Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-29, n. 202310303

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-29, n. 202310303
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310303
Data del deposito : 29 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2023

N. 10303/2023REG.PROV.COLL.

N. 04238/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4238 del 2023, proposto da
Società Agricola della Torre Simone e Paolo S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 01038/2022, resa tra le parti, per l'annullamento previa concessione di misura cautelare anche in forma monocratica

• dell'intimazione di pagamento 035 2021 90000660 10/000 dell'importo di € 642.680,02 con riferimento all'annata lattiero casearia 2005/2006 notificata in data successiva al 14.10.2021;

• di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, dell'atto di pignoramento presso terzi n. 35/2021/552;

e in ogni caso, per l'accertamento

dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento all'annata 2005/2006.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Gian Luca Lemmo, in dichiarata delega dell'avvocato P B, e Massimo Di Benedetto dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello di cui in epigrafe la società appellante impugnava la sentenza n. 1038 del 2022 del Tar Brescia, recante declaratoria di inammissibilità e rigetto del ricorso originario;
quest’ultimo era stato proposto al fine di ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 035 2021 90000660 10/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 642.680,02 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2005-2006, nonché dell'atto di pignoramento presso terzi n. 35/2021/552.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello, connessi ai motivi di prime cure respinti:

- in tema di prescrizione del credito;

- per contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in materia di “quote latte”;

- nullità dell’intimazione di pagamento in quanto notificata a mezzo pec da un indirizzo che non figura in nessuno degli elenchi ufficiali di cui all’art. 16 ter, c. 1, d.l. n. 179/2012.

L’amministrazione appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2023 la causa passava in decisione.

DIRITTO

L’appello è destituito di fondamento, anche sulla scorta dei precedenti resi da questo Consiglio (cfr. ex multis sentenze nn. 9772\2023 e 7609\2023).

La statuizione di inammissibilità di parte delle censure dedotte in primo grado è meritevole di essere confermata.

L’impugnativa in esame, infatti, ha ad oggetto non l’atto di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma un atto (l’intimazione di pagamento) riguardante la fase esecutiva della riscossione del prelievo dovuto.

Ebbene, gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo.

L’art. 8 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha stabilito che, “a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (decreto, quest’ultimo, recante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”).

Nel caso di specie, oggetto dell’impugnazione è una intimazione di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri.

Inoltre, i profili asseritamente vizianti l’atto di intimazione sono stati dedotti dalla parte ricorrente, anche invocando le due note sentenze della corte di giustizia UE del 27.6.2019, n. 348/18 e dell’11.9.2019, n. 46/18, come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 14 dicembre 2022;
Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).

D’altra parte, in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità.

In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.

Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.

La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso;
sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.

La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380;
Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580;
id. 25 marzo 2022, n. 2194;
id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333);
più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.

La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne &
Heitz del 13 gennaio 2004).

Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi