Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-10, n. 202300312
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00312/2023REG.PROV.COLL.
N. 00269/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2019, proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Scica A A, non costituito in giudizio;
nei confronti
F M, M P, D L F, F C, M A non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sezione prima, del 24 maggio 2018, n. 308, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022 il Cons. Francesco Guarracino, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. A A Scica, già comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di Campobasso, avverso il provvedimento che ne aveva disposto l’assegnazione al Corpo dei vigili del fuoco anziché all’Arma dei carabinieri, e i conseguenti provvedimenti di inquadramento, nell’ambito della procedimento di riorganizzazione del Corpo forestale e del suo assorbimento in altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, siccome assunto in violazione dei criteri di assegnazione del personale fissati dalla legge di riordino.
In particolare, il T.A.R. ha ritenuto illegittima l’assegnazione del ricorrente al Corpo dei vigili del fuoco per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, lettera a) n. 1, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, avendo individuato in tale disposizione – anziché nell’articolo 12, comma 2, lettera b), n. 1, del medesimo decreto legislativo, come invece opinato dall’amministrazione – il criterio corretto di assegnazione, affermando che « il criterio di cui alla lettera b) è meramente aggiuntivo e opera in funzione subordinata e sequenziale rispetto ai criteri di cui alla lettera a), in guisa che alle successive lettere b) e c) si può fare ricorso solo qualora i criteri precedenti non risultino decisivi ».
Riferendosi al ricorrente, ha quindi concluso che « la sola preposizione al Comando, a capo di una struttura provinciale del Corpo Forestale dello Stato (e vice regionale), che è destinata ad essere