Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-15, n. 202000383
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Pubblicato il 15/01/2020
N. 00383/2020REG.PROV.COLL.
N. 09785/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9785 del 2016, proposto da
F S F e M F, rappresentati e difesi dall’avv. I P, e con la stessa elettivamente domiciliati in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 149, presso l’avv. D M, per mandato in calce all’appello;
contro
Consorzio di bonifica integrale del comprensorio del Sarno, bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell’Irno, con sede in Nocera Inferiore, in persona del Commissario straordinario
pro-tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti E F e F A, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avv. Leopoldo Fiorentino, per mandato in calce all’atto di costituzione nel giudizio di appello;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. R P, e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli n. 29, per mandato su foglio separato unito all’atto di costituzione nel giudizio di appello;
Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Campania, in persona del titolare
pro-tempore
dell’ufficio, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Comitato interministeriale per la programmazione economica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, non costituito;
Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio di Salerno e Avellino, in persona del Soprintendente
pro-tempore
, non costituita;
Comune di S. Egidio del Monte Albino, in persona del Sindaco in carica, non costituito;
Comune di Pagani, in persona del Sindaco in carica, non costituito;
Autorità di bacino della Campania Centrale, in persona del Presidente
pro-tempore
del Comitato, non costituita;
nei confronti
R.C.M. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione 1^, n. 2568 del 23 novembre 2016, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte infondato, e quindi rigettato, il ricorso in primo grado n.r. 2737/2015, integrato con motivi aggiunti, proposto per l’annullamento degli atti relativi a occupazione di suolo con cumulativa domanda di risarcimento del danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di bonifica integrale del comprensorio del Sarno, bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell’Irno, della Regione Campania, del Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Campania;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il Cons. L S e uditi l’avv. G T, per delega dell’avv. I P, per gli appellanti, l’avv. F A, per delega dell’avv. E F, per il Consorzio di bonifica appellato, l’avv. R P per la Regione Campania appellata e l’avvocato dello Stato M D C per il Commissario straordinario appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Gli avvocati F S F e M F sono comproprietari di un compendio immobiliare esteso per complessivi mq. 13.390, coltivati ad agrumeto e frutteto, ubicato nel Comune di S. Egidio del Monte Sabino e identificato in catasto a fg. 5 particelle n. 648, n. 963 e n. 854.
In particolare la particella n. 648 ricade all’interno del Piano di Recupero in Zona Omogenea A1- Area di Interesse Storico-Urbanistico-Ambientale, con le prescrizioni dell’art.8 delle N.T.A. del P.R.G., mentre le particelle n. 963 e n. 854 in Zona Omogenea E1- Zona di Tutela Agricola ex lege regionale della Campania n. 35/1987.
Tali particelle sono state assoggettate a occupazione temporanea d’urgenza per mq. 57 (n. 648), mq. 747 (n. 963) e mq. 9423 (n. 854, di cui è previsto l’esproprio per la maggior superficie di mq. 9682), in forza di decreto di occupazione n. 13525 del 10 agosto 2015, emanato dal Commissario straordinario del Consorzio di bonifica integrale del comprensorio del Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno, di cui è stata data notifica e avviso di esecuzione in data 23 ottobre 2015.
L’ente citato, infatti, con ordinanza del Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2014, è stato designato quale soggetto attuatore dell’intervento n. 36 dell’allegato alla delibera n. 8 del 20 gennaio 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (assegnazione di risorse per interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nelle regioni del Mezzogiorno, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013).
L’intervento n. 36 attiene “ Sistemazione idrogeologica dell’impluvio che incombe sul centro storico di Egidio di Monte Albino ”, con finanziamento pari a € 5.350.847,00.
2.) Con il ricorso in primo grado n.r. 2737/2015, gli interessati hanno impugnato il decreto di occupazione, l’avviso di notifica e esecuzione, nonché tutti gli atti indicati come presupposti (dalla deliberazione commissariale di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo e esecutivo relativo all’originario intervento -concernente la sola realizzazione di nuova vasca di assorbimento pedemontana lungo il corso del torrente “ Pignataro ”-, con i relativi pareri, alla stessa delibera del C.I.P.E., al decreto di aggiornamento del progetto esecutivo, all’ordinanza commissariale di individuazione del soggetto attuatore, al decreto n. 77 del 23 maggio 2014 di dichiarazione di pubblica utilità con riapprovazione del progetto definitivo, agli atti della eventuale conferenza di servizi), con cumulativa domanda di risarcimento del danno, deducendo in sintesi i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 8, 9 e 10 d.P.R. n. 327/2001 - Violazione della disciplina urbanistica del Comune di S. Egidio del Monte Albino - Violazione della l.r. n. 35/1987 - Violazione dell’art. 42 Cost. - Eccesso di potere per carenza del presupposto legale, carenza di istruttoria, erroneità, sviamento
In violazione dell’art. 9 d.P.R. n.327/2001 gli atti impugnati non sono conformi alla disciplina urbanistica vigente nel Comune di S. Egidio del Monte Albino e comunque non è stata seguita la procedura di cui al successivo art. 10 per la variante urbanistica semplificata in relazione alla destinazione di z.t.o. del compendio immobiliare, non comprensiva della realizzazione di opere pubbliche.
2) Violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 327/2001 - Violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria
Non è stata garantita e consentita la partecipazione al procedimento dei ricorrenti quali proprietari destinatari dell’occupazione e del successivo esproprio, informati del procedimento soltanto a seguito dell’avviso di notificazione e esecuzione del decreto di occupazione.
3) Violazione e erronea applicazione dell’art. 12 comma 1 lettera a), dell’art. 13 commi 2 e 4, dell’art. 22 bis d.P.R. n. 327/2001 - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per sviamento, carenza del presupposto legale - Violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 327/2001 e dei principi di efficienza e economicità
Poiché il progetto definitivo era stato già approvato con decreto commissariale n. 241 dell’8 giugno 2004, avente dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di occupazione è tardivo in quanto intervenuto oltre il termine quinquennale di efficacia di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 327/2001.
4) Violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, sviamento - Violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 327/2001 e dei principi di efficienza e economicità - Violazione dell’art. 42 Cost.
E’ stato obliterato il subprocedimento relativo alla determinazione delle indennità dovute ai proprietari per l’occupazione e l’esproprio.
5) Violazione degli artt. 146 e ss. d.lgs. n. 42/2004 e del d.m. 21 ottobre 1968, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 16 novembre 1968 - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e sviamento
E’ stata omessa l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica in relazione al vincolo imposto con d.m. 21 ottobre 1968.
6) Violazione dell’art. 2 l.r. n. 9/1983, degli artt. 65 e 93 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 4 della legge n. 1086/1071 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria
E’ stata omessa l’acquisizione dell’autorizzazione sismica, in ragione della classificazione come area sismica S9.
7) Violazione della l.r. n. 33/1993, del d.P.G.R. n. 781/2002, della deliberazione di G.R. n. 2777/2003, dell’art. 2 del regolamento dell’ente del parco regionale dei monti lattari - Eccesso di potere per carenza di istruttoria
Non è stata acquisita l’autorizzazione dell’Ente di gestione del Parco dei Monti Lattari, nel cui perimetro ricadono i suoli interessati.
A seguito della costituzione delle parti intimate, e in specie del Consorzio di bonifica, con il deposito di documentazione, con motivi aggiunti gli interessati hanno dedotto, in sintesi, le seguenti ulteriori censure:
1) Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11, 16 d.P.R. n. 327/2001 - Violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, In relazione alla mancata partecipazione al procedimento dei legittimi proprietari.
2) Violazione degli artt. 8, 9 e 10 d.P.R. n. 327/2001 - Violazione della disciplina urbanistica del Comune di S. Egidio del Monte Albino - Violazione della l.r. n. 35/1987 - Violazione degli artt. 14 bis e 14 ter della legge n. 241/1990 - Violazione dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi - Eccesso di potere per carenza del presupposto legale, carenza di istruttoria, erroneità, sviamento, incompetenza
Ribadendo che gli interventi di sistemazione approvati non sarebbero conformi alla disciplina urbanistica vigente nelle aree di interesse.
3) Violazione d.lgs. n. 152/2006, della direttiva 97/11/CE, del d.P.R. 1° aprile 1996, del d.P.R. 11 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni - Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria
Non è stata svolta la procedura di valutazione di impatto ambientale, necessaria in funzione delle caratteristiche dell’opera.
4) Violazione e erronea applicazione dell’art. 12 comma 1 lettera a), dell’art. 13 commi 2 e 4 del d.P.R. n. 327/2001 - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per sviamento, carenza del presupposto legale - Violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 327/2001 e dei principi di efficienza ed economicità
Si ribadisce la tardività del decreto di occupazione, emanato oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
5) Violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 327/2001 - Violazione del giusto procedimento
Si ribadisce che è mancata la notificazione dell’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, con indicazione delle somme occorrenti.
6) Violazione dell’art. 2 l.r. n. 9/1983, degli artt. 65 e 93 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 4 della legge n. 1086/1071 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria
Si ribadisce che non è stato attivato il subprocedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione sismica.
Le autorità statali e regionale intimate si sono a loro volta costituite deducendo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
3.) Con sentenza n. 2568 del 23 novembre 2016, il T.A.R. per la Campania, Sede di Salerno, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso.
3.1) Sotto un primo profilo, accogliendo le eccezioni pregiudiziali spiegate dalle parti intimate, il giudice amministrativo salernitano ha considerato tardiva l’impugnazione del decreto n. 77 del 23 maggio 2014 di dichiarazione di pubblica utilità con riapprovazione del progetto definitivo perché sin dal 6 luglio 2015 gli interessati ne avevano ricevuto conoscenza per effetto della nota consortile n. 8861 del 23 giugno 2015, e peraltro “… i ricorrenti hanno dato mostra di avere avuto piena contezza dell’atto dichiarativo di p.u. come traspare chiaramente dal contenuto della nota dagli stessi trasmessa al Consorzio di Bonifica prot. n. 13158 del 04.08.2015 ”.
Escluso che la notifica del decreto di occupazione valga a rimettere in termini rispetto all’impugnazione (tardiva) dell’atto recante la dichiarazione di pubblica utilità, il T.A.R. ha poi ritenuto che “…il ricorso proposto contro l'atto di occupazione d'urgenza di un terreno di proprietà privata risulta inammissibile, per carenza d'interesse, nel caso in cui l'impugnazione non sia stata estesa agli atti presupposti (tenuto conto che) Le doglianze articolate con i gravami all’esame (segnatamente quelle sub 1, 2, 5-7 del ricorso e sub 1-3 e 6 del gravame integrativo) andavano quindi mosse nei riguardi dell’atto valevole quale dichiarazione di p.u., rimasto – come rilevato – inoppugnato, e l’invocato scrutinio va quindi, di conserva, limitato alle sole censure che integrano vizi propri del successivo atto occupativo ”.
3.2) Con riferimento alle “… censure (sub 3 del ricorso e sub 4 dei motivi aggiunti) … la tardività dell’occupazione d’urgenza … è invece da escludere avuto riguardo alla data cui risale la Delibera CIPE n. 8 del 20.1.2012 ”.
Osservato che peraltro l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità si riflette ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 327/2001 sul decreto di esproprio, e non già sul decreto di occupazione, si rileva che quest’ultimo “… comunque, è intervenuto, con il decreto prot. n. 13525 del 10.08.2015, ben prima dei cinque anni decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità, che deve individuarsi -come evidenziato- nella deliberazione n. 77 del 23.05.2014, in forza della quale il successivo decreto di occupazione è stato emesso, e non, come pretende parte ricorrente, nella delibera commissariale n. 241 del 08.06.2004. Con tale atto, infatti, come si evince dalle premesse della deliberazione commissariale n. 142 dell’11.06/2015, veniva approvato il progetto definitivo dell’intervento della “Nuova vasca di assorbimento pedemontana lungo il corso del Torrente Pignataro in agro dei Comuni di Pagani e di S. Egidio M.A. (SA)”, ma tale progetto veniva superato da quello, più ampio, di “Sistemazione idrogeologica dell’impluvio che incombe sul centro storico di S. Egidio M.A.”, contemplato al n. 36 della Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20.01.2012 ed oggetto dei successivi atti approvativi ”.
3.3) Peraltro, secondo condivisa eccezione del Consorzio “… le censure di cui al quarto motivo di ricorso ed al quinto motivo aggiunto …(sono)… estranee alla sfera giurisdizionale del giudice amministrativo … in quanto il rilievo investe non il profilo formale degli atti della procedura espropriativa, ma si traduce nella contestata mancata determinazione dell’indennità espropriativa che, secondo quanto statuito dall’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001… è di pertinenza del giudice ordinario ”.
3.4) Da ultimo “… La domanda risarcitoria, postulando l’accertata illegittimità degli atti impugnati - che invece, per le ragioni anzidette, va esclusa - non può che essere a sua volta respinta ”.
4.) Con l’appello, notificato il 17 dicembre 2016 e depositato il 23 dicembre 2016, gli avvocati F hanno impugnato la sentenza, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
1) Error in iudicando - Errore di fatto - Motivazione carente di istruttoria
Soltanto a seguito dell’emanazione del decreto di occupazione, “… dotato di autonomia giuridica e notificato il 23 ottobre 2015 … immediatamente lesivo … è sorto l’onere di impugnazione … con conseguente decorrenza dei termini decadenziali in ordine agli atti presupposti ”.
Al contrario la deliberazione n. 77/2014 alla data del 6 luglio 2015 “… era da considerarsi inefficace e non immediatamente lesiva … in quanto sull’area non risultava ancora apposto il vincolo preordinato all’esproprio ”.
Soltanto a seguito della costituzione in giudizio del Consorzio gli interessati hanno avuto conoscenza della deliberazione n. 142 dell’11 giugno 2015, con cui è stata dichiarata conclusa in senso positivo la conferenza di servizi che ha perfezionato la procedura relativa all’apposizione del vincolo espropriativo.
In effetti, venuta meno la dichiarazione implicita di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza, come disciplinata dalle previgenti disposizioni normative, non sussiste più nesso di presupposizione tra la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di occupazione e quest’ultimo deve recare adeguata motivazione in ordine alle ragioni di urgenza derogatrici dell’ordinaria sequenza espropriativa.
2) Error in iudicando - Motivazione carente di istruttoria - Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 - Violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo
E’ mancata la comunicazione d’avvio del procedimento dovuta prima della dichiarazione di pubblica utilità e dell’approvazione del progetto definitivo, ciò che vizia l’intero procedimento, e in specie il verbale della conferenza di servizi conclusiva e la deliberazione commissariale n. 142 dell’11 giugno 2015 che ha dato atto della positiva conclusione della conferenza di servizi.
Da ciò scaturisce l’illegittimità derivata del decreto di occupazione d’urgenza.
3) Error in iudicando - Violazione degli artt. 8, 9 e 10 d.P.R. n. 327/2001 - Violazione della disciplina urbanistica del Comune di S. Egidio del Monte Albino - Violazione della l.r. n. 35/1987 - Violazione e erronea applicazione degli artt. 14 bis e 14 ter della legge n. 241/1990 - Violazione dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi
Si ribadisce che gli interventi di sistemazione approvati non sarebbero conformi alla disciplina urbanistica vigente nelle aree di interesse, evidenziando che il verbale della conferenza di servizi del 21 aprile 2015 e la deliberazione commissariale n. 142 dell’11 giugno 2015 “… non può avere valore di variante ”.
Nella specie la conferenza di servizi è stata indetta il 22 luglio 2014, dopo l’approvazione del progetto esecutivo (intervenuta con deliberazione commissariale del 23 dicembre 2008) e dopo la dichiarazione di pubblica utilità con riapprovazione del progetto in data 23 maggio 2014.
Si ribadisce che il verbale della conferenza di servizi si limita a elencare i pareri resi dagli enti interessati.
Si evidenzia che la deliberazione commissariale n. 142 dell’11 giugno 2015 non può implicare variante urbanistica perché emanata da organo incompetente in quanto privo di poteri in materia.
Si evidenzia che la sezione provinciale dell’ufficio del Genio Civile non aveva formulato parere favorevole sebbene solo parere preliminare subordinato a integrazioni.
4) Violazione d.lgs. n. 152/2006, della direttiva 97/11/CE, del d.P.R. 1° aprile 1996, del d.P.R. 11 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni, del d.P.G.R. n. 10 del 29 gennaio 2010
Si ribadisce che non è stata svolta la procedura di valutazione di impatto ambientale, necessaria in funzione delle caratteristiche dell’opera, trattandosi di area ricompresa nel perimetro del parco regionale dei Monti Lattari, classificata come sito d’importanza comunitaria (SIC IT8030008 Dorsale dei Monti Lattari), assoggettata a vincolo paesaggistico, vicina all’area della Costiera Amalfitana, sovrastante borgo antico inserito nei patrimoni UNESCO.
Si ribadisce l’omessa attivazione del subprocedimento relativo all’acquisizione dell’autorizzazione sismica.
5) Violazione e erronea applicazione dell’art. 12 comma 1 lettera a), dell’art. 13 commi 2 e 4 del d.P.R. n. 327/2001 - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere per sviamento, carenza del presupposto legale - Violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 327/2001 e dei principi di efficienza ed economicità
Si ribadisce la tardività del decreto di occupazione, emanato oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
6) Violazione degli artt. 20 e 22 bis del d.P.R. n. 327/2001 - Violazione del giusto procedimento
Si ribadisce che è stato obliterato il subprocedimento relativo alla determinazione delle indennità dovute ai proprietari per l’occupazione e l’esproprio, con conseguente invalidità del decreto di occupazione, e si deduce che non è stata fornita alcuna motivazione circa la specifica urgenza.
Si ripropone la domanda di risarcimento dei danni, invocando ai fini della loro quantificazione i valori accertati con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 26/2010, passata in giudicato, relativi ad altra porzione della particella n. 648 (unitamente alla particella n. 647) utilizzate per la realizzazione di un parcheggio pubblico e quelli di cui ad altra sentenza n. 842/2012 del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, essa pure passata in giudicato.
4.1) Nel giudizio di appello si sono costituiti il Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Campania, con atto di stile depositato il 10 febbraio 2017, nonché il Consorzio di bonifica, con atto di costituzione depositato il 19 gennaio 2017 e la Regione Campania, con memoria difensiva depositata il 3 maggio 2018.
4.2) La Regione Campania, con la suddetta memoria difensiva, ha dedotto l’infondatezza dell’appello, richiamando e condividendo i rilievi svolti dal primo giudice, evidenziando in particolare come:
- gli interessati abbiano avuto notifica dell’atto dichiarativo della pubblica utilità, autonomamente lesivo e impugnato tardivamente;
- il decreto di occupazione sia affatto tempestivo poiché riferito a procedimento concernente nuovo progetto con relativo provvedimento di approvazione e dichiarazione di pubblica utilità;
- siano state assicurate le garanzie partecipative in relazione alla notifica dell’atto dichiarativo della pubblica utilità;
- quest’ultimo ha determinato in via provvisoria anche l’indennità di occupazione, e ogni questione relativa esula dalla sfera della giurisdizione amministrativa;
- la domanda risarcitoria risulta affatto generica.
4.3) A sua volta il Consorzio di bonifica, con memoria depositata il 14 maggio 2018, ha dedotto, in sintesi:
- l’intervenuta acquiescenza degli appellanti al capo di sentenza reiettivo della censura concernente la tardività del decreto di occupazione, stante la mera riproposizione della medesima;
- l’intervenuta acquiescenza con riferimento alla declaratoria di difetto di giurisdizione;
- l’intervenuta acquiescenza in relazione al rigetto della domanda risarcitoria, semplicemente reiterata con l’appello;
- l’inammissibilità del primo motivo d’appello, non contestandosi la sentenza nella parte in cui ha rilevato che il decreto di occupazione non restituisce nei termini d’impugnazione dell’atto dichiarativo della pubblica utilità;
- l’inammissibilità della domanda risarcitoria, in quanto generica e non provata;
- l’infondatezza nel merito dell’appello: nella conferenza di servizi del 20 aprile 2015 sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutte le autorità, enti e uffici interessati, ivi compreso quello della Soprintendenza delle arti e del paesaggio di Salerno e Avellino e del Settore provinciale del Genio Civile;con la deliberazione commissariale n. 77 del 23 aprile 2014 è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità nonché la indifferibilità e urgenza delle opere.
4.4) Con memoria difensiva depositata l’8 maggio 2018 gli appellanti, precisato che essi hanno chiesto, senza valore di acquiescenza, la liquidazione dell’indennità di occupazione temporanea, hanno riprodotto pressoché testualmente i motivi di appello, salva l’evidenziazione che sarebbe mancata comunque la valutazione di incidenza ambientale (terzo capoverso pag. 22 e sino a ultimo capoverso di pag. 23).
4.5) Con memoria di replica depositata il 18 maggio 2018, infine, gli appellanti hanno controdedotto alle eccezioni pregiudiziali spiegate dal Consorzio di bonifica.
4.6) All’udienza pubblica del 31 maggio 2018 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
5.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.
5.1) Il Collegio, in via preliminare, osserva che è incontestabile l’acquiescenza in ordine al capo di sentenza relativo alla declaratoria di difetto di giurisdizione, posto che l’appello si limita a riprodurre con il motivo sub 6) le censure già dedotte con il motivo sub 4) del ricorso e sub 5) dei motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità del suddetto motivo sub 6).
5.2) Al contrario non vi è alcuna acquiescenza in ordine alla questione relativa alla tardività dell’impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità, perché con il primo motivo di appello si sostiene che, appunto, essa non era immediatamente lesiva in carenza dell’apposizione del vincolo espropriativo.
5.3) Sennonché il primo motivo di appello è destituito di fondamento, nel merito, perché la dichiarazione di p.u. è atto certamente immediatamente lesivo, in quanto propedeutico all’avvio della procedura espropriativa e all’occupazione;ne consegue che va confermata la sentenza nella parte in cui ritiene tardiva l’impugnazione, con conseguente inammissibilità tutte le censure che, riferibili a quella, sono dedotte in via derivata con riferimento agli atti successivi.
5.4) Con riferimento poi alla dedotta carenza di vincolo espropriativo -sempre di cui al motivo sub 1)- va ricordato che esso è riconducibile alla deliberazione commissariale n. 142 dell’11 giugno 2015, che ha preso atto della conclusione della conferenza di servizi, e che pertanto da tale data è divenuta efficace la dichiarazione di pubblica utilità di cui alla deliberazione commissariale n. 77 del 23 maggio 2014, giacché ai sensi dell’art. 12 ultimo comma del d.P.R. n. 327/2001 “ Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10 ”.
Ciò conferma la piena efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e quindi la piena legittimità del successivo decreto di occupazione.
5.5) In ordine, invece, alla invocata mancata tempestiva comunicazione di avvio del procedimento, dedotta nel motivo sub 2 dell’appello -imperniata sul rilievo che la notifica della deliberazione commissariale n. 77 del 23 maggio 2014 è avvenuta soltanto con nota consortile n. 8861 del 2 giugno 2015, ricevuta il 6 luglio, allorché la conferenza dei servizi aveva concluso i suoi lavori ed era stata già emanata la deliberazione commissariale n. 142 dell’11 giugno 2015 e quindi sulla violazione dei termini di cui all’art. 11 comma 1 lettera b) del d.P.R. 327/2001- osserva il Collegio che gli interessati non hanno prospettato alcuna plausibile ragione relativa all’illegittimità in sé dell’opera o alla possibilità di soluzioni localizzative diverse o di modalità esecutive meno gravose, onde può e deve applicarsi l’art. 21 octies comma 2 della legge n. 241/1990, posto che, in relazione alle finalità e caratteristiche dell’opera deve ritenersi dimostrato che “… il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato .”
5.6) E’ altresì infondato il motivo sub 3) dell’appello perché l’adozione di variante urbanistica discendeva dalla conferenza di servizi.
E’ evidente, peraltro, che il decreto di occupazione è tempestivo sia rispetto deliberazione del CIPE che alla dichiarazione di p.u., pienamente efficace come detto a seguito della deliberazione commissariale n. 142 dell’11 giugno 2015, con conseguente infondatezza della censura riproposta con il motivo sub 5, quando pure ammissibile, in difetto di puntuale critica del relativo capo della sentenza.
5.7) E’ infondato, altresì, il motivo sub 4) perché i pareri della soprintendenza e del genio civile sono stati acquisiti e quanto al secondo nel verbale di conferenza di servizi del 20 aprile i progettisti danno atto e attestano che sono state recepite nella progettazione esecutiva le integrazioni richieste e sul punto non è stato dedotto alcunché con i motivi aggiunti.
5.8) E’ infine infondato il motivo sub 4) in relazione alla deduzione della mancata attivazione del subprocedimento di v.i.a., stante la sua genericità, essendo inammissibile invece, perché motivo nuovo dedotto con memoria difensiva e per la prima volta in appello, la tematica relativa all’omessa attivazione del procedimento di incidenza ambientale (V.Inc.A.).
6.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.
7.) In relazione alla relativa complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio d’appello.