Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-04, n. 202304540

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-04, n. 202304540
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304540
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2023

N. 04540/2023REG.PROV.COLL.

N. 00303/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 303 del 2022, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor S P, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, n. 1539 del 26 ottobre 2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del signor S P;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022, il consigliere F F e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi e l’avvocato M N;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il sig. S P chiedeva al Tribunale amministrativo regionale la Puglia, sezione staccata di Lecce, l’annullamento del provvedimento del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, prot. M_D GMIL REG2021 0136498 del 23 marzo 2021, notificatogli in pari data, di rigetto della sua richiesta di congedo straordinario senza assegni presentata il 12 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 1506 del decreto legislativo n. 66/2010.

2. Con la sentenza in epigrafe, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale, il T.a.r. accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

3. Con atto di appello notificato e depositato – rispettivamente in data 30 dicembre 2021 e in data 14 gennaio 2022 – il Ministero della difesa ha chiesta la riforma della su menzionata sentenza, articolando un unico motivo di « violazione e falsa applicazione sia dell’art. 1506, comma 1, lettera d) del Dlg. n. 66/2010, che dell’art. 757, comma 3 del medesimo codice dell’ordinamento militare ».

4. Con ordinanza n. 477 del 1° febbraio 2022 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.

5. Con successiva ordinanza n. 3938 del 18 maggio 2022 la Sezione « Rilevato che, come documentato tramite segnalazione, senza valenza di costituzione, depositata da parte appellata, il suo difensore nel giudizio di primo grado è stato cancellato, a domanda, dall’albo degli avvocati in data 25 ottobre 2021, ovverosia dopo l’udienza di discussione della causa dinanzi al T.a.r. (13 ottobre 2021) e il giorno prima della pubblicazione della sentenza impugnata (26 ottobre 2021); - Osservato che la notificazione dell’appello è stata ricevuta in data 30 dicembre 2021 dal difensore presso la sua casella di posta elettronica certificata » e considerata nulla – ma non inesistente – la notificazione dell’appello, ha reputato di « di dover disporre d’ufficio la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 del codice del processo amministrativo e di dover concedere all’uopo a parte appellante termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza per la rinotificazione dell’appello alla parte appellata personalmente ».

6. A seguito di rituale effettuazione della nuova notificazione da parte del Ministero della difesa l’appellato si è costituito in giudizio in data 27 luglio 2022, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

7. In vista dell’udienza di discussione l’appellato ha depositato una memoria con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi tanto con riferimento alla nullità del procedimento notificatorio e alla conseguente inammissibilità o improcedibilità dell’appello quanto in relazione all’infondatezza del gravame.

8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 novembre 2022.

9. L’appello è ammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che « La notifica dell’atto d’appello eseguita al difensore dell’appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell’atto - ma nulla per violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo » (Cass. Civ., SS.UU., sentenza 13 febbraio 2017, n. 3702; sez. VI, ordinanza 18 maggio 2020, n. 9104).

Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la notificazione a mezzo posta elettronica certificata nella sua materialità si è perfezionata correttamente (giusta le

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