Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-31, n. 202308090
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Testo completo
Pubblicato il 31/08/2023
N. 08090/2023REG.PROV.COLL.
N. 08158/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8158 del 2022, proposto dalla Provincia di Brindisi, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Cristina Zuffianò, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Segreto in Roma, via dei Gracchi, 151;
contro
IT GR RG Latiano-Mesagne S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione seconda, n. 1267 del 22 luglio 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della IT GR RG Latiano-Mesagne S.r.l. e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla nota prot. n. 19482 dell'11 giugno 2021, con la quale Provincia di Brindisi ha trasmesso alla IT GR RG Latiano-Mesagne s.r.l. il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 4 giugno 2021;
b) dal provvedimento dirigenziale n. 96 del 12 ottobre 2021, con il quale la Provincia ha negato alla suddetta società il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 110,52 kW nei Comuni di Latiano e Mesagne;
c) dal regolamento regionale n. 24/2010, dal Piano paesaggistico territoriale regionale approvato con DGR. n. 176/2015 (e, in particolare, dagli artt. 89 e 91 delle NTA del P.P.T.R.), dalle linee guida del PPTR e dalla sezione C2 della scheda d'ambito Campagna brindisina;
d) da tutti gli atti presupposti o connessi, tra i quali i pareri della Regione Puglia prot. n. 5045 del 3 giugno 2021, prot. n. 8549 del 1° giugno 2021 e prot. n. 4989 e n. 2855 del 30 marzo 2021, prot. n. 28673 del 27 maggio 2021, prot. n. 1858 del 14 gennaio 2021, del Comune di Latiano prot. n. 1942 del 3 giugno 2021 e prot. n. 7279 dell'8 aprile 2021 e dell’ARPA Puglia prot. 40010 del 31 maggio n. 2021 e prot. n. 21490 del 28 marzo 2021, la nota di convocazione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, prot. n. 14366 del 30 aprile 2021e il preavviso di rigetto prot. n. 26383 del 6 agosto 2021.
2. Tali atti sono stati impugnati dalla IT GR RG Latiano- Mesagne s.r.l. dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, che, con la sentenza n. 1267 del 22 luglio 2022, dopo aver dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi e dei secondi motivi aggiunti, ha accolto i terzi motivi aggiunti, annullando il diniego in questione per difetto di istruttoria e di motivazione circa le concrete caratteristiche dell’impianto agrivoltaico progettato e per la contraddittorietà di tale determinazione con gli atti di pianificazione adottati in precedenza dall’amministrazione e, comunque, per contrasto con la disciplina di favore volta ad agevolare lo sviluppo di tali nuovi sistemi di produzione dell’energia da fonti rinnovabili.
3. La Provincia di Brindisi ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare o riformare tale pronuncia, affidando il suo appello a due articolate censure finalizzate a dimostrare, da un lato, l’erroneità della rappresentazione dello stato dei luoghi fornita dalla originaria ricorrente e fatta propria dal T.a.r., tesa a sminuire l’importanza della trama agricola e ambientale del territorio brindisino, sì da ridurre anche il possibile impatto su di essa dell’impianto progettato, dall’altro, l’eccesso di potere giurisdizionale in cui il giudice del primo grado era incorso, finendo per compiere un sindacato di merito sulle questioni tecnico-scientifiche al centro della presente controversia e per invadere l’ambito riservato alle valutazioni tecnico discrezionali dell’amministrazione.
4. Si sono costituite in giudizio la società appellata, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza dell’appello e la Regione Puglia, associandosi alle doglianze svolte dall’appellante e chiedendo l’accoglimento del gravame.
5. Con ordinanza n. 5480 del 21 novembre 2022 è stata respinta l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata.
6. Con memoria del 3 aprile 2023 la Provincia di Brindisi ha insistito nelle proprie argomentazioni, concludendo per l’accoglimento dell’appello proposto.
7. Nelle repliche depositate in data 13 aprile 2023 e nel corso della discussione all’udienza pubblica del 4 maggio 2023 la società IT GR RG, pur dando atto della favorevole conclusione, con nota