Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-28, n. 201907335

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-28, n. 201907335
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907335
Data del deposito : 28 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2019

N. 07335/2019REG.PROV.COLL.

N. 05567/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5567 del 2018, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, A F, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F M in Roma, piazza Mazzini 27;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del TAR per il Piemonte, Sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il Cons. R P e uditi per le parti l’Avvocato F M e l’Avvocato dello Stato Marinella Di Cave;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. A seguito di un’indagine condotta dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino in materia di contributi pubblici erogati da una società finanziaria partecipata dalla Regione Piemonte (Finpiemonte S.p.a.) e cofinanziati dalla UE, è emerso che -OMISSIS- di -OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS-, aveva emesso nei confronti di varie società di capitali, beneficiarie dei finanziamenti, fatture, in tutto o in parte, relative ad operazioni inesistenti. E’ stato accertato, in particolare che il Lgt. della Guardia di Finanza -OMISSIS-, in veste di “collaboratore di fatto” della ditta della moglie, aveva firmato una perizia giurata per conto di -OMISSIS-, ritenuta ideologicamente falsa e atta esclusivamente a certificare, sovrastimandole, spese sostenute dalla citata società, permettendo alla stessa di percepire, indebitamente, contributi pubblici. All’epoca dei fatti (e fino al 31.12.2012), infatti, l’Ispettore era iscritto al “Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati” delle province di -OMISSIS-e, per tale ragione, è stato punito con la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”.

All’esito dell’attività investigativa, il Lgt. -OMISSIS- è stato imputato nell’ambito del procedimento penale n. 8324/12 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Torino per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640 bis e 483 c.p. (“Concorso in truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”), all’esito del quale l’Ispettore è stato prosciolto per intervenuta prescrizione da alcuni capi d’imputazione, ed è stato assolto per “non aver commesso il fatto” per altri. Sottoposto a procedimento disciplinare, gli è stata irrogata la sanzione della sospensione disciplinare per la durata un mese.

In ordine allo svolgimento di attività extraprofessionale da parte del -OMISSIS-, il 27 novembre 2017 il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale ha irrogato nei confronti del Lgt. -OMISSIS- la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.

Il militare ha proposto ricorso (R.G. n. -OMISSIS-) dinanzi al T.A.R. per il Piemonte chiedendo l’annullamento di tale provvedimento e lamentando, tra l’altro, la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare esperito nei suoi confronti, in quanto non sarebbero stati rispettati i termini di cui all’art. 1392 del d.lgs. n. 66 del 2010 (recante il Codice dell’ordinamento militare) ed agli articoli 1040 e 1041 del D.P.R. n. 90/2010;
sicché, la sanzione sarebbe stata illegittimamente irrogata quando il potere disciplinare si era ormai consumato.

Con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 16.04.2018, il T.A.R. per il Piemonte ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura con la quale è stata contestata la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare di stato esperito nei confronti del -OMISSIS-.

2. Avverso tale sentenza n. -OMISSIS-, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo, con un unico motivo di ricorso, le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 1392 D.LGS. n. 66/2010 e degli artt. 1040 e 1041 del D.P.R. n. 90/2010;
erronea valutazione degli atti di causa.

In sostanza, l’Amministrazione, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, ritiene di aver agito correttamente nel caso di specie, rispettando i termini procedimentali.

3. -OMISSIS-si è costituito nel giudizio di secondo grado affermando la correttezza della sentenza di primo grado e chiedendo il rigetto del ricorso in appello.

Con ordinanza del -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare tesa ad ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, al fine di ovviare al periculum allegato dall’Amministrazione appellante.

Con memoria del 15 luglio 2019 l’appellato ha ribadito le proprie ragioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 26 settembre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Ciò premesso, va rilevato che il giudice di primo grado ha basato la propria decisione sulle seguenti circostanze di fatto: - la richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente, per fatti a lui contestati in qualità di socio di fatto della ditta -OMISSIS- risale al 7 settembre 2013;
- con sentenza n. 3271/2015 del 27 luglio 2015 il Tribunale di Torino ha assolto il ricorrente ritenendo non sufficientemente provata la partecipazione del medesimo, come amministratore di fatto, alla -OMISSIS-, e ciò con motivazione dubitativa;
in conseguenza di ciò il Nucleo di Polizia Tributaria di Torino eseguiva ulteriori accertamenti a carico del ricorrente che confermavano, ma in modo non inequivocabile, la partecipazione del ricorrente alla attività della -OMISSIS-;
- evidentemente ritenendo necessari approfondimenti, con nota del 1° giugno 2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha autorizzato il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza ad effettuare, per un periodo di mesi sei, “accertamenti per verificare se attività lavorative siano state svolte in violazione della disciplina dell’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;
- con nota del 15 giugno 2016 il Nucleo Speciale Anticorruzione ha sub-delegato al Nucleo di Polizia Tributaria ad effettuare le indagini necessarie ad appurare se il -OMISSIS- avesse posto in essere attività extraistituzionali, eventualmente retribuite e per quale importo, il tutto da concludersi entro il 30 ottobre 2016;
- il Nucleo di Polizia Tributaria ha proseguito gli accertamenti riferendone, con rapporto del 20 ottobre 2016, al Nucleo Speciale Anticorruzione ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino: ivi ha concluso nel senso che gli elementi raccolti deponevano per una effettiva partecipazione attiva del ricorrente nella attività detta ditta -OMISSIS- intestata al coniuge, partecipazione avvenuta non a titolo di mero aiuto al coniuge bensì di attività extra-professionale;
- con nota 24 gennaio 2017 il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino ha informato dell’esito delle indagini il Comandante Regionale Piemonte;
- con nota del 6 febbraio 2017 il Dipartimento Funzione Pubblica ha informato il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza del fatto che “A seguito di accertamenti eseguiti , nell’ambito dei compiti di istituto, dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino, è emerso che il Luogotenente -OMISSIS-, avvalendosi della ditta individuale intestata al proprio coniuge “-OMISSIS- di -OMISSIS-”, ha svolto attività per conto di società, in violazione del comma 7 dell’art. 53 del Regolamento richiamato in oggetto. Nel merito, si rinvia alla relazione pervenuta dal Nucleo Speciale Anticorruzione della medesima Guardia di Finanza, che si allega, per le determinazioni che si intenderanno assumere”;
- con provvedimento del 15 febbraio 2017 il Comandante Regionale Piemonte ha diffidato il ricorrente a cessare l’attività extraistituzionale svolta;
- con provvedimento del 17 maggio 2017 il medesimo Comandante Regionale ha disposto l’inchiesta formale, contestualmente nominando l’Ufficiale Inquirente;
- questo ultimo con nota del 23 maggio 2017 ha proceduto alla contestazione degli addebiti, provvedendo alla comunicazione di rito al ricorrente.

In particolare, il TAR per il Piemonte ha rilevato che dopo il rapporto del 20 ottobre 2016 del Nucleo di Polizia Tributaria non è stato compiuto alcun ulteriore atto di indagine e che la delega originaria del Dipartimento di Funzione Pubblica autorizzava il Nucleo Speciale Anticorruzione ad eseguire ulteriori indagini per i successivi sei mesi, ossìa fino al 30 novembre.

Quindi, con sentenza n. -OMISSIS-, il T.A.R. per il Piemonte ha affermato che il momento conclusivo delle indagini avrebbe dovuto fissarsi in tale data, la quale coincide con il 180° giorno dall’inizio degli accertamenti preliminari disposti (con nota del 1° giugno 2016) dal Dipartimento della Funzione Pubblica. A tutto voler concedere, comunque, non si potrebbe fissare la conclusione degli accertamenti preliminari in data posteriore al 24 gennaio 2017, quando il Comando Regionale Piemonte è stato informato, dal Comando Provinciale di Torino, del rapporto del 20 ottobre 2016 del Nucleo di Polizia Tributaria.

Di conseguenza, rispetto a tale data, la contestazione degli addebiti effettuata con nota del 23 maggio 2017, risulterebbe tardiva ed illegittima, in quanto adottata in violazione del termine perentorio di 60 giorni di cui all’art. 1392, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010.

6. Il Collegio non condivide le valutazioni del giudice di primo grado, per le ragioni di seguito indicate.

6.1. Alla vicenda penale descritta al precedente punto sub 1), è seguito l’avvio di un procedimento disciplinare, essendo emerso che il -OMISSIS- si era iscritto, senza darne comunicazione ai Superiori e senza aver ottenuto alcuna autorizzazione, all’Albo dei Periti Industriali Laureati delle Province di -OMISSIS-;
è emerso, inoltre, che, proprio grazie a tale iscrizione, il ricorrente aveva asseverato, quale perito, circostanze non rispondenti al vero, utili ad ottenere un finanziamento pubblico.

Il -OMISSIS- è stato, quindi, sanzionato, da una parte, in relazione all’iscrizione all’Albo, con provvedimento del 30 gennaio 2013, con il quale gli è stato comminato il rimprovero e. d’altra parte, in relazione ai fatti oggetto dei capi di imputazione, e ciò con il provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-occidentale della Guardia di Finanza del 26 agosto 2016, a mezzo del quale il ricorrente è stato sospeso disciplinarmente dal servizio per un mese con particolare riferimento alle false attestazioni rilasciate in qualità di perito. Quindi, con successivo provvedimento del 27 novembre 2017 a carico del ricorrente è stata disposta la rimozione del grado per aver svolto attività extraistituzionale.

L’interessato ha contestato il tempestivo avvio del procedimento disciplinare e, quindi, ha affermato l’illegittimità della conseguente sanzione.

Al riguardo, va osservato che l’art. 1392, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010, prevede che “Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.”.

L’art. 1040, comma 1, lett. d), n. 19 e l’art. 1041 comma 1 lett. s) n. 6 fissano, per gli “accertamenti preliminari disciplinari di stato: 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente”.

Per “conoscenza del fatto” (dalla quale decorre il termine di 180 giorni per la conclusione degli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare) deve intendersi la conoscenza del fatto che astrattamente potrebbe integrare un illecito disciplinare non ancora dimostrato in concreto.

Ma, il ‘fatto’ deve esser portato a ‘conoscenza’ dell’autorità competente la quale, nel caso di specie, coincide con il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza.

Tale circostanza, oltre a non essere stata contestata in giudizio, è confermata dalla Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1/2006, ove è precisato che “... i competenti Comandanti di corpo ai fini disciplinari ... in presenza di gravi violazioni di carattere disciplinare ... eseguono i doverosi accertamenti preliminari, acquisendo tutti gli elementi necessari per valutare la condotta dell’interessato, così da pervenire al convincimento in ordine sia alla sussistenza sia alla gravità della mancanza attribuita al militare ...”.

Può trattarsi di una conoscenza del generica che, per assumere consistenza ai fini dell’avvio dell’eventuale procedimento disciplinare, richiede l’espletamento di accertamenti preliminari – a cura, appunto, dell’Autorità competente (Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza) -, da eseguire nel termine di 180 giorni sopra indicato.

Dal momento della conclusione di tali indagini preliminari, poi, decorre il termine entro il quale il procedimento disciplinare deve essere iniziato con la contestazione degli addebiti: tale termine, da ritenersi perentorio, per i procedimenti disciplinari di stato è fissato dall’art. 1392, comma 2, del D. L. 66/2010 in sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari.

6.2. Nel caso di specie, l’Amministrazione risulta aver rispettato tali regole procedimentali.

In data 1° giugno 2016, l’Ispettorato per la Funzione Pubblica ha delegato accertamenti al Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, che, a sua volta, li ha subdelegati al Nucleo P.T. Guardia di Finanza di Torino.

Tali attività si sono concluse in data 20.10.2016 ed il 24.01.2017 il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Torino ha notiziato l’Autorità disciplinare competente, ovvero il Comandante Regionale Piemonte, circa l’avvenuta delega degli accertamenti rimessi al Nucleo Speciale Anticorruzione e l’esito degli stessi in ordine all’esercizio di un’attività extraprofessionale svolta dal militare quale socio di fatto della ditta intestata dalla consorte.

Il 6 febbraio 2017, l’Ispettorato per la Funzione Pubblica ha comunicato al Comandante Regionale Piemonte di aver rilevato, a carico del Lgt. -OMISSIS-, la violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Appreso ciò, il Comandante Regionale Piemonte ha condotto gli accertamenti preliminari ex art. 1392 del D.Lgs. n. 66 del 2010, all’esito dei quali è stato accertato l’esercizio di attività extraprofessionali da parte dell’Ispettore incompatibili con la funzione connessa allo status di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

Ciò ha indotto la citata Autorità regionale ad adottare, in data 15.02.2017, il provvedimento di diffida ex art. 898 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e a verificarne l’osservanza a cura del militare diffidato il quale si è uniformato a tale ingiunzione, giusta comunicazione del Comandante Provinciale di Torino datata 10.04.2017.

Successivamente, il Comandante Regionale Piemonte ha ordinato, in data 17.05.2017, un’inchiesta formale nei confronti del -OMISSIS- - in relazione a gravi fatti di natura disciplinare connessi all’esercizio di attività extraprofessionale - avviata in data 23.05.2017 con la contestazione degli addebiti da parte dell’Ufficiale inquirente.

Su proposta di quest’ultimo, il militare è stato deferito dal Comandante Regionale al giudizio della Commissione di disciplina che, in data 03.10.2017, lo ha giudicato “non meritevole di conservare il grado”.

In data 29.11.2017, ritenendo fondato il predetto giudizio, il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale ha irrogato nei confronti del Lgt. -OMISSIS- la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.

In sostanza, nel caso di specie, la data in cui l’Autorità competente ad esercitare l’azione disciplinare (e, cioè, il Comandante Regionale Piemonte) è venuta a conoscenza del fatto è quella del 24 gennaio 2017, allorquando ha acquisito notizia dal Comando Provinciale di Torino di elementi potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare sul conto del -OMISSIS-, con particolare riferimento all’ipotesi dell’esercizio da parte di quest’ultimo di attività extraprofessionale non autorizzata.

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, il dies a quo da cui far decorrere il termine di inizio degli accertamenti preliminari coincide con il 24 gennaio 2017 (e non con il 1° giugno 2016, data di emissione della delega ad esperire accertamenti sul conto del -OMISSIS- a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica), posto che la potestà disciplinare e, quindi, il compito di effettuare accertamenti della specie relativi ad appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, non spetta al Dipartimento della Funzione Pubblica ma, come detto, al Comandante Regionale Piemonte.

In conclusione, il termine di 180 giorni stabilito dagli artt. 1040 e 1041 del D.P.R. n. 90/2010 è stato rispettato, essendo trascorsi 76 giorni tra l’inizio degli accertamenti preliminari (24.01.2017) e la data di conclusione degli stessi (10.04.2017).

Ed è stato rispettato anche il termine perentorio di 60 giorni per la contestazione degli addebiti di cui al secondo comma dell’articolo 1392 C.o.m., tenuto conto del fatto che tra il 10 aprile 2017 e la data di notifica della contestazione degli addebiti (23.05.2017 - cfr. all. 9 di parte appellante) sono trascorsi soltanto 43 giorni.

7. Precisato quanto sopra, occorre esaminare i seguenti motivi di ricorso proposti dal militare in primo grado che il TAR per il Piemonte ha ritenuto assorbiti:

I) illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato, vizio di legge, mancata acquisizione delle valutazioni medico-sanitarie necessarie a valutare l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare per incapacità psichica dell’inquisito, violazione dell’art. 1370, comma 5 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) e delle altre norme in materia di svolgimento del procedimento disciplinare: in sostanza, secondo l’interessato, il procedimento disciplinare sarebbe viziato dal fatto che non sono stati esperiti gli accertamenti tecnici necessari a stabilire se il ricorrente, al quale poco prima dell’inizio del procedimento era stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, era capace di partecipare allo stesso, difendendosi adeguatamente;

II) illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità del provvedimento impugnato, ex art. 21 octies, legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere nell’accezione di difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti tali da incidere sui provvedimenti adottati, carenza di motivazione, violazione dei principi di diritto in tema di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione ed idoneità dei fatti ad arrecare un danno all’immagine dell’amministrazione.

7.1. La prima di tali censure risulta infondata.

Il -OMISSIS- sostiene che già all’avvio del procedimento disciplinare (come certificato dalla 3^ Commissione Medica Ospedaliera) si trovava in uno stato psichico di anormalità tale da impedire o diminuire la sua cosciente e consapevole partecipazione, e che l’Amministrazione, pur avendo rilevato le condotte impeditive e/o omissive del Dirigente del Servizio Sanitario, abbia rigettato l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare.

Sul punto, va rilevato che l’art. 1392 (termini del procedimento disciplinare di stato), D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), stabilisce che 'Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento” (comma 2) e prevede che 'In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta” (comma 4).

Con riferimento all’esercizio del diritto di difesa, l’art. 1370, co. 5, del Codice dell’Ordinamento Militare, dispone che: “Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute: a) l’impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;
b) l’autorità disciplinare può recarsi presso l’inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento”.

La circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza, relativamente all’istruzione dei procedimenti disciplinari, al paragrafo 5, punto 6.1. del Titolo Primo, stabilisce che: “con riguardo all’incapacità psichica o fisica deve osservarsi che la sospensione è legittima solamente nei casi in cui i motivi di salute consistano in una vera e propria impossibilità a difendersi in alcun modo, non potendosi ritenere sufficiente un qualsiasi stato di infermità, indipendentemente dalla sua natura e dalle sue effettive conseguenze. Al riguardo, va anche evidenziato che mancano in campo disciplinare norme specifiche che delimitano la nozione di tale incapacità e regolino le modalità del relativo accertamento. Ad ogni buon conto, l’onere della prova della sussistenza di un siffatto impedimento è, secondo i principi generali, a carico di chi invoca a suo favore detta circostanza (e cioè l’inquisito), sicché il medesimo deve produrre una certificazione medica che non si limiti ad attestare la sussistenza di un’infermità, ma che precisi in modo chiaro ed espresso, qualora ciò non risulti evidente secondo comuni regole di esperienza (fermo restando che l’organo disciplinare non è competente ad effettuare valutazioni di ordine medico), che l’infermità stessa comporta l’impossibilità a partecipare al procedimento. In particolare, qualora nel corso del procedimento, da atti acquisiti, da qualsiasi altra fonte ovvero dalle dichiarazioni o dal comportamento stesso dell’incolpato, si rilevino indizi della possibile esistenza di uno stato psichico anormale dello stesso, tale da impedire o diminuire la sua cosciente e consapevole partecipazione, con particolare riferimento alla produzione difensiva, nonché in tutti i casi in cui l’Amministrazione ritenga la certificazione medica prodotta dall’interessato non convincente o non esauriente, dovrà essere richiesto idoneo parere al Dirigente il Servizio Sanitario operante presso le competenti sedi locali il quale, nell’occasione: − si esprimerà circa la sussistenza o meno, in capo all’interessato, di uno stato psichico tale da rendere impossibile la sua cosciente e consapevole partecipazione al procedimento;
− in caso di rilevato impedimento, provvederà contestualmente - qualora trattasi di militare in servizio - ad inviare l’interessato alla competente Commissione medica ospedaliera per l’emanazione del relativo giudizio di idoneità al servizio nel Corpo da parte del medesimo. Una volta interessata dal Dirigente Sanitario, qualora la competente Commissione medica ospedaliera: − dichiari il militare comunque idoneo al servizio militare incondizionato, il procedimento disciplinare procederà senza ulteriori indugi;
− emetta un giudizio definitivo di inidoneità al servizio del militare per irreversibile incapacità psichica, verrà disposta la chiusura del procedimento disciplinare;
− accerti una temporanea inidoneità al servizio per incapacità psichica, la posizione dell’interessato, circa il perdurare o meno dell’impedimento a partecipare al procedimento, sarà riesaminata alla luce degli esiti dei controlli sanitari disposti secondo modalità e tempistica fissate dalla C.M.O. procedente. In quest’ultimo caso, l’accertamento dell’incapacità psichica transitoria comporterà la sospensione del procedimento disciplinare per il periodo in cui perdura tale incapacità. La sospensione non potrà comunque protrarsi ulteriormente, quando ciò determini il superamento dei termini perentori stabiliti dalla legge per lo svolgimento e/o la conclusione del procedimento. Occorre infatti contemperare l’esigenza di garantire il diritto di difesa dell’incolpato con l’esigenza di rispettare la tempistica prevista dall’ordinamento a pena di decadenza della potestà sanzionatoria.”.

In sostanza, occorre disporre la chiusura del procedimento disciplinare allorquando sussista una irreversibile incapacità del militare che ne comprometta in maniera irreparabile il cosciente esercizio del diritto di difesa. La sospensione del procedimento disciplinare, invece, va disposta qualora la suddetta incapacità sia di natura transitoria, per poi riassumerlo al venir meno della stessa o all'approssimarsi dei termini di legge per la conclusione dell'accertamento, tenendo, comunque, ben presente che gli unici casi che legittimeranno la sospensione del procedimento dovranno essere esclusivamente quelli in cui la temporanea incapacità del soggetto sia effettivamente eccezionale e consistita in una vera e propria impossibilità di partecipare con cosciente consapevolezza alla fase istruttoria.

Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che l’Amministrazione ha agito nel rispetto delle regole indicate, chiedendo (in data 1 giugno 2017: cfr. all. 16 di parte resistente nel giudizio di primo grado) un parere al Dirigente del Servizio Sanitario della sede di Torino in relazione all’istanza di sospensione del procedimento disciplinare per motivi di salute avanzata dal militare in data 26 maggio 2017, corredata dalla certificazione prodotta dall’interessato (sul quale incombeva l’onere di dimostrare l’impedimento relativo alle sue condizioni di salute) ritenuta carente in merito al suo stato psichico;
cfr. verbale modello BL/BS n. 781, con il quale la 3^ Commissione Medico Ospedaliera di Milano ha giudicato il militare NON IDONEO AL SERVIZIO DI ISTITUTO per 150 giorni (a decorrere dal 2 marzo 2017), diagnosticandogli “disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso in terapia farmacologica” e “ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico” (all. 15 di parte resistente nel giudizio di primo grado).

Poiché il 27 giugno 2017 il Dirigente del Servizio Sanitario non aveva ancora fornito il proprio parere, l’Amministrazione, in pari data, ha assunto il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione avanzata dall’interessato, considerando che l’art. 1392, comma 4, del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che: “In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta”. Tale termine sarebbe scaduto il 21 agosto 2017, in assenza di un atto idoneo ad interrompere la decadenza dalla potestà disciplinare, se non fosse stato assunto l’atto di contestazione degli addebiti. Pertanto, entro il 21 agosto 2017, l’Ufficiale Inquirente avrebbe dovuto concludere l’istruttoria di competenza e redigere la Relazione riepilogativa.

Al momento della presentazione dell’istanza di sospensione del procedimento (26 maggio 2017) il Lgt. -OMISSIS- era in aspettativa per motivi di salute fino a domenica 30 luglio 2017 (poi prorogata fino al 3 gennaio 2018), per cui dal 30 luglio 2017 (termine dell’aspettativa) al 21 agosto 2017 (data ultima di redazione della Relazione riepilogativa) non vi sarebbe stato il tempo necessario per le incombenze istruttorie e per la concessione dei termini di difesa (almeno 20 giorni).

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 1/2006, “l’onere della prova della sussistenza di un siffatto impedimento è, secondo i principi generali, a carico di chi invoca a suo favore detta circostanza (e cioè l’inquisito)”, ma il -OMISSIS- non aveva provato di trovarsi in uno stato tale da escludere ovvero alterare la propria capacità di intendere e di volere e, comunque, la possibilità di difendersi adeguatamente.

Ed è chiaro che l’eventuale sospensione del procedimento disciplinare sarebbe stata legittimata solo dall’accertamento della invocata incapacità.

In sostanza, l’Amministrazione ha dovuto contemperare l’esigenza di garantire il diritto di difesa dell'incolpato con l'esigenza di rispettare il termine procedimentale previsto a pena di decadenza della potestà sanzionatoria (che, nel caso di specie, sarebbe decorso il 21 agosto 2017).

Del resto, l’incapacità psichica o fisica che avrebbe potuto giustificare la sospensione del procedimento avrebbe dovuto coincidere con l’impossibilità a difendersi, non essendo sufficiente un qualsiasi stato di infermità, indipendentemente dalla sua natura e dalle sue effettive conseguenze.

Ma, nel caso di specie, durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, il militare è risultato lucido e consapevole, partecipando attivamente all’istruttoria, visionando gli atti, acquisendone copia, nominando un difensore di fiducia (cfr. pagg. 24, 25 e 26 del Rapporto Finale: all. 27 di parte resistente nel giudizio di primo grado) e prendendo parte alla seduta della Commissione di disciplina del 3 ottobre 2017, nell’ambio della quale ha rilasciato dichiarazioni riportate nel relativo verbale (cfr. all. 29 di parte resistente nel giudizio di primo grado).

Alla luce di tali considerazioni, la censura in esame va, pertanto, respinta.

7.2. Stessa sorte seguono le censure proposte con il terzo motivo di ricorso di primo grado, con il quale il militare ha affermato l’illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità del provvedimento impugnato, ex art. 21-octies, legge 7 agosto 1990, n. 241, lamentando il difetto di istruttoria e la manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti, nonché la carenza di motivazione, la violazione dei principi di diritto in tema di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione.

Secondo il -OMISSIS-, il provvedimento impugnato sarebbe da considerare irragionevole in quanto il militare non avrebbe mai svolto incarichi extraprofessionali, avendo reso solo semplici prestazioni occasionali, svolte nei week-end e al di fuori dell’orario di servizio, in favore della moglie, per aiutarla nello svolgimento della propria attività, impiegando le proprie competenze in ambito informatico.

Il provvedimento sarebbe carente sotto il profilo motivazionale e sproporzionato rispetto alla sanzione irrogata, in quanto l’Amministrazione non avrebbe considerato le difese dell’interessato e non avrebbe tenuto conto dell’insussistenza della gravità della violazione del giuramento in seguito ai fatti contestati nonché l’inidoneità di questi ultimi ad arrecare un danno di immagine al Corpo della Guardia di Finanza.

Al riguardo, va rilevato che l’Amministrazione ha correttamente ritenuto che le attività del -OMISSIS- non sono state svolte in maniera sporadica e quale mero ausilio occasionale alla moglie, posto che tale tesi è smentita da precisi riscontri oggettivi acquisiti nel corso degli accertamenti esperiti nei confronti del -OMISSIS-, da cui risulta che l’attività di appostamento e osservazione ha permesso di acclarare un’assidua presenza del Luogotenente -OMISSIS- presso la sede di -OMISSIS-, nei giorni 12, 14 e 29 gennaio 2016, nonché 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 e 16 febbraio 2016 in orari successivi al termine del turno di servizio svolto;
nel corso di autonoma attività ispettiva in materia di “contrasto del lavoro sommerso” effettuata in data 16 febbraio 2016 presso -OMISSIS-”, il Gruppo Torino ha identificato tra le persone presenti all’interno dei locali aziendali anche l’Ispettore -OMISSIS-, noto ad una dipendente dell’impresa (tale sig.ra -OMISSIS-) quale collaboratore e tecnico della società per quanto concerne i sistemi informatici aziendali con un proprio ufficio;
i clienti di -OMISSIS- hanno individuato nel Luogotenente -OMISSIS- il referente unico con il quale si erano interfacciati per concordare e ricevere le prestazioni e le forniture di beni richieste. Anche il sig. -OMISSIS-(legale rappresentante di -OMISSIS-), che in un primo momento ha dichiarato di essere legato al -OMISSIS- da un rapporto di amicizia pluriennale, ha confermato che, mentre le prestazioni inerenti alla contabilità cantieri e servizi connessi sono state rese dalla sig.ra -OMISSIS-, tutte le attività inerenti l’installazione e il ripristino di apparati informatici sono state materialmente rese da -OMISSIS-;
il sig.-OMISSIS-, amministratore delegato della -OMISSIS-, cliente di -OMISSIS-” (ed ex socio di quest’ultima), in merito ad una fattura emessa dalla -OMISSIS- avente ad oggetto “Elaborazione dati di contabilità e computi metrici per vostri cantieri”, ha riferito che tale prestazione era relativa alla fornitura di un software creato dal Luogotenente -OMISSIS- (che ne aveva illustrato anche il funzionamento), utile alla gestione della contabilità di cantiere ed alla redazione di computi metrici utili per la produzione di documenti per la partecipazione a gare d’appalto e di non essersi mai interfacciato con la sig.ra -OMISSIS-. Per quanto di sua conoscenza il Luogotenente -OMISSIS- era un collaboratore di -OMISSIS-” che aveva visto negli uffici della società in orari serali” (cfr. pagg. da 37 a 45 del Rapporto Finale redatto dall’Ufficiale Inquirente: all.27 di parte resistente nel giudizio di primo grado;
e pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato).

Per quanto riguarda la valutazione delle deduzioni difensive dell’incolpato, va rilevato che l’Amministrazione ha ritenuto che “le giustificazioni a discolpa presentate nel corso dell’inchiesta formale, le dichiarazioni rese dall’Ufficiale difensore e dal giudicando in sede di riunione della Commissione di disciplina, non hanno intaccato il valore delle risultanze degli accertamenti confluite nel procedimento disciplinare e non hanno fornito elementi in grado di giustificare l’illecita condotta né di sminuire le gravi responsabilità dell’Ispettore” (cfr. il provvedimento impugnato) e, quindi, risulta che le difese del -OMISSIS- sono state prese in considerazione e valutate (cfr. anche il Rapporto Finale: cit. all.27 di parte resistente nel giudizio di primo grado).

Infine, in ordine all’asserita violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata e all’incidenza dei fatti commessi sull’immagine dell’Amministrazione, va rilevato che, ai sensi dell’art. 1355, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, “le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa”.

In applicazione di tale disposizione, nel caso di specie, l’Amministrazione ha ampiamente motivato in merito alla gravità ed alla rilevanza della condotta tenuta dal militare il quale – malgrado il procedimento penale e i due procedimenti disciplinari svolti nei propri confronti -, ha continuato ad esercitare attività extraprofessionale non autorizzata.

Ne consegue che, correttamente, è stato ritenuto incrinato il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra l’Amministrazione ed i propri appartenenti.

Peraltro, l’art. 1355, co. 2, del Codice dell’Ordinamento Militare, stabilisce che l’Autorità competente, nel determinare la specie ed eventualmente la durata delle sanzioni disciplinari, prende in esame “i precedenti di servizio e disciplinari, il grado, l'età, l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.”. Per cui, prosegue il comma 3 della norma citata: “vanno punite con maggior rigore le infrazioni: (...) ricorrenti con carattere di recidività”.

Tale norma ha trovato applicazione nel caso di specie, posto che nel provvedimento impugnato si legge che: “i fatti addebitati all’interessato denotano gravissime carenze di qualità morali e di carattere, tenuto anche conto che il Luogotenente -OMISSIS- al momento degli accadimenti, alla luce dell’anzianità di servizio maturata e delle rivestite qualifiche, era senza dubbio ben consapevole che realizzare le condotte descritte avrebbe costituito un illecito disciplinare e, tra l’altro, già in passato: è stato sottoposto a procedimento disciplinare di stato e sanzionato con la sospensione dall'impiego per la durata di mesi uno a seguito di procedimento penale, per aver redatto una perizia giurata asseverata attestante circostanze non vere quale perito iscritto all'albo professionale dei periti industriali delle provincie di -OMISSIS-;
è stato oggetto di un provvedimento disciplinare di corpo (Rimprovero), in quanto iscritto ad albo professionale, in violazione delle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle attività private extraprofessionali da parte del personale della Guardia di Finanza;”.

Per cui la condotta del militare, recita il provvedimento, è risultata “particolarmente grave atteso che con la stessa, il militare: violando la legge, non si è conformato ai principi di legalità che devono essere osservati da ogni appartenente al Corpo;
è venuto meno ai superiori doveri di correttezza, lealtà, rettitudine ed esclusività della prestazione lavorativa dei pubblici dipendenti (costituente manifestazione del più ampio dovere di fedeltà al Corpo) che, assunti con il giuramento prestato, devono sempre contraddistinguere l’operato degli appartenenti al Corpo e al momento degli accadimenti dovevano essere patrimonio primario e indefettibile dell’interessato;
ha arrecato disdoro all’immagine e al prestigio del Corpo;
ha ingenerato dubbi sulla correttezza degli appartenenti all’Istituzione e recato sicuro nocumento al superiore interesse pubblico e al buon andamento della Pubblica Amministrazione non potendo la Guardia di Finanza contare tra le proprie fila un militare che ha posto in essere tale esecrabile comportamento, palesando così un’assoluta inaffidabilità con conseguente perdita irrimediabile dei requisiti minimi di moralità, indispensabili per poter rimanere nel Corpo;”.

Alla luce di quanto sopra, risulta ragionevole la scelta dell’Amministrazione di ritenere che l’interessato si fosse venuto a trovare in una situazione di “assoluta incompatibilità di status di militare della Guardia di Finanza che impone l’adozione di un provvedimento di natura espulsiva data la palese e piena violazione del giuramento prestato, da cui consegue la perdita del grado per rimozione” (cfr. provvedimento impugnato).

Sotto questo profilo, il principio di proporzionalità tra la sanzione irrogata ed il fatto contestato va contestualizzato in relazione alla perdita del grado, che si concretizza in una scelta definitiva - e non in una sanzione frazionabile tra un minimo ed un massimo – operata a fronte dei comportamenti disciplinari più gravi in quanto collocati oltre la soglia contraddistinta dalla violazione del giuramento, oltrepassata la quale l’Amministrazione può assumere la decisione di risolvere il rapporto con il militare sanzionato.

Del resto, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 22 marzo 2017, n.1302) che, per le ragioni sopra evidenziate, non ricorrono nel caso di specie.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e debba essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. -OMISSIS-, respinge il ricorso di primo grado.

9.

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