Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2024-01-12, n. 202400416

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2024-01-12, n. 202400416
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400416
Data del deposito : 12 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2024

N. 00416/2024REG.PROV.COLL.

N. 08723/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8723 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e G M, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

contro

Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore , Ufficio scolastico per la Puglia, in persona del dirigente pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di Bari (sezione prima) n. 1219/2023


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito e dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il consigliere F F e uditi per la parte appellata l’avvocato dello Stato Isabella Bruni, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di Bari la dottoressa -OMISSIS- impugnava gli atti con cui, pur nominata docente di ruolo per il sostegno presso l’istituto di istruzione secondaria superiore “-OMISSIS-, quale vincitrice del concorso ordinario per titoli ed esami, indetto dall’(allora denominato) Ministero dell’istruzione con decreto del 21 aprile 2020, n. 499, la sua nomina era accantonata, nelle more del riconoscimento in Italia della specializzazione per il sostegno conseguita all’estero, in ragione del quale era stata ammessa con riserva al concorso (art. 3, comma 4, del bando). Il contestato accantonamento, di cui ai decreti dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia nn. prot. 24129 del 4 agosto 2023 e 24446 del 7 agosto 2023, era disposto in applicazione delle disposizioni operative di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 13 luglio 2023, n. 138 ( Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/24 ), anch’esse impugnate.

2. L’adito Tribunale amministrativo declinava la propria giurisdizione con la sentenza indicata in epigrafe.

3. La declinatoria di giurisdizione era fondata sull’assunto che la controversia promossa dalla ricorrente « attiene una fase successiva (inerente l’assunzione in servizio) alla conclusione della procedura concorsuale », per cui in base ai criteri di riparto « in materia di pubblico impiego contrattualizzato », stabiliti nell’art. 63 del testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relativa cognizione era da considerarsi devoluta al giudice ordinario.

4. Contro la declinatoria di giurisdizione il cui fondamento è così sintetizzabile la ricorrente ha proposto il presente appello, in resistenza del quale si sono costituiti il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia.

DIRITTO

1. Alle ragioni a base della declinatoria di giurisdizione a favore del giudice ordinario pronunciata in primo grado l’appello oppone la circostanza che il contestato accantonamento della nomina è stato disposto in base a « decisioni e provvedimenti di carattere generale con cui l’Amm.ne ha ritenuto autoritativamente di limitare gli effetti della graduatoria dei vincitori del concorso su cui si controverte », che al di là dell’ammissione con riserva nulla di simile aveva previsto. In questa prospettiva si sottolinea che la lesione del diritto all’assunzione alle dipendenze dell’amministrazione scolastica sarebbe direttamente riferibile alle sopravvenute disposizioni ministeriali concernenti le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023-2024, contenute nel menzionato allegato A al decreto del 13 luglio 2023, n. 138. Sul presupposto che le medesime disposizioni sarebbero riconducibili all’ipotesi degli « atti di macroorganizzazione » prevista dal testo unico del pubblico impiego, recanti « una scelta altamente discrezionale di gestione ed organizzazione degli uffici », nel caso di specie nel senso, oggetto di contestazione a mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio, « di accantonare un posto già previsto in pianta organica ex

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