Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-12, n. 201601885

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-12, n. 201601885
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601885
Data del deposito : 12 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10400/2015 REG.RIC.

N. 01885/2016REG.PROV.COLL.

N. 10400/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10400 del 2015, proposto da:
SKIDATA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M O, A F e N D P ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, via Tagliamento, 55,

contro

HUB ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti C M e S G ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via di Monte Fiore, 22

nei confronti di

GRUPPO TORINESE TRASPORTI – GTT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituitosi in giudizio,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - SEZIONE II n. 01484/2015, resa tra le parti, concernente procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per rimozione e smaltimento impianti di automazione accessi e fornitura di nuovi impianti.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;

Visto che non si è costituito in giudizio GRUPPO TORINESE TRASPORTI – GTT s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 7 aprile 2016, la relazione del Consigliere S C;

Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Gian Alberto Ferrario, in sostituzione dell’avv. N D P, e l’avv. A F per l’appellante e l’avv. Renzo Ruocco, in sostituzione dell’avv. S G. per l’appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, notificato in data 4 settembre 2015 e depositato il successivo 11 settembre, l’odierna appellata, premesso di aver partecipato alla procedura di gara indetta da GRUPPO TORINESE TRASPORTI – GTT S.p.A. per l’affidamento di un “accordo quadro per la rimozione e smaltimento di n. 6 impianti di automazione accesi e successiva fornitura, posa ed avviamento di n. 8 nuovi impianti compreso il sistema di centralizzazione, oltre manutenzione per 3 anni”, ha impugnato la sua esclusione dalla gara per mancanza del requisito dichiarato relativo ad un “contratto di punta” di importo non inferiore ad Euro 400.000,00=, nonché il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, odierna appellante.

Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo che l’esclusione sia stata “frutto di una artificiosa e parcellizzata lettura del contratto di punta”, laddove l’Amministrazione, valorizzando la peculiarità che il contratto esibito prevedeva “l’installazione di alcuni parcometri esterni, in aree non suscettibili di essere ricomprese nel parcheggio regolamentato”, non ha tenuto conto del fatto che “siffatto elemento del contratto … non ne muta in alcun modo la sostanza, al limite ne caratterizza la complessità …” ( pag. 5 sent. ).

Tale “variante della interconnessione di ulteriori parchimetri esterni” non incide insomma, secondo il Giudice di primo grado, sulla “prestazione significativa del contratto”, anche alla luce “della terminologia della legge di gara … che non autorizza lo scorporo di singole prestazioni” ( pagg. 6 – 7 sent. ).

La ditta controinteressata ha impugnato detta sentenza con atto avviato alla notifica il 10 dicembre e depositato il successivo 17 dicembre.

Con l’impugnativa l’appellante ricorda in particolare la testuale disposizione del disciplinare di gara ( che imponeva ai concorrenti di fornire “l’elenco dei principali contratti eseguiti nell’ultimo triennio … aventi ad oggetto la fornitura e l’installazione di impianti di automazione parcheggi” per un valore complessivo minimo pari ad Euro 1.000.000,00= e con la prescrizione di un contratto di punta di importo non inferiore ad Euro 400.000,00= ), sottolineando come il contratto di punta esibito dall’avversaria raggiunga il valore di Euro 400.500,00= solo grazie alla previsione dell’installazione di 13 parchimetri di valore pari ad Euro 74.681,02=, che hanno caratteristiche sostanziali del tutto distinte da quelle di un impianto di automazione parcheggi.

Poste tali coordinate, l’appellante sottopone a critica i varii passaggi della sentenza di primo grado.

Si è costituita in giudizio, per resistere, la controinteressata.

Non si è invece costituita la stazione appaltante.

Entrambe le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi con successive memorie;
l’appellante anche in replica.

L’appellata ha depositato “note di udienza” in data 6 aprile 2016.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 7 aprile 2016.

Va preliminarmente dichiarata inammissibile, e dunque irrilevante ai fini del decidere, la memoria di replica dell’appellante in data 31 marzo 2016, in quanto tardiva rispetto ai termini, pur dimezzati ex art. 119 Cod. proc. amm.

Parimenti inammissibili sono, per gli stessi motivi, le “note di udienza” dell’appellata in data 6 aprile 2016, che non rappresentano una species di atto difensivo sottratto ai predetti termini.

Ciò posto, il Collegio ritiene l’appello fondato.

L’amministrazione appaltante, infatti, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese partecipanti, ha stabilito, al punto 3.B.2) del disciplinare di gara, la clausola, chiara nella sua formulazione, che limita l’ammissione dei concorrenti a quelli che abbiano già svolto il servizio in questione ( fornitura ed installazione di impianti di automazione parcheggi ) e che siano in grado di dimostrare tale capacità attraverso l’esibizione di contratti eseguiti nel triennio precedente, che “devono avere un valore complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00 e di cui almeno un singolo contratto … deve avere un importo non inferiore ad Euro 400.000,00”.

A tal fine rileva, ad avviso del Collegio, l’oggetto del contratto eseguito, nel senso ch’esso dev’essere, al di là della sua “denominazione” ( cui invece il primo giudice ha tra l’altro attribuito rilievo ), concretamente e pienamente riferibile al servizio oggetto di gara.

Orbene, la presenza, nel contratto “di punta” esibito in gara dall’odierna appellata a dimostrazione del requisito suddetto, della fornitura ed installazione di parchimetri ( pur se “connessi in un unico sistema di gestione centrale”, come sottolineato dal primo giudice senza tuttavia considerare che tale connessione, come risulta dalla nota della stessa appellata in data 18 giugno 2014, è limitata alla “possibilità di trasferimento dei dati contabili dei singoli parchimetri”, che non è però tale da prefigurare un impianto di automazione accessi ) per una quota più che significativa del contratto stesso ( circa il venti per cento del relativo valore ), non consente di riferire per intero il contratto di cui si tratta all’àmbito dei servizii oggetto dell’appalto, alla luce della chiara estraneità della fornitura ed installazione di parchimetri ad un “impianto di automazione parcheggi”, come definito e risultante dagli stessi atti di gara ( v. in particolare lo schema di contratto agli artt. 2 e 3, nonché il capitolato speciale d’appalto agli artt. da 1 a 6 ).

Differenti impostazioni tecniche e gestionali caratterizzano invero la fornitura e gestione di parchimetri rispetto a quelle di un “impianto automazione parcheggi”, come individuato dai citati atti di gara.

Legittimamente, dunque, la stazione appaltante, a fronte dell’esibizione dell’indicato contratto, ne ha considerato il solo oggetto ( ed il relativo valore ) pertinenti al servizio oggetto di gara, ché solo la stretta pertinenza del contratto eseguito con tale servizio è suscettibile, alla stregua della stessa lex specialis, di garantire alla stazione appaltante la sostenibilità dell’appalto da parte delle ditte concorrenti sotto il profilo tecnico-professionale.

Ciò risponde anche al principio di proporzionalità di derivazione comunitaria e non contrasta con i principii di libera concorrenza e di favor partecipationis competitorum , che non possono che recedere a fronte di requisiti non irragionevolmente fissati dalla legge di gara come sintomatici dell’effettiva capacità dell’offerta di garantire l’adeguato soddisfacimento dei bisogni, cui il servizio oggetto della procedura di affidamento intende rispondere.

Al riguardo, non rilevano infine in senso contrario:

- la “specifica e maggiore complessità”, che secondo il primo giudice caratterizzerebbe il contratto fatto valere in gara dall’odierna appellata ai fini della dimostrazione del possesso del rigoroso requisito de quo, atteso che tale presunta “complessità” comunque non risponde alle specifiche esigenze di garanzia della professionalità specifica del concorrente, cui è preordinato il livello minimo di esperienze pregresse richiesto dal disciplinare di gara;

- il fatto, sottolineato dal primo giudice, che la legge di gara “non autorizzava lo scorporo di singole prestazioni”, dal momento che nel caso di specie non di mero “scorporo” si tratta, quanto piuttosto di una valutazione, di per sé discrezionale, immune da evidenti vizii di illogicità o travisamento dei fatti e svolta comunque in uno spirito di favor per il concorrente ( giacché egli è stato escluso non per il carattere misto del contratto di appalto “speso” per le giustificazioni, ma solo per l’inadeguatezza del valore della prestazione risultata conforme alle prescrizioni del disciplinare ), circa la riconducibilità o meno dell’intero oggetto del contratto ( al di là del dato meramente formale della sua “denominazione” ) alla prestazione oggetto dell’appalto, ai fini del conseguente giudizio di adeguatezza della capacità tecnico-professionale del concorrente al soddisfacimento delle esigenze sottese alla indizione ed espletamento della gara;

- il fatto, posto in risalto dal primo giudice, che “parte ricorrente ha rilevato di essere parte di un gruppo leader in materia di parcheggi e di essere in grado, ove dalla legge di gara fosse mai stata evincibile siffatta rigida interpretazione, di esibire contratti del gruppo di valore ben superiore a quello richiesto in gara, aventi esclusivamente ad oggetto parcheggi ad accesso regolamentato”;
circostanza, questa, che si rivela del tutto neutra ai fini del decidere, una volta che l’originaria ricorrente non ha impugnato il provvedimento di esclusione nella parte in cui la stazione appaltante ha sancito l’inutilizzabilità, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui si tratta, di un ulteriore contratto di vendita, installazione e manutenzione di un sistema di automazione parcheggi multiuso concluso tra la società

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