Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-19, n. 202501406

CS
Rigetto
Sentenza
19 febbraio 2025
TAR Brescia
Sentenza
30 maggio 2023
TAR Brescia
Ordinanza cautelare
21 dicembre 2021
TAR Brescia
Ordinanza cautelare
9 luglio 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-19, n. 202501406
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501406
Data del deposito : 19 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2025

N. 01406/2025REG.PROV.COLL.

N. 00145/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2024, proposto da
Azienda Agricola EC IO AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;



contro

AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AD -Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 484/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di AD - Agenzia delle Entrate Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. IO Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Lorenza Vignato e Fabrizio Tomaselli per delega dell’avvocato Paolo Botasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso del 2021 l’Azienda Agricola EC IO AT ha chiesto al Tar per la Lombardia (Sezione di Brescia) l’annullamento:

- della cartella di pagamento n. 035 2021 00080649 25 000 dell’importo di euro 156.129,89 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2000/2001, inviata al ricorrente a mezzo pec in data successiva al 19.9.2021;

- del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002474 reso esecutivo in data 23.06.2021;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.

2. La cartella di pagamento è stata impugnata dalla Azienda Agricola EC IO AT per numerosi vizi e con particolare riferimento alle statuizioni espresse dalla Corte UE nella materia oggetto di ricorso, alla prescrizione del credito e al difetto di motivazione ed istruttoria sotto diversi profili, nonché con riferimento a profili di illegittimità formale dell’atto impugnato.

3. AG e AD si sono costituite nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con sentenza n. 484/2023 il Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia ha rigettato il ricorso.

4.1 In particolare il Tar ha rigettato le censure: (i) di carattere formale; (ii) sull’esigibilità del credito; (iii) sulla produzione nazionale di latte; (iv) sugli interessi; (v) sulla prescrizione; (vi) sul contrasto con il diritto dell’Unione; (vii) sulla disapplicazione del diritto interno.

4.2 Il Tar ha quindi analizzato la domanda subordinata, che aveva come obiettivo la disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti attuativi, e la ripetizione del calcolo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, sostenendo che:

- la via della disapplicazione risulta praticabile a condizione che manchi un giudicato di merito sfavorevole alla parte ricorrente;

- la sentenza del Tar per il Lazio n. 2312/2014 (passata in giudicato) affrontando espressamente il problema delle categorie prioritarie non ha rilevato alcun contrasto con il diritto europeo, facendo quindi propria l’interpretazione poi smentita dalla Corte di Giustizia: un giudicato formulato in questi termini è in grado da solo di cristallizzare la posizione debitoria dell’Azienda Agricola ricorrente;

- per opporre uno schermo alle pronunce della Corte di Giustizia è sufficiente un giudicato su un singolo atto presupposto, purché la pronuncia contenga un accertamento chiaro delle obbligazioni dedotte, e purché tale accertamento copra la medesima questione di diritto poi risolta in modo diverso dalla Corte di Giustizia.

5. Avverso la sentenza n. 484/2023 del Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia, ha proposto appello l’Azienda Agricola EC IO AT per i motivi che saranno più avanti esaminati.

6. AG e AD si sono costituite chiedendo il rigetto dell’appello.

7. All’udienza del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Inidoneità della sentenza Tar Lazio n. 2312/2014 ad impedire la disapplicazione della normativa italiana ».

L’appellante sostiene che:

- il Tar ha ritenuto insuperabile la sentenza del Tar per il Lazio n. 2312/2014;

- la sentenza citata non riporta fra le aziende agricole ricorrenti l’odierno appellante;

- tale sentenza non fa stato nei confronti dell’Azienda Agricola EC IO AT.

1.1 Il motivo è infondato.

Parte appellata ha prodotto in giudizio il ricorso al Tar per il Lazio R.G. n. 13154/2001 esitato nella più volte citata sentenza di rigetto n. 2312/2014. Tra i ricorrenti (pagina 5, terza riga del ricorso) figura il nominativo del produttore EC IO AT (indicato come “EC IO”).

La sentenza del Tar per il Lazio n. 2312/2014 (passata in giudicato in quanto mai appellata dal produttore) fa stato nei confronti dell’appellante.

2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in materia di “quote latte” ».

L’appellante sostiene che:

- in via di mero subordine, a prescindere dall’esistenza di un giudicato sfavorevole

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