.
2. Con il ricorso di primo grado il Comune di Tarquinia ha articolato otto motivi di gravame:
1) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, violazione sotto ogni profilo dell’art. 97 Cost., violazione del principio della leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, contraddittorietà, difetto di motivazione, carenza dei presupposti e sviamento. Violazione ed elusione degli artt. 21- quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 14-quater della l. n. 241 del 1990. Incompetenza ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006 e degli artt. 14-ter e 14-quater della l. n. 241 del 1990;
4) eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti e per sviamento;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004
6) violazione dell’art. 6, comma 12, e dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione del diritto dell’unione europea per contrasto con la direttiva n. 2001/42/CE.
7. Eccesso di potere per macroscopico difetto di motivazione, carenza dei presupposti, e sviamento. Violazione dell’art. 196 comma 3 d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 ter e 14 quater della l. n. 241 del 1990 nonché degli artt. 3 e 10 della stessa legge.
8. Illegittimità derivata.
3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Tarquinia impugnava, chiedendone l’annullamento, la determinazione della Regione Lazio – Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti n. G02494 del 6 marzo 2020, avente ad oggetto “presa d’atto dell’impianto esistente e avvio dell’esercizio della Pellicano srl – determinazione G00710 del 28.1.2020” e il verbale relativo al sopralluogo tenuto in data 4 marzo 2020 “finalizzato alla presa d’atto della piattaforma impiantistica esistente”.
3.1. In primo luogo, parte ricorrente ha articolato nuovi motivi di gravame avverso il provvedimento di AIA del 28 gennaio 2020, impugnato con il ricorso introduttivo, deducendo:
1) violazione degli artt. 7, 14, 14-ter e 14-quater della l. n. 240 del 1990, dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 13 della l.r. n. 24 del 1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
2) violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006 - violazione delle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e delle linee guida regionale di cui alla d.g.r. 18 luglio 2018, n. 517. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, sviamento e violazione dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
3) violazione dell’art. 32 Cost. e degli artt. 29-bis e 29-sexies del d.lgs. n. 152 del 2006 - violazione delle migliori tecniche disponibili - linee guida di cui al d.m. 29 gennaio 2007 e al cap. 16 d.m. 5.2.1998; violazione del regolamento UE n. 2019/1009 e del d.lgs. n. 75 del 2010 - eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria - travisamento e manifesta violazione delle risultanze istruttorie;
4) violazione dell’intero titolo III-bis (“l’aia”) del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all’art. 29-quater co. 11. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4, lettera c), e 5, comma 1, lett. O-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e sviamento.
3.2. In secondo luogo, parte ricorrente ha formulato motivi aggiunti avverso la Determinazione n. G02494 del 6 marzo 2020, deducendo:
1) violazione dell’intero titolo III-bis (“l’AIA”) del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento all’art. 29-quater, comma 11, e all’art. 29- decies. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4, lettera c), e 5, comma 1, lett. O-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e sviamento. Contraddittorietà.
2) Illegittimità derivata.
3.3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Tarquinia ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione n. G13119 del 6 novembre 2020 della Regione Lazio – Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, avente ad oggetto “Impianto Pellicano srl – Impianto di valorizzazione raccolta differenziata con compostaggio aerobico sito nel Comune di Tarquinia loc. Olivastro (VT) – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Presa d’atto dell’aggiornamento del PMeC e Integrazione Determinazione n. G00710 del 28.1.2020” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 142 – Supplemento n. 2 del 24 novembre 2020 e il Piano di monitoraggio e controllo ad essa allegato e definito sua parte integrante.
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