Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-03, n. 202307512

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-03, n. 202307512
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307512
Data del deposito : 3 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2023

N. 07512/2023REG.PROV.COLL.

N. 02731/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2023, proposto dalla società SG IM, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Serra, domiciliata presso la PEC COe da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suindicato difensore in Roma, via Paolo Emilio, n. 57;



contro

l’Autorità per le garanzie nelle COunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

della società AZ IM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Pinnarò e Mauro Colantoni, domiciliata presso l’indirizzo PEC COe da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo Studio BDL in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. IV, 24 febbraio 2023 n. 3234, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle COunicazioni e della società AZ IM ed i documenti prodotti;

Esaminate le memorie difensive, anche di replica e gli ulteriori atti depositati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Marco Serra e Maurizio Pinnarò nonché l'avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - La presente controversia, nella sede d’appello, muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. IV, 24 febbraio 2023 n. 3234 con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 1078/2023) proposto dalla società SG IM (d’ora in poi, per brevità SG) al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle COunicazioni (d’ora in poi, per brevità, GC) n. 189/22/CSP recante: “ provvedimento ai sensi degli articoli 8, COmi 2 e 4, e 9, COma 1, lett. D), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di COunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i. ”, adottata in data 24 novembre 2022 e pubblicata il successivo 30 novembre 2022, con la quale detta Autorità ha ordinato “ ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito https://GA.CO, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l’allegato A al presente provvedimento ”.

2. - Dalla documentazione versata dalle parti qui in controversia nei due gradi di giudizio e dalla lettura della sentenza qui fatta oggetto di gravame si può ricostruire la vicenda contenziosa che ha condotto a questo giudizio in sede di appello COe segue (le parti virgolettate riproducono stralci di quanto indicato nel ricorso in appello e, talvolta, passaggi rilevanti della sentenza di primo grado):

- la società SG è titolare della piattaforma web denominata www.GA.CO , raggiungibile dal proprio sito internet , che ha quale finalità quella “ di creare una COunità di utenti intenzionati a sottoscrivere e condividere, un piano di abbonamento con le maggiori piattaforme di streaming audiovisivo internazionali, tra cui Netflix, Youtube Premium, HBO Max, Crunchyroll e AZ ”;

- la predetta società riferisce che i propri clienti/fruitori hanno “ la possibilità di interagire tra loro al fine di condividere i piani di abbonamento offerti dalle piattaforme di streaming audiovisivo, accedere ai relativi contenuti e ripartire pro quota i canoni mensili ad esse dovuti; in altre parole, gli utenti si registrano alla piattaforma raggiungibile al sito internet www.GA.CO, la piattaforma suddivide i clienti a seconda dell’interesse manifestato in fase di registrazione, in ordine all’acquisto condiviso dei diversi piani di abbonamento elaborati dai siti di streaming audiovisivo, creando quindi un gruppo di interesse ove i singoli utenti si relazionano e accordano tra loro per ripartire i costi degli abbonamenti ed infine essi stessi provvedono a sottoscrivere o condividono il piano di abbonamento concordato direttamente con i soggetti titolari dei materiali audiovisivi ”;

- ciò che conta chiarire, sottolinea la SG, è che il sito www.GA.CO non vende abbonamenti di terzi, non trasmette alcun contenuto audiovisivo (protetto da copyright o meno) né permette ai propri utenti di caricare contenuti sulla propria pagina web ”, atteso che costoro, “ per l’accesso ai contenuti riservati agli abbonati, devono recarsi sulle rispettive pagine internet delle piattaforme di streaming (Netflix, Youtube Premium, HBO Max, Crunchyroll ecc.) ed accedere con username e password fornite, in sede di abbonamento, direttamente dagli stessi titolari delle piattaforme ”. Conclude su tale punto la società appellante che, in definitiva, “ può affermarsi che l’attività di SG IM, è quella di organizzare per i suoi utenti, la suddivisione delle spese per i servizi digitali multi-account, attraverso la propria interfaccia Web (web interface), automatizzando i pagamenti ”;

- per meglio illustrare l’operazione svolta da SG attraverso il su indicato sito www.GA.CO , la società appellante esemplifica COe segue i “passaggi” ai quali si attengono gli utenti: “ il soggetto “A” (in gergo: Admin) si abbona alla piattaforma di streaming audiovisivo (esempio: Netflix) e paga direttamente alla menzionata Società il costo mensile dell’abbonamento multi-account. Il soggetto “A” si registra al sito gamesgo.CO al fine di condividere il proprio multi-account e dividerne i costi di abbonamento con altro soggetto “B” coinquilino, conoscente, amico, collega, familiare ecc (in gergo: Joiner). Il soggetto “B” pagherà la sua quota direttamente a SG IM, la quale, trattenuta una parte a titolo di COpenso per il servizio di gestione del pagamento, provvederà a versare la restante al soggetto “A”. Il soggetto “A”, titolare dell’abbonamento, condivide quindi con il soggetto “B”, le credenziali del multi-account (username e password), ed entrambi hanno facoltà di accedere ai contenuti audiovisivi, solo ed esclusivamente ai relativi indirizzi internet dei titolari delle piattaforme (es. www.netflix.it) ”. A ciò si aggiunga che “ COe da policy del sito, gli utenti di GA.CO, in fase di registrazione, accettano di condividere il proprio multi-account, nel rispetto delle condizioni contrattuali convenute in fase di abbonamento con le rispettive piattaforme, titolari dei contenuti audiovisivi (Netflix, Youtube Premium, HBO Max, Crunchyroll ecc.) ”;

- fermo quanto sopra, riferisce la società oggi appellante che la società AZ IM trasmetteva all’GC, in data 8 novembre 2022, una COunicazione con la quale detta segnalava la presenza, sul sito internet https://www.GA.CO ”, di opere di carattere audiovisivo in presunta violazione della legge (sul diritto d’autore) 22 aprile 1941, n. 633;

- in conseguenza di tale segnalazione, con COunicazione del 10 novembre 2022 (prot. n. DDA/0004357), la Direzione servizi digitali dell'GC dava avvio al procedimento istruttorio n. 1786/DDA/NV relativo all’istanza presentata da AZ, in quanto quest’ultima non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, COma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, l. 633/1941, segnalando di avere, nel contempo, ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo;

- in esito al procedimento di cui sopra, GC adottava il provvedimento sanzionatorio n. 189/22/CSP, assunto in data 24 novembre 2022 e pubblicato il successivo 30 novembre 2022, nel quale, dopo avere dato atto che “ nei termini fissati dall’art. 9, COma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 10 novembre 2022, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all’art. 14 del decreto né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento ”, disponeva “la disabilitazione dell’accesso al sito https://GA.CO, mediante blocco del DNS ”;

- detto provvedimento era gravato dinanzi al TAR per il Lazio con ricorso recante due COplessi motivi di censura (sviluppati in quattro percorsi contestativi), ma il giudice di primo grado, con sentenza resa in forma semplificata 24 febbraio 2023 n. 3234, lo ha respinto ritenendolo infondato nel merito, perché l’GC avrebbe correttamente “ applicato il regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di COunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del d.lgs. 70/2003, approvato con deliberazione n. 680 del 12 dicembre 2013 ”.

3. – La società SG propone ora appello nei confronti della sentenza del TAR per il Lazio n. 3234/2023, ritenendola errata per non aver dichiarato la fondatezza dei motivi di ricorso dedotti in primo grado e, in particolare, in via di estrema sintesi, in quanto:

I) in primo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice di primo grado, decidendo di definire il giudizio, nel merito, con sentenza in forma semplificata in assenza della costituzione in giudizio di GC,

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