Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202403861

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202403861
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403861
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 03861/2024REG.PROV.COLL.

N. 05581/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5581 del 2021, proposto da
INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rossi, Letizia Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

AR IO S.r.l., non costituito in giudizio;



nei confronti

De CA ID Eredi Snc di De CA LO e C., non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 110/2021;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il Cons. Raffaello Scarpato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’Avviso Pubblico ISI 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2017, l’INAIL ha indetto una procedura diretta al finanziamento delle imprese che intendessero eseguire interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art. 11 comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. La Società AR IO S.r.l., odierna appellata, esercente l’attività di edilizia, di scavi e di movimento terra, ha partecipato alla procedura, chiedendo la concessione di un finanziamento di € 176.500,00, in relazione ad un progetto volto alla riduzione del rischio derivante dalle vibrazioni meccaniche, tramite l’acquisto di un escavatore cingolato Volvo KE TB290 e di un sollevatore telescopico Merlo 38.12 Plus, da utilizzare in sostituzione di un analogo escavatore KO PC78MR, immesso sul mercato nel 2005, e di un sollevatore telescopico Merlo 38.12 Plus, immesso sul mercato nel 2008.

3. La società è stata ammessa alla procedura ed ha inviato all’INAIL i documenti richiesti dall'Avviso pubblico, comprovanti il raggiungimento del punteggio soglia.

4. All’esito dell’istruttoria, l’INAIL ha respinto la domanda di finanziamento, rilevando il mancato superamento della fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico, in quanto i macchinari da sostituire non presentavano valori di emissione vibratoria – così come dichiarati dal fabbricante - superiori al valore di azione di cui all’art. 201 del d.lgs. n. 81 del 2008, pari a 0.5 m/s2 per le vibrazioni al corpo intero.

5. La società ha impugnato il diniego dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, Sez. staccata di Brescia, deducendo che la valutazione del rischio da emissione vibratoria da prendere in considerazione ai fini dell’ammissione al finanziamento dovesse essere quella risultante dal Documento di Valutazione dei Rischi, come effettuata “in campo” mediante rilievi strumentali, e non quella dichiarata dal fabbricante, riferita alle macchine in condizioni “nuove di fabbrica” e, peraltro, non supportata da basi metodologiche certe, oltre che non aggiornata rispetto allo stato di utilizzo e di usura delle macchine.

6. A fondamento delle proprie asserzioni, la ricorrente ha evidenziato che lo scopo del finanziamento sarebbe stato quello di mitigare il rischio effettivo, e non quello teorico, derivante dall’uso del macchinario da sostituire, e che l’ammissibilità della misurazione in concreto delle vibrazioni meccaniche emergerebbe chiaramente dall’art. 202 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 81/2008.

7. La ricorrente ha impugnato anche il punto 3-d dell’allegato 1 all’Avviso Pubblico ISI 2017, in quanto contraddittorio e illogico, se interpretato in senso escludente.

8. Il T.a.r. ha accolto il ricorso, ritenendo che il valore di emissione vibratoria da prendere in considerazione per l’ammissione al finanziamento dovesse essere quello misurato in concreto e riportato nel documento di valutazione dei rischi aziendali - come sostenuto dalla ricorrente – piuttosto che quello dichiarato dal fabbricante, come sostenuto dall’INAIL.

A parere del primo giudice, infatti, il documento di valutazione dei rischi aziendali è lo strumento concretamente atto a monitorare l’esposizione dei lavoratori al rischio di vibrazioni, con funzioni di presupposto ineludibile per stabilire l’efficacia degli investimenti diretti a ridurre il suddetto rischio.

Pertanto, il T.a.r. ha ritenuto che la disposizione di cui al punto 3-d dell’allegato 1 all’Avviso Pubblico ISI 2017, che prescriveva

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