Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-12-01, n. 201405912
Ordinanza collegiale
22 ottobre 2014
Ordinanza collegiale
12 luglio 2013
Accoglimento
Sentenza
19 febbraio 2013
Decreto collegiale
9 aprile 2015
Accoglimento
Sentenza
1 dicembre 2014
Accoglimento
Sentenza
19 febbraio 2013
Ordinanza collegiale
12 luglio 2013
Ordinanza collegiale
22 ottobre 2014
Accoglimento
Sentenza
1 dicembre 2014
Decreto collegiale
9 aprile 2015
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 05912/2014REG.PROV.COLL.
N. 06105/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso nr. 6105 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori OS NN AR e NT AR, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Como e Raffaele Moreno, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Antonelli, 49,
contro
il COMUNE DI ALIFE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso l’avv. Renato Pedicini in Roma, via F. D’Ovidio, 83,
per l’ottemperanza
della sentenza nr. 676/2011 del 28 gennaio 2011 resa inter partes da questa Sezione sul ricorso in appello nr. 6057 del 2009 proposto dall’IACP Futura Soc. cons. a r.l. e nei confronti del Comune di IF, sentenza passata in cosa giudicata, notificata alle Amministrazioni intimate in una all’atto di invito ad adempiere in date 2-3 marzo 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di IF;
Visto il reclamo proposto dal Comune di IF in data 4 giugno 2013, nonché la memoria dallo stesso depositata in data 21 ottobre 2014;
Visti altresì i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti in data 9 ottobre 2014;
Vista la sentenza di questa Sezione nr. 1009 del 29 gennaio 2013, nonché le successive ordinanze nr. 3762 del 12 luglio 2013 e nr. 6183 del 20 dicembre 2013;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Moreno per i ricorrenti e l’avv. Ricciardelli per il Comune di IF, nonché il Commissario ad acta Arch. NT Vocile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori OS NN AR e NT AR hanno agito per l’esecuzione della sentenza con la quale questa Sezione, accogliendo solo parzialmente l’appello proposto dal Comune di IF e respingendo il ricorso della società IACP Futura Soc. cons. a r.l. avverso una sentenza del T.A.R. della Campania che accertava il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno cagionato dall’illegittima occupazione di un suolo di loro proprietà, ha statuito come segue:
- ha confermato la condanna del Comune e della predetta società a risarcire il danno cagionato alle istanti;
- ha affermato l’obbligo dell’Amministrazione comunale di addivenire con le parti private a un accordo transattivo avente a oggetto il trasferimento della proprietà dell’area illegittimamente occupata;
- ha proceduto, ai sensi del comma 4 dell’art. 34 cod. proc. amm., a stabilire i criteri per la quantificazione del danno risarcibile sulla base di due voci: a ) il corrispettivo da concordare per la cessione della proprietà, commisurato al valore di mercato dell’immobile al momento in cui avverrà il trasferimento dello stesso; b ) il danno da mancato utilizzo per il periodo compreso fra il 1 luglio 2008 e la data del suindicato accordo traslativo, corrispondente agli interessi moratori sul valore del bene in ciascun anno di occupazione, maggiorati di interessi e rivalutazione dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della sentenza ottemperanda;
- ha ordinato alle parti appellanti di formulare un’offerta alle controparti sulla base dei predetti criteri, riservandosi ogni eventuale determinazione ulteriore in caso di mancato accordo.
2. Con ricorso depositato in Segreteria in data 15 luglio 2011, i ricorrenti hanno lamentato l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza sopra richiamata, chiedendo l’adozione di ogni provvedimento utile e necessario ad assicurare il decisum giudiziale.
3. Con la sentenza nr. 1009 del 29 gennaio 2013 questa Sezione, nel prendere atto dell’inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte degli obblighi rivenienti dalla sentenza ottemperanda, ha nominato un Commissario ad acta per l’esecuzione in sostituzione del Comune di IF (successivamente individuato nella persona dell’arch. NT Vocile, designato dal Prefetto di Caserta), con assegnazione di un termine per l’espletamento delle seguenti attività:
a ) concordare con i ricorrenti la cessione della proprietà delle aree per cui è causa, previo pagamento di un corrispettivo stabilito secondo i criteri indicati nella sentenza ottemperanda;
b ) quantificare, applicando i criteri fissati nella medesima sentenza, la somma da offrire a titolo di risarcimento del danno cagionato dall’illegittima occupazione del suolo.
In tale sede è stato altresì precisato che, in alternativa all’accordo traslativo sollecitato nella sentenza da eseguire, il Commissario avrebbe dovuto valutare anche la possibilità di adottare un decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327 (disposizione non esistente all’epoca del deposito della sentenza nr. 676 del 2011 ed entrata in vigore medio tempore ), trattandosi di potere rientrante tra le attribuzioni spettanti a titolo originario al Comune.
4. Con le successive ordinanze nr. 3762 del 12 luglio 2013 e nr. 6183 del 20 dicembre 2013, si è altresì provveduto a prorogare il termine concesso al Commissario per l’espletamento del proprio incarico, da ultimo fino al 23 febbraio 2014, a causa delle difficoltà operative incontrate dapprima nella quantificazione dell’importo spettante ai ricorrenti, e successivamente per la sua materiale corresponsione.
5. Durante lo svolgimento delle attività commissariali, ed in pendenza del relativo termine come prorogato con le ordinanze suindicate, si sono verificati i seguenti ulteriori accadimenti:
- il Comune di IF ha depositato in data 4 giugno 2014 reclamo proposto ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., con il quale ha contestato le determinazioni commissariali relative alla quantificazione degli importi spettanti ai ricorrenti, e con le quali l’Amministrazione comunale era stata sollecitata a individuare in bilancio le relative risorse;
- il Commissario ad acta ha depositato, in data 27 gennaio 2014, il decreto di acquisizione nr. 1 del 15 gennaio 2014,