Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-21, n. 201703603
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Testo completo
Pubblicato il 21/07/2017
N. 03603/2017REG.PROV.COLL.
N. 08190/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8190 del 2013, proposto da:
R D N, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oppido Mamertina N.4;
contro
Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Giaquinto in Roma, via Monte Cervialto Nr.146;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 02646/2013, resa tra le parti, concernente diniego sanatoria edilizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ciampino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Francesco Mele. Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 2646/2013 del 13-3-2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dalla signora D N Rosa, volto ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 6146/1986 del 1° agosto 1994, con la quale era stata rigettata l’istanza di condono edilizio dalla stessa presentata ai sensi della legge n. 47/1985.
La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.
“ Il ricorso è volto a contestare l’ordinanza di reiezione della domanda di condono edilizio presentata dall’attuale ricorrente, sig.ra R D N, in data 3-2-1988, e relativa alla modifica della destinazione d’uso da locali di servizio ad appartamento residenziale, nonché all’ampliamento di un’unità immobiliare sita in Ciampino, via San Francesco d’Assisi. La ricorrente sostiene che alla stregua delle sentenze nn. 372/1993 e 730/1994 del T.A.R. del Lazio e del parere positivo della Commissione Edilizia Comunale l’Amministrazione non poteva assumere decisione diversa dall’accoglimento dell’istanza. Deduce, inoltre, l’incompetenza dell’assessore all’urbanistica a sottoscrivere l’ordinanza di rigetto ”.
Avverso la decisione reiettiva del giudice di primo grado la signora D N ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, deducendo, con articolata prospettazione: 1) Tutela dell’affidamento incolposo del terzo, in rapporto a situazione illecita determinata da omesso controllo comunale dell’attività costruttiva realizzata in supposto ma non dimostrato spregio a disciplina vincolistica ex lege n. 58/1963 (cono di volo) a art. 714 e ss. Cod. navig. da parte del costruttore e non dell’appellante; 2) Fondamento dell’annullamento e della revoca- autotutela- limiti di esercizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ciampino, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La signora D N ha presentato memoria di discussione.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 20 aprile 2017.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello la signora R D N deduce: tutela dell’affidamento incolposo del terzo, in rapporto a situazione illecita determinata da omesso controllo comunale dell’attività costruttiva realizzata in supposto ma non dimostrato spregio a disciplina vincolistica L. n. 58/1963 (cono di volo) artt. 714 e ss. Cod. navigazione, da parte del costruttore e non dell’appellante.
Rileva che nella specie vi sarebbe un legittimo affidamento del privato nell’operato della pubblica amministrazione.
Essendo stata rilasciata edilizia per il fabbricato ove si trova il proprio immobile, ella non può assolutamente immaginare che la licenza edilizia sia stata rilasciata “ contra legem ”, risultando il fabbricato più alto rispetto al vincolo di cono di volo di ben mt. 12,50.
Aggiunge che la violazione del vincolo non è ad essa imputabile, riguardando l’intero fabbricato e, pertanto, non è la trasformazione d’uso richiesta a determinare la lesione del suddetto cono di volo, attenendo questo ad un vizio genetico della licenza.
Rileva ancora che i limiti di condono discendenti dalle prescrizioni del cono di volo non sarebbero applicabili alla proprietà D N, evidenziando che il vincolo si riporta alla legge 4-2-1963 n. 58 ed alle modalità di attuazione del 1967 e del 1970, quando la costruzione era già stata autorizzata negli anni antecedenti al 1967 ( 23-9-1966), rilevando pure che il regolamento edilizio comunale ha recepito il vincolo solo nel 1983.
La lesione del cono di volo va riportata alla costruzione dell’intero fabbricato, avvenuta prima che il vincolo fosse pienamente operativo, e non anche alla trasformazione interna operata da essa appellante.
La signora D N deduce, poi, la violazione del principio dell’affidamento, evidenziando che mai, dall’epoca dell’acquisto dell’immobile, nessuno aveva rilevato la violazione del cono di volo.
Il profilo cronologico risulterebbe allora rilevante, atteso il tempo trascorso tra acquisto, domanda di condono e reiezione della sanatoria.
Il Comune invocherebbe, dunque, un vincolo che non ha applicato al terzo costruttore, ma che intende oggi applicare all’appellante.
Con il secondo motivo di appello la