Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-03-04, n. 201901458
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Pubblicato il 04/03/2019
N. 01458/2019REG.PROV.COLL.
N. 05756/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5756 del 2018, proposto da
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, Elisabetta D'Auria, A B e G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G L in Roma, via Polibio n. 15;
contro
-OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, e L M, rappresentati e difesi dagli avvocati M G, S R S e Francesca Giuffre', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Giuffrè in Roma, via dei Gracchi n. 39;
ANFFAS Milano, non costituita in giudizio;
nei confronti
A.T.S. Milano – Città Metropolitana, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, e di L M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Maria Romana Ciliutti su delega di G L e Francesca Giuffrè;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lombardia ha in parte dichiarato inammissibile (per difetto di giurisdizione) ed in parte accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, volto alla tutela degli interessi di quest’ultima, ricoverata presso la RSD della Provincia Religiosa di -OMISSIS- di Milano, avverso le determinazioni comunali intese a sancire la doverosità della compartecipazione della assistita al pagamento della retta.
La controversia, va ancor prima evidenziato, era innescata dalla nota del 10/5/2017, prot. n. -OMISSIS-, a firma del Direttore dell'Area Residenzialità del Comune di Milano, con la quale si esponevano le ragioni del passaggio al regime di solvenza in ordine al ricovero di -OMISSIS- presso la predetta RSD, deciso dalla Commissione Consultiva Residenzialità.
Mediante tale nota, indirizzata al sig. -OMISSIS-, in particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che la decisione di passaggio al regime di solvenza è stata adottata “considerando la nuova situazione reddituale di sua figlia, risultante dal saldo del conto corrente da lei prodotto”: ciò sulla scorta della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS-, laddove prevedeva l’inserimento in struttura residenziale socio-sanitaria a fronte della presentazione di I.S.E.E. sociosanitario residenze della persona con disabilità fino a € 25.000 e la contribuzione al pagamento della retta da parte dell’utente con tutte le proprie risorse economiche, reddituali e patrimoniali, configurando l’intervento comunale al pagamento come residuale e disponendo che “nel caso in cui l’utente possieda beni mobili oltre la cifra di € 5.000,00, l’amministrazione comunale differirà l’intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell’utente in forma privata, non si saranno ridotte a tale importo di Euro 5.000,00”, aggiungendo che “qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tale evenienza il Comune di Milano valuterà, in relazione all’entità dei suddetti beni e/o redditi, se sospendere temporaneamente l’intervento economico fino alla concorrenza delle somma pervenuta al beneficiario”.
Il ricorrente, amministratore di sostegno di -OMISSIS-, ha quindi proposto, principaliter , azione per l’accertamento della natura sanitaria della prestazione ed in subordine ha impugnato il Regolamento comunale approvato con la citata D.G.C. n. -OMISSIS-.
Il T.A.R., come si diceva, con la sentenza appellata ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente al capo di domanda inteso ad ottenere l’identificazione dell’ente pubblico tenuto al pagamento della spesa di ricovero, rilevando che alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo all’accertamento (strumentale alla suddetta domanda) della natura sanitaria (o prevalentemente sanitaria) delle prestazioni erogate, inerendo esso ad una situazione giuridica dell’assistito qualificabile come diritto soggettivo.
Il T.A.R. ha invece accolto il capo di domanda inteso a lamentare il contrasto tra i criteri per la determinazione delle modalità di compartecipazione alla spesa per la prestazione di assistenza residenziale di -OMISSIS- fissati con la D.G.C. n. -OMISSIS- e quelli stabiliti con il d.P.C.M. n. 159/2013, recante la disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime: ciò, in particolare, laddove la prima prevedeva che “nel caso in cui l’utente possieda beni mobili oltre la cifra di € 5.000,00, l’amministrazione comunale differirà l’intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell’utente in forma privata non si saranno ridotte a tale importo di € 5.000,00. Qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tale evenienza il Comune di Milano valuterà, in relazione all’entità dei suddetti beni e/o redditi, se sospendere temporaneamente l’intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario”.
Il T.A.R. ha altresì evidenziato che la delibera comunale impugnata, nell’escludere l’intervento compartecipativo comunale nel caso in cui l’utente possieda beni mobili oltre la cifra di € 5.000,00, non tiene conto della loro fonte, in violazione dell’art. 2 sexies del d.l. n. 42/2016, conv. dalla legge n. 89/2016, laddove prevede che “nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall’allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF”.
Mediante i motivi di appello che di seguito verranno esaminati, il Comune di Milano contesta la correttezza della sentenza appellata, chiedendone la riforma.
Ebbene, al fine di perimetrare l’oggetto della controversia, deve preliminarmente osservarsi che si discute delle modalità di compartecipazione di -OMISSIS-, ricoverata in regime di convenzione con il Comune di Milano presso la RSD (Residenza Sanitaria per Disabili) -OMISSIS-, alla relativa spesa, ergo della legittimità del passaggio della suddetta al regime di solvenza, con il conseguente onere di provvedere al pagamento integrale della retta, contrapponendosi sul punto la tesi comunale, fondata sulla deliberazione di Giunta n. 2496 del 29.12.2015, recante “Linee di indirizzo per l’erogazione di servizi residenziali per persone anziane e persone con disabilità per un periodo sperimentale di tre mesi”, e sui provvedimenti consequenziali impugnati in primo grado, secondo cui, pur essendo il valore dell’I.S.E.E. socio-sanitario-residenze (relativo, cioè, all’accesso alle prestazioni socio-sanitarie di carattere residenziale) della suddetta di € 2.446,65 (ovvero inferiore ad € 3.000,00, costituente la soglia al di sotto della quale la deliberazione citata prevede la gratuità della prestazione), l’intervento compartecipativo comunale è temporaneamente sospeso fino al momento in cui le disponibilità mobiliari dell’interessata (attualmente pari ad € -OMISSIS-) non raggiungeranno il limite di € 5.000,00, e la tesi attorea, secondo cui, così disponendo, l’Amministrazione comunale avrebbe introdotto una disciplina contrastante con le disposizioni nazionali in tema di I.S.E.E., la cui inderogabilità deriva dalla loro corrispondenza ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost..
Ai fini della decisione della controversia, occorre prendere le mosse proprio dal disposto di cui all’art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), ai sensi del quale “la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione…”.
La disposizione impone quindi di verificare:
- se le previsioni regolamentari comunali, oggetto di impugnazione, incidano sulla determinazione e/o sull’applicazione dell’I.S.E.E. ai fini, per quanto di interesse in relazione all’oggetto della controversia, della “definizione del livello di compartecipazione al costo” delle prestazioni sociali agevolate de quibus ;
- se, risolto affermativamente il primo quesito, esse costituiscano legittima esplicazione, ai sensi del successivo periodo, delle competenze regionali e/o comunali in subiecta materia , fatte salve dalla medesima disposizione (“fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari”).
Dal primo punto di vista, occorre ancora una volta ricordare il contenuto delle disposizioni contestate, recate al punto A 1.2 (Modalità di compartecipazione) della delibera di Giunta comunale n. -OMISSIS-:
“Per l’intervento in RSD o CSS è prevista una soglia minima di valore