Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-04, n. 202200788
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Testo completo
Pubblicato il 04/02/2022
N. 00788/2022REG.PROV.COLL.
N. 07249/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7249 del 2015, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
sigg.ri Z S, M G, R I, D D, F S, F R, Z O, F L, A G e I G, rappresentati e difesi dagli avv.ti M F e L A e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Mazzini, n. 8
sig. P F, non costituito in giudizio
nei confronti
sig. D I S, non costituito in giudizio
sig. R V, non costituito in giudizio
sig. Scarvaglieri Luca, non costituito in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecutività,
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima Bis , n. 6487/2015 del 6 maggio 2015, resa tra le parti, attraverso cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 1547/2015, proposto per l’annullamento del bando del concorso interno per l’ammissione al 20° corso trimestrale di qualificazione di n. 350 Allievi Vicebrigadieri del ruolo dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, di cui al decreto del Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Militare n. 280/10 del 15 ottobre 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione della sentenza appellata, proposta in via incidentale dal Ministero della Difesa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg.ri Sebastiano Zagarella, Gianluca Messina, Domenico Donza, Ivan Romano, Santi Foti, Renato Feroci, Orazio Zambeletti, Luciano Falco, Gaspare Asaro e Gerardo Infante;
Vista la memoria difensiva degli appellati;
Vista l’ordinanza della Quarta Sezione n. 4260/2015 del 18 settembre 2015, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare;
Vista la memoria finale degli appellati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. P D B e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli e l’avv. L A;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I- bis , n. 6487/2015 del 6 maggio 2015, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso di un gruppo di appartenenti all’Arma dei Carabinieri che hanno partecipato al concorso interno, indetto con bando del 6 novembre 2013, per l’ammissione al 19° corso trimestrale di qualificazione di n. 350 Allievi Vicebrigadieri del ruolo dei Sovrintendenti dell’Arma, collocandosi nella relativa graduatoria in posizione di idonei non vincitori.
1.2. I ricorrenti hanno lamentato che il Ministero della Difesa, al fine di coprire gli ulteriori identici posti nel predetto ruolo, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria in cui essi risultavano idonei, ha indetto, con bando del 15 ottobre 2014, un nuovo concorso – identico al precedente – per l’ammissione al 20° corso trimestrale di qualificazione di n. 350 Allievi Vicebrigadieri del ruolo dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.
1.3. Per l’effetto, i ricorrenti hanno impugnato il bando del suddetto nuovo concorso innanzi al T.A.R. Lazio – sede di Roma.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza oggetto di appello, ha accolto l’impugnazione, annullando il bando di concorso per quanto di ragione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza della Pubblica Amministrazione.
2.1. In sintesi, il primo giudice ha ricordato il proprio orientamento volto al progressivo ampliamento delle tipologie di concorsi da assoggettare all’obbligo di motivazione, sulla base dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2011 (secondo cui, qualora la P.A. onde coprire posti resisi vacanti opti per l’indizione di un nuovo concorso, invece dello scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, deve fornire una motivazione specifica a supporto di tale scelta).
2.1.1. Nel caso di specie – osserva il T.A.R. – il provvedimento di indizione della nuova procedura concorsuale è inficiato dal dedotto difetto di motivazione, non recando esso un’adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso: né allo scopo è utilizzabile il richiamo agli artt. 690 e 692 del d.lgs. n. 66/2010, i quali “ per il loro contenuto esplicito non contengono nessuna previsione procedimentale di per sé incompatibile con lo strumento generale dello scorrimento ”.
2.2. Nell’appello il Ministero della Difesa propone specifiche censure avverso la sentenza impugnata, pur senza formalizzarle in appositi motivi, sostenendo che, al contrario di quanto in essa affermato, vi sarebbero molteplici ragioni che giustificherebbero il mancato scorrimento, nel caso ora in esame, della preesistente graduatoria.
2.2.1. In particolare, tali ragioni andrebbero individuate:
I) nella specialità del reclutamento del personale delle Forze Armate e della Polizia, che si evince da plurime disposizioni (artt. 3 del d.lgs. n. 165/2001; 51, comma 8, della l. n. 388/2000; 625, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010; 19 del d.lgs. n. 183/2010) e che renderebbe inapplicabile la normativa generale in materia di scorrimento delle graduatorie. Quest’ultimo sarebbe un istituto che nell’ambito militare troverebbe una disciplina organica e compiuta, dettata dagli artt. 643, 688 e 708 del d.lgs. n. 66/2010 (v. infra );
II) nella pianificazione pluriennale dei reclutamenti e in quella annuale degli avanzamenti in carriera (come nel caso di specie), che comporterebbero una cadenza periodica dei concorsi, allo scopo di non tagliare fuori dalla partecipazione ai concorsi chi abbia progressivamente maturato e poi mantenuto i requisiti specifici di efficienza fisica e psicoattitudinale;
III) nel fatto che per i militari l’ultrattività delle graduatorie incontrerebbe limiti specifici fissati dalla legge (l’art. 643 del d.lgs. n. 66/2010 indica l’aliquota di un decimo dei posti per gli ufficiali e di un quinto per gli altri) e sarebbe prevista ai soli fini dell’alimentazione del Corso di formazione ed entro il ristretto arco temporale stabilito per l’utile frequentazione di questo;
IV) nel dato normativo evincibile dagli artt. 666, comma 2, e 678, comma 6, del d.lgs. n. 66/2010, i quali confermerebbero la specialità della disciplina di settore relativa al reclutamento del personale militare, stabilendo espressamente che i concorsi per l’immissione nel ruolo speciale debbano essere banditi con cadenza annuale.
2.3. Una volta accertato il carattere periodico delle procedure concorsuali per il reclutamento degli ufficiali e, in generale, del personale militare, la motivazione della scelta di indire un nuovo concorso deve – osserva la difesa erariale – considerarsi in re ipsa , trattandosi dell’adempimento di un obbligo imposto dallo stesso Legislatore: ne deriverebbe l’assenza di violazioni dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990 in merito alla scelta della P.A. di indire un nuovo concorso, invece dello scorrimento della graduatoria. Il T.A.R. avrebbe quindi errato nel non considerare che, rispetto alla regola dello scorrimento sono configurabili – come riconosciuto dalla stessa Adunanza Plenaria n. 14 cit. – diverse deroghe e che nel caso di specie si verserebbe in una di queste deroghe (quella relativa alla sussistenza di una normativa speciale di settore del personale militare ed alla codificata cadenza periodica delle procedure concorsuali).
2.4. Da ultimo, la difesa erariale sottolinea che, anche a non voler seguire il suesposto orientamento giurisprudenziale per il quale in casi come quello ora in esame la motivazione della scelta di indire un nuovo concorso è in re ipsa , il bando di concorso qui impugnato richiamerebbe nelle sue premesse la normativa del d.lgs. n. 66/2010 e ciò dovrebbe far ritenere comunque adempiuto, per relationem , l’obbligo di motivazione (tramite, appunto, il rinvio a detta normativa).
3. Si sono costituiti in giudizio gli appellati sigg.ri Sebastiano Zagarella, Gianluca Messina, Ivan Romano, Domenico Donza, Santi Foti, Renato Feroci, Orazio Zambeletti, Luciano Falco, Gaspare Asaro e I G, depositando di seguito memoria e concludendo per la reiezione dell’appello, previa reiezione dell’istanza cautelare.
3.1. Il sig. Francesco Pagano, che era stato tra i ricorrenti in primo grado, pur evocato nel giudizio di appello, non si è in esso costituito.
3.1.1. I sigg.ri S D I, V R e L S, che erano stati evocati in primo grado dai ricorrenti come controinteressati e non si erano costituiti, sebbene