Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-05-13, n. 201903060
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/05/2019
N. 03060/2019REG.PROV.COLL.
N. 06343/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6343 del 2010, proposto da
CO De AS, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Nuzzaci, con domicilio eletto presso lo studio AN Di RN in Roma, via Ridolfino Venuti, n. 42;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 01793/2009, resa tra le parti, concernente un diniego di condono edilizio e la demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 il Cons. Carla Ciuffetti;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor De AS aveva impugnato in primo grado l’ordinanza n. 46, in data 19 gennaio 2006, con cui il Comune di Gallipoli aveva dichiarato irricevibile la sua domanda di condono di abusi edilizi, presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge dalla l. n. 326/2003, e della l.r. n. 28/2003, recante disposizioni regionali in attuazione del medesimo decreto-legge, disponendo quindi la demolizione dei suddetti abusi. A motivo dell’irricevibilità, l’atto impugnato rilevava che gli abusi erano stati effettuati in zona sottoposta a vincoli, in presenza dei quali il condono era escluso dall’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003. In sede di impugnazione, il ricorrente deplorava che l’ordinanza fosse stata adottata senza attendere la definizione del procedimento da lui avviato, in data 28 gennaio 2005, con istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 1, comma 39, l. n. 308/2004 ai fini del c.d. “condono ambientale”. In particolare egli si doleva del fatto che l’Amministrazione comunale non avesse nemmeno atteso il parere della competente Soprintendenza prima di adottare l’atto impugnato.
Il ricorrente deduceva la necessità di un coordinamento tra la disciplina del condono edilizio di cui al citato d.l. n. 269/2003 con quella del condono ambientale di cui all’art. 1, l. n. 308/2004, nel senso di ritenere che l’introduzione nell’ordinamento del condono ambientale avesse prodotto l’abrogazione o, comunque, l’inapplicabilità delle disposizioni del citato art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 che vieta il condono edilizio su immobili soggetti a vincoli. Per effetto di tale coordinamento normativo la sanatoria edilizia avrebbe dovuto ritenersi impedita solo in presenza di vincolo di assoluta inedificabilità.
2. Il T.a.r. aveva respinto il ricorso, ritenendo che il condono ambientale riguardasse solo il profilo della sanatoria degli effetti penali e amministrativi derivanti dalla violazione della disciplina di tutela paesistica, senza alcun rilievo sotto l’aspetto della sanabilità edilizia degli abusi. Il Primo Giudice aveva pure ritenuto irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità prospettata dal ricorrente anche sulla scorta delle pronunce della Corte costituzionale che avevano osservato la diversità di oggetto dei reati paesaggistici da un lato, in quanto diretti a tutelare il paesaggio e l’ambiente, e i reati edilizi dall’altro, in quanto diretti alla tutela del bene immateriale costituito dalla complessiva disciplina amministrativa dell’uso del