Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-06-28, n. 201602836

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-06-28, n. 201602836
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602836
Data del deposito : 28 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01211/2013 REG.RIC.

N. 02836/2016REG.PROV.COLL.

N. 01211/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2013, proposto da:
A M T, M T, G R, M T P, P R, S S, B C, G N, R M N, S M, A R, S C, rappresentati e difesi dagli avv. C R, C M, S F, P M, con domicilio eletto presso C R in Roma, Via Nizza, 59;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Chiara Delpino;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 06931/2012, resa tra le parti, concernente diniego scorrimento delle graduatorie degli idonei relative alle progressioni verticali dall'area Balla posizione economica C1 - profilo archeologo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. R G e uditi per le parti l’avvocato Rossano e l’avvocato dello Stato Fico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso innanzi al T.a.r. Lazio, sede di Roma, gli odierni appellanti hanno impugnato il provvedimento con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha rigettato la loro richiesta di scorrimento delle graduatorie relative agli idonei delle progressioni verticali per il profilo di Archeologo, la cui procedura si è conclusa in data 30 novembre 2010, anziché procedere alla assunzione dei vincitori del concorso per soli esterni bandito per il medesimo profilo professionale in data 14 luglio 2008.

2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo decisiva in senso contrario alle ragioni dei ricorrenti la previsione contenuta nell’art. 24 della legge n. 150/2009, il quale preclude, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il ricorso a concorsi riservati agli interni. Secondo il T.a.r., tale disposizione deve intendersi anche come norma che non consente di attingere alle graduatorie delle progressioni verticali, imponendo in ogni caso di ricorrere al concorso pubblico.

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.

4. Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

5. All’odierna udienza di discussione la causa è passata in decisione.

6. L’appello non merita accoglimento.

7. L’appello si incentra sulla equiparabilità tra concorso e progressioni verticali che determinano il passaggio di area. Stante questa equiparabilità, secondo gli appellanti, l’Amministrazione avrebbe l’obbligo, prima di bandire un nuovo concorso, di attingere dalle graduatorie ancora in corso di validità di precedenti procedure di progressione verticale.

8. La tesi non ha pregio.

9. Come già correttamente affermato dal T.a.r. le ragioni dei ricorrenti trovano un ostacolo insuperabile nella previsione di cui all’art. 24 della l. 150/2009, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso “concorsi pubblici”.

Tale norma, precludendo assunzioni a prescindere dal previo concorso pubblico, impedisce non solo di bandire nuovi concorsi interni, ma anche di utilizzare le graduatorie ancora in essere dei concorsi interni precedentemente espletati.

10. E’ appena il caso di aggiungere che la procedura selettiva cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti non può essere equiparata ad un concorso pubblico, perché il concorso per sua natura presuppone la partecipazione a soggetti esterni alla pubblica amministrazione che lo bandisce.

Non rileva, in senso contrario, la circostanza che, ai soli fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la progressione verticale caratterizzata dal passaggio di area (nel caso di specie dalla B alla C), sia stata qualificata in termini di procedura concorsuale finalizzata all’assunzione, con conseguente riconoscimento della giurisdizione amministrativa sugli atti della relativa procedura.

Il passaggio di area determina, infatti, una novazione del rapporto di lavoro e, quindi, secondo l’insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, una nuova “assunzione”.

La procedura selettiva prodromica può allora essere considerata, anche quando è riservata agli interni, come una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione, e non come un mero atto di gestione, di natura privatistica, del rapporto di lavoro (come avviene, invece, quando il concorso interno non determini il mutamento di area, ma solo di posizione economica all’interno dell’area di appartenenza).

I principi appena richiamati, tuttavia, se pure valgono a riconoscere natura pubblicistica ai concorsi interni finalizzati al passaggio di area (radicando sugli stessi la giurisdizione amministrativa) non sono però sufficienti a colmare il divario che esiste tra una procedura concorsuale chiusa all’esterno e il concorso pubblico. Quest’ultimo, per definizione, richiede che anche gli esterni abbiano la possibilità di partecipare.

Da qui la preclusione derivante dal già citato art. 24 legge. n. 150/2009 che richiede per le nuove assunzioni il concorso pubblico (e, quindi, aperto agli esterni).

11. La peculiarità della vicenda e la controvertibilità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

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