Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-07-21, n. 201503594
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Testo completo
N. 03594/2015REG.PROV.COLL.
N. 09183/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9183 del 2014, proposto da:
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29;
contro
Cofely Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. S R, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Sandulli in Roma, Via XX Settembre, 3;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 04759/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di revisione dei prezzi in relazione al servizio di manutenzione acquedotto ex Casmez.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cofely Italia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avv. S R;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. III, con la sentenza 8 settembre 2014, n. 4759, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Cofely Italia S.p.A., dichiarando il suo diritto alla corresponsione delle revisioni prezzi spettanti per la manodopera sul contratto d'appalto per i servizi indicati, maggiorati degli interessi di mora, ai sensi del decreto legislativo n. 231-2002, dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo, condannando la Regione Campania a corrisponderne le relative somme.
Il TAR ha rilevato sinteticamente che:
- l'art. 6, comma 4, L. n. 537-1993, applicabile ratione temporis all'appalto in esame, stabilisce che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo;
- l’appartenenza dell’appalto ai settori esclusi non lo sottrae alla regola della revisione dei prezzi, posto che la formulazione dell’art. 6, comma 4, L. n. 537-1993, peraltro contenuta in una legge finanziaria, si riferisce indistintamente a “tutti i contratti della pubblica amministrazione”;
- tale norma ha natura imperativa e, pertanto, l’art. 7 del capitolato d'oneri dell'appalto, che dispone il criterio di invariabilità dei prezzi, è nullo e deve essere disapplicato;
- la giurisprudenza amministrativa aveva già affermato la valenza di norma imperativa dell’art. 6, comma 4, L. n. 537-1993, così come della norma che l’ha sostituita, contenuta nell’art. 115 d.lgs. n. 163-2006;
- la revisione del prezzo scatta anche nel corso dell’ordinaria durata del contratto, laddove se ne verifichino i presupposti, ossia le modifiche nei costi per l’erogazione dei beni o dei servizi;
- poiché la disciplina legale, nella parte in cui prevede l'elaborazione da parte dell'ISTAT di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, non è mai stata attuata, la lacuna può e deve essere colmata mediante il ricorso all'indice FOI;
- l'utilizzo di quest'ultimo parametro non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale;
- data la natura di debito di valuta propria del compenso revisionale, lo stesso è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo la fattispecie oggetto del presente giudizio nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- la Regione Campania, pertanto, deve essere condannata al pagamento del compenso revisionale relativamente al contratto conseguente all’affidamento del servizio biennale “Servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regolazione del complesso acquedottistico ex Casmez, denominato: Cernicchiara”, come sopra determinato, dal giorno del dovuto sino