Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-08, n. 201900190

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-08, n. 201900190
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900190
Data del deposito : 8 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2019

N. 00190/2019REG.PROV.COLL.

N. 06296/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6296 del 2015, proposto dalla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Toscano in Roma, viale Giulio Cesare, n°61 int. 7;

contro

La Casa di Cura Villa Elisa S.p.A (Oggi Villa Elisa S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E T, P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fortunato Vitale in Roma, viale G. Mazzini 140;
Azienda Sanitaria Locale n.10 di Palmi non costituita in giudizio;

nei confronti

di Imagine System S.r.l. non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00437/2015, resa tra le parti, concernente tetti di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera - piano annuale 2004.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Casa di Cura Villa Elisa S.p.A (Oggi Villa Elisa S.r.l.) e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Cons. U M e uditi per le parti gli avvocati D G e E T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame in epigrafe, la Regione Calabria impugna la sentenza n. 437/2015, con cui il TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto dalla Casa di Cura Villa Elisa S.p.A. avverso la deliberazione commissariale n. 1 del 31 agosto 2004, adottata dal commissario straordinario ASL 10 ed avente ad oggetto il piano annuale preventivo 2004 con indicazione dei volumi massimi di prestazioni erogabili, tipologia delle prestazione e limiti massimi di spesa, nonché avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 14 settembre 2004, pubblicata sul BUR Calabria n. 19 del 16.10.2004, di approvazione del citato provvedimento, nella parte in cui hanno escluso dall’accreditamento provvisorio le prestazioni di TAC, angiografia digitale e diagnostica per immagini.

Segnatamente, il giudice di prime cure, con il suindicato decisum , dopo aver disatteso le eccezioni sollevate, in rito, dalle parti intimate, ha ritenuto che, alla stregua e per effetto del decreto di accreditamento provvisorio n. 13015 del 5 agosto 2004, la ricorrente dovesse intendersi accreditata in via provvisoria anche per le prestazioni di TAC, angiografia digitale e diagnostica per immagini.

Ha, quindi, rilevato che il commissario ad acta, nella deliberazione qui gravata, con cui è stato approvato il piano annuale preventivo del 2004, avesse male interpretato il contenuto del suindicato decreto n. 13015 riportando nel testo della propria deliberazione un’affermazione che il decreto di accreditamento non conteneva e che, viceversa, appariva in contrasto con quanto enunciato nelle premesse: ovvero che la casa di cura Villa Elisa fosse stata accreditata per l’erogazione delle prestazioni di RMN e radiologia “ con esclusione delle prestazioni di TAC ”.

Avverso tale decisione la Regione appellante deduce che:

1) il giudice di prime cure non avrebbe correttamente scrutinato le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività e difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria.

Tanto in ragione del fatto che la deliberazione commissariale n. 1 del 31 agosto 2004 era stata pubblicata all’albo dell’Azienda in data 1.9.2004 per la durata di 15 gg, di talchè il ricorso, proposto solo in data 25.11.2014, avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, essendo, ai fini in questione, inconferente la delibera di giunta regionale n. 658 del 14.9.2004, pubblicata il successivo 16.10.2004, siccome mero atto di controllo riferito a statuizioni diverse da quella qui in rilievo, con conseguente difetto di legittimazione passiva della Regione.

2) la decisione di prime cure avrebbe impropriamente assegnato all’atto di accreditamento una latitudine più ampia di quella fatta palese dal contenuto del provvedimento, da intendersi coincidente con le singole e specifiche tipologie di prestazioni ivi espressamente indicate, nella specie circoscritte a “RMN e Radiologia”. La Regione ha, dunque, censurato la sentenza anche nella parte in cui ha escluso “l’immediata lesività (...) del decreto dirigenziale n. 13015 del 5.8.2004 e non rilevato l’inammissibilità del ricorso a cagione della mancata impugnativa dell’atto presupposto.

Resiste in giudizio la Casa di Cura Villa Elisa srl, che ha concluso per l’inammissibilità (genericità dei motivi di gravame) e l’infondatezza dell’appello.

Si è, altresì, costituita l’ASP di Reggio Calabria.

All’udienza del 29.11.2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Ritiene il Collegio che non abbiano, anzitutto, pregio i motivi di doglianza con cui la Regione Calabria ripropone le eccezioni formulate, in rito, nel giudizio di prime cure e disattese con la sentenza qui impugnata.

Segnatamente, quanto all’eccepita irricevibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, va detto che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del c.p.a. il termine per impugnare gli atti non soggetti a notifica individuale decorre " dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa è prevista dalla legge o in base alla legge ".

L’operatività di siffatta disposizione è condizionata, a monte, dalla individuazione degli atti rispetto ai quali non è richiesta (anche) una notifica individuale.

Sul punto, ed in ossequio ad un diffuso e consolidato orientamento giurisprudenziale, deve rilevarsi come il normale termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria, decorre solo per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili), dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile, solo in siffatte evenienze, la notificazione individuale o la piena conoscenza.

E’ dunque in applicazione del suddetto principio che deve, di contro, ritenersi non sufficiente, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la mera pubblicazione all’albo dell’ASL della deliberazione commissariale n. 1 del 31 agosto 2004 di approvazione del piano annuale preventivo del 2004 che, viceversa, espressamente contempla la società Casa di Cura Villa Elisa S.p.A., perimetrandone, peraltro, l’accreditamento provvisorio, già concesso con il decreto n. 13015, mediante l’esclusione delle prestazioni di TAC, angiografia digitale e diagnostica per immagini.

Nè, peraltro, può dubitarsi della legittimazione passiva della Regione Calabria in considerazione del fatto che tale deliberato, contenente anche le statuizioni fatte oggetto di ricorso, è nella sua interezza confluito nel provvedimento di formale approvazione da parte del citato Ente.

Senza contare che siffatta legittimazione si impone anche sotto distinto profilo essendo qui in discussione, sia pure quanto ad una corretta esegesi, la latitudine dell’accreditamento concesso alla parte appellata, che rientra nelle prerogative della Regione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11/05/2018, n. 2831).

Tanto premesso, e venendo al merito della res iudicanda , deve rilevarsi come il nodo controverso da sciogliere essenzialmente consista nella definizione dell’esatto perimetro operativo del decreto n. 13015/2004, recante l’accreditamento c.d. provvisorio della Casa di Cura Villa Elisa S.p.A. ed elevato, da ambo le parti, ancorchè con diverso approdo, a presupposto qualificante delle scelte confluite nel piano annuale preventivo del 2004.

Nella prospettiva riduttiva privilegiata dalla Regione Calabria dovrebbe essere valorizzato il dato letterale che, incentrato sull’accezione “radiologia”, evocherebbe esclusivamente prestazioni ricadenti nella “radiologia tradizionale”. Gli effetti abilitativi del mentovato provvedimento di accreditamento, in ossequio al principio della non automatica modificabilità delle specifiche prestazioni individuate, dovrebbero intendersi esclusivamente riferiti alle prestazioni ivi espressamente menzionate, vale a dire alle prestazioni radiologiche, con esclusione dunque di quelle ulteriori, pur appartenenti alla medesima branca, che rispondono ad esigenze diverse. Di conseguenza, così conformato il rapporto concessorio, alcun rilievo potrebbe essere mosso agli atti qui gravati (adozione del piano preventivo e relativa delibera di approvazione), avendo essi, sotto tale profilo, natura meramente ricognitiva e, come tali, non suscettivi di sindacato, anche in ragione dell’intervenuto consolidamento del presupposto decreto dirigenziale n. 13015/2004, giammai fatto oggetto di contestazione.

Di contro, secondo l’appellata, la cui lettura estensiva è stata condivisa dal giudice di prime cure, l’accreditamento dovrebbe intendersi riferito a tutte le prestazioni della branca specialistica della radiologia, incluse dunque le prestazioni di TAC, Mammografia e Angiografia;
e ciò avuto riguardo ad una lettura complessiva del decreto in questione.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la decisione di primo grado sia immune dalle censure sollevate con il mezzo qui in rilievo.

Rileva il Collegio che non è qui in discussione il principio generale evocato dall’appellante e che vale a conformare i rapporti tra il Servizio sanitario ed i soggetti accreditati ma l’effettivo e specifico contenuto precettivo del singolo rapporto alla stregua delle statuizioni che compongono il mentovato provvedimento n. 13015/2004.

Vale, invero, qui ribadire che l'accreditamento instaura un rapporto di tipo concessorio, come tale, ed a differenza del rapporto autorizzatorio, non caratterizzato da forme di automatismo tra verifica dei requisiti e conseguente rilascio essendo l’effetto abilitativo subordinato alla funzionalità della struttura e della attività agli indirizzi di programmazione regionale con i quali la Regione definisce il bisogno di assistenza per garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

In ragione di quanto detto qualunque trasformazione posta in essere con riguardo all'attività di una struttura sanitaria accreditata è sì soggetta ad autorizzazione ex art.

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