Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-12, n. 202401373

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-12, n. 202401373
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401373
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 01373/2024REG.PROV.COLL.

N. 06864/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6864 del 2022, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonietta Villella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

- il Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maristella Paoli', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, n. 90,
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2024 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza -OMISSIS- del 28 gennaio 2022, il T.A.R. per la Calabria ha accolto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, ai fini della declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Vibo Valentia sull’istanza di predisposizione di un progetto individuale di vita ex artt. 14 l. n. 328/2000 e 6 l.r. n. 23/2003 da essi presentata in data 30 luglio 2019 e della condanna dell’Amministrazione comunale intimata al risarcimento dei danni conseguenti.

2. Va premesso che il suddetto minore è affetto da “ -OMISSIS- ”, riconosciuto in data 30 gennaio 2018 dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, -OMISSIS- dell’INPS di Vibo Valentia e, per tale motivo, è stato dichiarato “ INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) ” con diritto all’indennità di accompagnamento ed alle prestazioni assistenziali di cui alla l. n. 104/1992, essendo stato riconosciuto portatore di “ handicap in situazione di gravità ”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della medesima legge.

3. Avendo i genitori del minore presentato, in data 30 luglio 2019, istanza al Comune di residenza (Vibo Valentia) per la predisposizione di un Progetto Individuale di Vita ai sensi delle disposizioni citate, essi hanno agito per l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla stessa.

4. Il giudizio, introdotto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è stato convertito in ordinario giudizio di cognizione, avendo il T.A.R. qualificato in chiave provvedimentale la contestata nota comunale del 13 settembre 2019, con la quale l’Amministrazione comunicava che “ quello che sicuramente è realizzabile, ma non allo stato attuale in considerazione dell’imminente avvio delle attività didattiche, è la predisposizione di appositi progetti a cura dei singoli istituti che la Regione potrebbe finanziare e la cui realizzazione resta a totale e completo carico delle scuole stesse ”.

5. Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno gravato l’inerzia serbata dal Comune successivamente alla nota comunale prot. -OMISSIS- del 7 aprile 2021, con la quale l’Amministrazione comunale aveva comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento teso alla predisposizione del progetto di vita, altresì proponendo domanda risarcitoria.

6. Con la sentenza suindicata, il T.A.R. adito ha preliminarmente dichiarato l’illegittimità – disponendone conseguentemente l’annullamento – della predetta nota comunale del 13 settembre 2019, non avendo il Comune – che, come si è detto, con la nota suindicata si era limitato a rinviare alla responsabilità della Regione e delle istituzioni scolastiche l’attivazione delle misure assistenziali a favore del minore ed il reperimento delle relative risorse – indicato esaustivamente le ragioni ostative alla predisposizione del Progetto né dimostrato di essersi diligentemente attivato, in sede programmatoria ed esecutiva, ai fini della concreta erogazione delle prestazioni richieste: per l’effetto, il T.A.R. ha ordinato al Comune intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull’istanza dei ricorrenti, secondo le indicazioni riportate in motivazione.

7. Ad analoghe conclusioni il giudice di primo grado è pervenuto relativamente alla domanda proposta avverso il silenzio della P.A. con i motivi aggiunti.

8. Quanto invece alla domanda risarcitoria, articolata nella richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali consistenti nei maggiori esborsi che i ricorrenti avevano dovuto affrontare per le prestazioni necessarie al minore, per quelli non patrimoniali subiti dal minore e per quelli sofferti direttamente dai genitori, il T.A.R. ne ha ravvisato la fondatezza nei limiti di seguito indicati.

9. Ritenuta preliminarmente la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della fattispecie risarcitoria avente ad oggetto il cd. danno da ritardo, il T.A.R. ha in primo luogo affermato – entro i limiti di cui appresso - la risarcibilità dei danni patrimoniali.

In proposito, pur ritenendo di non aderire alla quantificazione proposta dai ricorrenti (pari ad € 9.691,00), “ non essendo possibile, allo stato, individuare quali sarebbero state le prestazioni che sarebbero state poste a carico dell’Erario con corrispondente sgravio dei ricorrenti ”, ha comunque ritenuto “ ragionevole presumere che alcuni degli interventi sostenuti in proprio dai ricorrenti (-OMISSIS-) e i cui esborsi sono comprovati dalla documentazione contabile in atti, sarebbero stati posti, almeno in parte, a carico delle strutture pubbliche (come si può ragionevolmente inferire dal fatto che nella bozza di progetto individuale l’Amministrazione aveva ipotizzato, tra l’altro, -OMISSIS-) e, dunque, i genitori ne sarebbero stati sgravati, ragion per cui tale voce di danno può essere determinata in via equitativa ” nella misura di euro 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dalla liquidazione e fino al soddisfo effettivo.

10. Quanto invece al danno non patrimoniale riferito al minore, ha osservato il T.A.R. “ che, in assenza di un progetto individuale – e dunque dell’indicazione delle specifiche prestazioni ivi comprese – non è infatti possibile apprezzare in alcun modo se esso, qualora tempestivamente predisposto, sarebbe stato idoneo (e in che misura) ad evitare l’emergere e il perdurare delle criticità dedotte dai ricorrenti in ordine alla situazione nella quale versa il minore ”, essendo ciò “ possibile solo all’esito della redazione del documento e della chiara indicazione di quanto verrà caricato sulla parte pubblica, che costituisce – come finora osservato – condicio sine qua non per poter approcciare con un minimo di adeguata cognizione di causa sia l’an che il quantum dell’effettivo pregiudizio sofferto ”.

11. Infine, per quanto concerne il danno biologico che avrebbero risentito a titolo personale i genitori, ha osservato il T.A.R. che “ dalle certificazioni mediche e dalla relazione psicologica datata 27.9.2021 (sia con riferimento alle posizioni dei singoli genitori che nelle conclusioni), non è dato apprezzare la sussistenza di un nocumento causalmente riconducibile all’inadempimento dell’amministrazione, atteso che la “-OMISSIS-” ivi rappresentata appare, alla luce della generica certificazione medica e secondo l’id quod plerumque accidit, riconducibile al fatto di avere un figlio con gravissima disabilità ”.

12. La sentenza costituisce l’oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dagli originari ricorrenti, che ne lamentano il carattere solo parzialmente satisfattivo delle loro ragioni risarcitorie.

13. Essi deducono, con riferimento alla statuizione solo parzialmente favorevole concernente il danno patrimoniale allegato, che la sentenza appellata si rivela errata sia perché dimentica che la bozza di progetto ad essi inviata è stata annullata dalla medesima Amministrazione in quanto lacunosa, parziale ed errata, predisposta unilateralmente dall’Amministrazione senza tenere in minimo conto le svariate esigenze del minore indicate dalla famiglia con l’istanza del 31 luglio 2019, sia perché si pone in netta contraddizione con quanto precedentemente ritenuto al punto n. 9.8.5 delle motivazioni, laddove si afferma che il Comune, al fine di rendere effettiva l’erogazione delle pertinenti prestazioni, avrebbe dovuto adottare “ ogni possibile soluzione organizzativa ” in coerenza con quel nucleo indefettibile di garanzie e prestazioni che il legislatore intende assicurare ai soggetti disabili.

14. Deducono altresì gli appellanti che per l’individuazione del set adeguato di prestazioni sia in termini di interventi sociosanitari che di assistenza e di integrazione, basilari per far fronte ai fabbisogni insorgenti d-OMISSIS- di cui è affetto il minore, non si sarebbe potuto prescindere da tutti gli interventi messi in atto dalla famiglia per sopperire alle mancanze dell’Amministrazione, in quanto strettamente necessari per garantire al suddetto un minimo di cura, sostegno, integrazione e miglioramento della propria qualità della vita.

15. Allegano ancora gli appellanti che non solo le terapie specialistiche -OMISSIS- avrebbero dovuto essere poste a carico dell’Amministrazione, ma anche tutti gli altri interventi specialistici attuati, sia in contesto scolastico che extra-scolastico, per il coordinamento delle attività rivolte al minore nei suoi contesti di

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