Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202403381

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202403381
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403381
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 03381/2024REG.PROV.COLL.

N. 07845/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7845 del 2018, proposto da Milanofiori 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R I, M A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349
7



contro

Comune di Assago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B P, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, n. 33;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1533/2018


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Assago;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. Sergio Zeuli

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto dichiararsi la nullità ex artt. 23 e 42 Cost., 28 l. 1150/1942, 46 l.r. 12/2005 e 11 l. 241/1990 in relazione agli artt. 1418, 1325 comma 1 n. 2, 1343 e 1344 c.c. degli “atti unilaterali di impegno” da lei sottoscritti l'1 ottobre 2001 e 22 novembre 2002, nonché, con riferimento alla pattuizione con il Comune in data 21 dicembre 2010, quanto agli elementi denominativi “Primo Contributo MM” e “Contributo Straordinario MM” e con riferimento alla pattuizione speciale sub art. 9 della convenzione del PPD4 sottoscritta a margine della seconda variante a esso, in quanto tutti afferenti all'assunzione di obblighi assolutamente privi di causa, secondo la legge urbanistica e sulla contrattualistica pubblica, oltre che nulli, per non essere stati redatti nelle forme ex art. 48 l. 89/1913, e per la conseguente condanna del resistente alla restituzione di quanto già prestato, con rivalutazione e interessi sino al pagamento, nonché per la condanna del medesimo a risarcire il maggior danno finanziario derivante dalla mancata disponibilità per anni delle somme in questione.

A supporto del gravame, la società Milano Fiori S.r.L., proprietaria di un compendio qualificato quale zona PPD4, per il quale era prevista l’attuazione con un Piano Particolareggiato ex art.13 della legge urbanistica, approvato nel 2005, espone le seguenti circostanze di fatto:

- la controversia attiene al tema dei costi di realizzazione del prolungamento della linea 2 della Metropolitana Milanese sino ad Assago, dunque si tratta di oneri estranei a quelli di urbanizzazione del Piano Particolareggiato, pertenendo a detta opera pubblica infrastrutturale, non di competenza della parte appellante;

- la vicenda si avviò nel 2001, prima dell’approvazione del PPD4 quando, suo malgrado, l’appellante si impegnò a contribuire alla realizzazione dell’opera pubblica sino alla concorrenza di lire venti miliardi;

- nel 2002, il comune chiese l’ulteriore somma di euro 2.417.520,00 (euroduemilioni e quattrocentodiciassettemila cinquecentoventi,00), sicché la parte effettuò i relativi pagamenti per totali 13.455.410,21 (eurotredicimilioniquattrocentocinquantacinque,21);

- detto totale comprendeva anche euro 800.000,00 (euroottocentomila,00), non previsti dagli impegni unilaterali, ma dal patto speciale sub art.9 della convenzione del PPD4 sottoscritta in occasione della seconda variante, nonché in un’apposita pattuizione stipulata con il Comune nel dicembre del 2010;

- con quest’ultimo patto venivano regolate le modalità di saldo del contributo, oltre che il versamento dello stesso;

- sicché – a dire della parte appellante – indebitamente, vennero pagate somme elevatissime al comune, malgrado l’assenza di una giustificazione causale ai versamenti, che pertanto furono oggetto di richieste di ripetizione;

- ritenendo gli atti affetti da innumerevoli nullità, la parte impugnò i predetti atti unilaterali di impegno innanzi al TAR della Lombardia- sede di Milano, rappresentando che detti vincoli non le avevano fatto conseguire alcuna altra utilità, rispetto a quelle che già le spettavano per legge, anche considerando che gli interventi per il prolungamento della metropolitana – finalizzati ad ottenere un potenziamento del servizio di trasporto pubblico fra i due comuni nell’area Sud Milano - rappresentavano attività di competenza istituzionale esclusiva delle PP.AA., che li avevano promossi e progettati in modo del tutto indipendente dal PPD4 di cui all’accordo intercorso con la parte appellante;

- non essendovi altre giustificazioni causali, tanto meno un intento donativo, quelle dazioni dovevano ritenersi indebite, con conseguente diritto alla restituzione delle somme, compresa rivalutazione ed interessi, oltre che il risarcimento del danno.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, ritenendo sussistesse uno stretto collegamento tra gli atti unilaterali e la Convenzione Urbanistica.

Tanto premesso, la parte deduce i seguenti motivi di appello avverso la decisione del giudice di prime cure:

I Violazione degli artt. 7, 39, 76 e 133 co. 1 lett. a) n. 2 e lett. f) cpa, dell’art. 276 c.p.c. e dell’art. 11 co. 2 l. 241/1990 pure in relazione all’art. 1324 c.c.

II In relazione agli elementi fattuali addotti dalla sentenza; travisamento di atti e documenti di causa; violazione degli artt. 3, 38 e 76 cpa.

III In relazione all’assunto dell’irrilevanza del fatto che la pretesa causa degli impegni unilaterali sia nella convenzione del PPD4 “stipulata successivamente all’impegno” unilaterale stesso; violazione degli artt. 3, 38 e 76 cpa, dell’art. 11 co. 2 l. 241/1990 in relazione agli artt. 1325 n. 2, 1418 e 1353 c.c.

IV In relazione all’assunto che l’attività negoziale, anche unilaterale, dell’appellante sarebbe funzionale al perseguimento di un interesse meritevole di tutela e al fatto che essa sarebbe consona a valori costituzionali e alla protezione della posizione comunale; ulteriori profili di violazione degli artt. 3, 38 e 76 cpa, dell’art. 11 co. 2 l. 241/1990 in relazione agli artt. 1325 n. 2, 1418 e 1353 c.c.; violazione degli artt. 23, 41, 42 e 97 Cost.; manifesta ingiustizia.

V Ulteriori profili di violazione degli artt. 3, 38 e 76 cpa, dell’art. 11 co. 2 l. 241/1990 in relazione agli artt. 1325 n. 2, 1418 e 1353 c.c.; violazione degli artt. 23, 41, 42 e 97 Cost.; manifesta ingiustizia; rinvio ex art. 3 co. 2 e 38, 40 e 101 co. 2 cpa.

VI La parte insisteva inoltre formulando un’istanza di ripetizione di indebito oltre che di risarcimento del danno.

2. Si è costituito in giudizio il comune di Assago, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.



DIRITTO

3. Il primo motivo d’appello critica il presupposto sulla cui base il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistesse la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Pur non proponendo un esplicito motivo di appello sulla giurisdizione (non potrebbe farlo per carenza del requisito della soccombenza NdR ), la parte sostiene che il giudice ha errato nel ritenere che gli impegni unilaterali impugnati vi rientrerebbero solo perché da riconnettere alla convenzione, intercorsa tra le parti, del 18 aprile del 2005.

Il motivo sostiene invece che essi – rientrando nella più ampia tipologia degli “accordi fra privati e pubblica amministrazione” di cui all’art.11 della legge n.241 del 1990, che ricomprenderebbe anche gli atti unilaterali emessi dal privato nei confronti della P.A. – sarebbero, già di per sé, devoluti alla giurisdizione esclusiva, senza la necessità di collegarli alla predetta convenzione.

Solo in questo modo – aggiunge la censura in analisi – si eviterebbe la circolarità e l’inversione logica in cui incorre la motivazione della sentenza impugnata che, decidendo la questione di giurisdizione nel senso appena visto, ha rigettato la prospettazione attorea inevitabilmente in via pregiudiziale.

4. Il secondo motivo d’appello – che può essere congiuntamente trattato- contesta alla

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