Consiglio di Stato, sez. III, parere interlocutorio 2011-01-19, n. 201100256
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Numero 00256/2011 e data 19/01/2011 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 19 ottobre 2010
NUMERO AFFARE 04768/2009
OGGETTO:
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Incentivazione Attività Imprenditoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società “PROMOS INVESTIMENTI s.r.l.” avverso decreto di revoca delle agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488 del 1992.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 0122390 del 3 novembre 2009, pervenuta il successivo 25 novembre, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere G Ras;
PREMESSO:
Con decreto ministeriale n. 36898 del 30 giugno 1997, il Ministero dello Sviluppo Economico concedeva in via provvisoria alla società “PROMOS INVESTIMENTI s.r.l” un contributo in c/capitale ai sensi della legge n. 488 del 1992, per realizzazione di un programma di investimenti, successivamente confermato in via definitiva.
In sede di sopralluogo presso lo stabilimento agevolato, la banca concessionaria S. Paolo IMI rilevava che il medesimo era inattivo, come impianti smontati, e che il numero degli occupanti era pari a zero, e proponeva pertanto la revoca dei contributi assentiti.
In assenza di controdeduzioni successive alla comunicazione all’interessata dell’avvio del procedimento, con D.M. n. B2/RC/9/148699 del 6 ottobre 2005 venivano disposti la revoca del contributo concesso ed il recupero della somma già erogata, con atto notificato all’Albo Pretorio del Comune di Foggia.
Avverso tale decreto propone ricorso straordinario al Capo dello Stato la società interessata chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Osserva la Sezione come la ricorrente contrasti la intervenuta revoca sostanzialmente deducendo l’insussistenza della affermata inattività, temporanea e conseguente a lavori di ampliamento dello stabilimento in esecuzione all’atto del sopraluogo, adducendo, a sostegno delle proprie tesi, gli esiti di verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza.
Poiché i verbali di tali verifiche, elencati quali allegati nel ricorso, non risultano compiegati agli atti, il Collegio, ai fini del definitivo parere, dà carico all’Amministrazione di provvedere alla trasmissione, esprimendo, con relazione integrativa, le proprie deduzioni al riguardo.
Inoltre, poiché risulta che, a seguito della emissione di una cartella esattoriale per la riscossione coattiva delle somme pretese, la Società ha proposto ricorso al TAR Lazio (notificato in data 5 dicembre 2008) dovranno essere fornite aggiornate notizie in ordine a tale contenzioso.
Per i descritti adempimenti è assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente parere.