Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202401182
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Testo completo
Pubblicato il 05/02/2024
N. 01182/2024REG.PROV.COLL.
N. 00295/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A L e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canazei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G D P e A D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canazei e dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il Cons. Maria Stella Boscarino;
uditi per le parti gli avvocati G P e Rosita Vallone per gli avv. Andrea e G D P e vista la richiesta di passaggio in decisione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Trento;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante chiedeva l’annullamento dell'ordinanza del Comune di Canazei dd. -OMISSIS- prot 1458, con la quale era stata applicata la sanzione di euro 140.070,00 per le opere edilizie abusive realizzate presso l'edificio p.ed. 218 in Streda do Veisc in Alba di Canazei, nonché della presupposta stima dell'Agenzia delle Entrate.
1.1. Esponeva al riguardo che, su sua richiesta, il Comune di Canazei aveva intrapreso il procedimento di “fiscalizzazione” degli abusi edilizi commessi nella ristrutturazione della p.ed. 218 c.c. in Streda do Veisc in Alba di Canazei, chiedendo all’Agenzia delle Entrate la determinazione del valore venale delle opere abusive. Acquisita la stima dell’Agenzia, il Comune aveva quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 129 L.P. 1/2008 e ne aveva poi ordinato il pagamento, unitamente alle spese di perizia, con provvedimento 15.3.2021.
2. Con il ricorso in primo grado, iscritto al n. -OMISSIS-il dott.-OMISSIS- impugnava l’ordinanza di pagamento del -OMISSIS-e la presupposta stima dell’Agenzia delle Entrate, lamentandone l’illegittimità per: I) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 129 e 131 della legge provinciale n. 1/2008, nonché eccesso di potere per erroneità nei presupposti, travisamento della realtà e difetto di istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’operare la stima del valore venale delle opere abusive. II) Illegittimità derivata dell’ordinanza comunale. III) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 133 della legge provinciale n. 1/2008, nonché eccesso di potere per erroneità nei presupposti e difetto di istruttoria da parte del Comune nell’applicare l’incremento di sanzione del 40% per tutte le difformità, senza tener conto del parere della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio.
2.1. Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso perché proposto contro un provvedimento annullato e sostituito da altra ordinanza (n.1580 del 18.3.2021), prima della proposizione del ricorso stesso.
3. Con sentenza n.-OMISSIS- il T.R.G.A. di Trento ha dichiarato il ricorso inammissibile.
4. L’appellante, dopo aver premesso di avere, nelle more del