Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-11-16, n. 202210053
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Pubblicato il 16/11/2022
N. 10053/2022REG.PROV.COLL.
N. 09782/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9782 del 2021, proposto dalla società Pdn 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati V P, S C, M P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
il Ministero della transizione ecologica, la Regione Campania, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento programmazione e coordinamento politica economica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Rfi – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Trotta, Maria Alessandra Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;
il Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
il Cipe - Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Italferr s.p.a., il Commissario per la realizzazione dell'asse ferroviario Napoli - Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore,
non costituiti in giudizio.
nei confronti
della Nacom S.r.l.-Unipersonale e della Irgen Re Le Porte di Napoli s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) 29 giugno 2021, n. 5926, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della transizione ecologica, della Regione Campania, di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del Ministero delle infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, della Presidenza del consiglio dei ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti gli avvocati Antonio Sasso su delega dichiarata di V P e Maria Alessandra Sandulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso allibrato ai n.r.g. 3350 del 2017, la società Irgen Re Le Porte di Napoli s.r.l. impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, i seguenti atti:
a) l'avviso di immissione in possesso e di stato di consistenza per occupazione d'urgenza ex art. 22-bis, commi 1 e 4, d..p.r. n. 327 del 2001 emesso dalla Italferr – Gruppo Ferrovie dello Stato;
b) il decreto di occupazione di urgenza n. 74 del 10 maggio 2017 notificato il 26 maggio 2017;
c) l'ordinanza n. 21 del 16 maggio 2016, con la quale il Commissario per la realizzazione dell'asse ferroviario Napoli – Bari approvava il progetto definitivo “Asse ferroviario Napoli – Bari itinerario Napoli – Bari, 1 tratta: variante alla linea Napoli – Cancello”, nella parte in cui ricmprende nelle aree necessarie per la realizzazione della linea ferroviaria quelle di proprietà della ricorrente;
d) l'ordinanza n. 16 del 19 ottobre 2015 con cui veniva indetta ex art. 1, comma IV, d.l. n. 133 del 2014, la conferenza di servizi volta alla approvazione del progetto definitivo della “I tratta variante alla linea Napoli – Cancello”;
e) la delibera approvativa del progetto preliminare del CIPE n. 2 del 18 febbraio 2013 afferente la tratta “Asse ferroviario Napoli – Bari itinerario Napoli – Bari, 1 tratta: variante alla linea Napoli – Cancello”, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente;f) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 marzo 2016;
g) la nota Italferr S.p.A. 0026259.17.U, del 21 aprile 2017.
2. Questi gli snodi principali della vicenda.
La ricorrente è proprietaria delle aree ed unità immobiliari facenti parte del Parco Commerciale denominato “Le Porte di Napoli”, ricadente nel territorio del comune di Afragola.
Il suddetto parco commerciale è stato realizzato in seguito ad una convezione urbanistica con successive integrazioni e modifiche dell’11 settembre 2003 intercorsa tra la Soc. Enne Immobiliare, allora proprietaria di tutte le aree oggetto di intervento, ed il Comune di Afragola.
Successivamente, le aree in questione unitamente agli immobili sono state acquisite da diverse società finché gran parte del compendio costituente il parco commerciale è conferito nella società ricorrente sia per quanto concerne le aree esterne che riguardo agli immobili.
I fabbricati interessati alla vicenda sono contraddistinti al catasto fabbricati in foglio 7 particella 519per i fabbricati B, B2, CD, foglio 7 particella 523 per il fabbricato F, foglio 7 particella 518 per il fabbricato E, foglio 8 particella 68 per il fabbricato G.
La procedura espropriativa, oggetto del contenzioso, trae origine dall’approvazione del progetto definitivo della e relativo alla linea ferroviaria dell’alta velocità Napoli – Bari.
Il parco commerciale Le Porte di Napoli è stato già interessato da decreti di occupazione preordinati all’espropriazione ad oggetto altri piani particellari.
La procedura de qua origina dal c.d. decreto “Sblocca Italia” con il quale sono state costituite delle “task force” per l’espletamento delle attività amministrative necessarie per giungere alla realizzazione delle opere ferroviarie di interesse nazionale nel minor tempo possibile;tra le opere in questione vi rientra l’Alta Velocità per la tratta Napoli – Bari.
Il progetto definitivo relativo alla tratta ferroviaria in discorso è stato approvato in seguito alla “Ordinanza del Commissario per la realizzazione delle opere ferroviarie Napoli-Bari” n. 21 del 16 maggio 2016.
La società originaria ricorrente, nel ritenere illegittima l’intera azione amministrativa sottesa agli atti impugnati, affidava il ricorso di primo grado a un unico motivo di gravame articolato in XI paragrafi, con censure sviluppate da pagina 5 a 29 dell’atto introduttivo del giudizio. Spiegava, altresì, domanda di risarcimento del danno.
2.1. Si costituivano il Ministero delle infrastrutture e trasporti, R.F.I. - Rete ferroviaria italiana s.p.a., comune di Afragola, Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare.
2.2. Intervenivano ad adiuvandum le società NACOM S.R.L. UNIPERSONALE e PDN 2 S.R.L., quest’ultima nella qualità di conferitaria nell’interesse della ricorrente dell’intero ramo aziendale relativo al Parco Commerciale Le Porte di Napoli e, quindi, anche delle aree di cui all’esproprio.
2.3. Il T.a.r per la Campania, con sentenza 29 giugno 2021, n. 5926:
- prescindeva dall’esame dell’eccezione in rito, circa la presunta inammissibilità dell’impugnativa;
- respingeva nel merito il ricorso con dovizia di argomenti;
- condannava la società ricorrente alle spese di giudizio (€. 3.000,00 in favore di Rfi s.p.a.;€. 2.000,00, in favore del Comune di Afragola;€. 2.000,00 in favore delle Amministrazioni statali costituite).
3. Ha appellato la società PDN 2 S.R.L., che censura la sentenza per errores in iudicando, errores in procedendo nonché violazione di legge, riproponendo i motivi di ricorso originari.
3.1. Si sono costituti R.F.I. e il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.
R.F.I. ha depositato, in data 27 settembre 2022, articolata memoria con la quale chiede il rigetto dell’appello. Con successiva
3.2. In pari data è pervenuta dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’appello da parte della società appellante, con richiesta di compensazione delle spese cui si è opposta R.F.I.
4. All’udienza del 13 ottobre 2022, il Collegio prende e dà atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’appello il cui ricorso dichiara, pertanto, improcedibile.
5. Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporne la compensazione fra le parti tenuto conto della particolarità della questione di diritto dovuta al carattere speciale e derogatorio della disciplina normativa da applicare alla fattispecie, di non univoca interpretazione.