Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-03, n. 202000854
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Testo completo
Pubblicato il 03/02/2020
N. 00854/2020REG.PROV.COLL.
N. 08744/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8744 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti l’Avvocato Grazia Delia Pomponi, su delega dichiarata dell’Avvocato L P, e l’Avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1.Con il ricorso in esame, il signor-OMISSIS-chiede che venga pronunciata la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. IV, -OMISSIS-, di rigetto dell’appello da lui proposto avverso la sentenza del TAR Liguria, sez. II, -OMISSIS-.
L’attuale ricorrente, 1° maresciallo dell’Esercito in servizio presso la scuola delle telecomunicazioni di -OMISSIS-, aveva a suo tempo impugnato il D.M. 27 aprile 2010, con il quale era stata disposta la sua rimozione dal servizio per perdita del grado, in conseguenza di un procedimento penale per favoreggiamento della prostituzione, conclusosi con sentenza di cd. patteggiamento.
Il TAR Liguria, con la sentenza innanzi indicata, rigettava il ricorso e, successivamente, l’appello avverso la medesima veniva rigettato con la sentenza del Consiglio di Stato della quale si chiede la revocazione nella presente sede.
1.2. Quest’ultima decisione ha affermato in particolare:
- l’infondatezza della censura di superamento del termine massimo di 270 giorni, di durata del procedimento disciplinare, posto che “il provvedimento di destituzione non è recettizio . . . per cui il dies ad quem deve individuarsi nel giorno di emanazione del provvedimento”;
- “il termine complessivo di 270 giorni stabilito dall’art. 9, co. 2, l. n. 19 del 1990 trova applicazione anche allorché il procedimento disciplinare derivi da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti”, di modo che, per un verso non trova applicazione l’art. 120 DPR n. 3 del 1957, per altro verso l’amministrazione “è in tali casi chiamata esclusivamente a vagliare, ai fini dell’eventuale ascrizione di responsabilità disciplinare, quei fatti irrevocabilmente accertati in sede penale come aventi rilievo criminale e commessi dall’incolpato”;
- nel caso di specie, “non si verificano le condizioni per l’attribuzione al Ministro del potere disciplinare”, non essendo l’incolpato assegnato per l’impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza Armata (come precisato dall’art. 65, co. 1, l. n. 599/1954, applicabile ratione temporis );
- nel corso del procedimento disciplinare, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché “il ricorrente risulta avere presentato alla commissione di disciplina una memoria con numerose eccezioni procedurali”;
- quanto al merito della valutazione disciplinare, “l’amministrazione ha, sia pur sinteticamente, confezionato una propria orditura motivazionale, dimostrando di ritenere, con riguardo ai fatti irrevocabilmente accertati in sede penale, che la condotta consistita nel favorire e sfruttare la prostituzione mediante la locazione di un appartamento adibito dal conduttore alla consumazione di atti di meretricio sia incompatibile con il mantenimento dello status di appartenente alle Forze Armate”; tale valutazione “non presenta motivi di eclatante illogicità o abnorme irragionevolezza”;
- quanto ai rapporti con il giudizio della Commissione medico-ospedaliera di -OMISSIS-, che ha giudicato il