Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-01-31, n. 202200671

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-01-31, n. 202200671
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200671
Data del deposito : 31 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2022

N. 00671/2022REG.PROV.COLL.

N. 02301/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2020, proposto dall’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione Sesta, n. -OMISSIS- del 2019, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del diniego di accesso agli atti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 116 c.p.a.;

Vista l’ordinanza di questo Consiglio n. -OMISSIS- del 2020;

Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione IV, n. -OMISSIS-del 2021;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2022 il Cons. B B e udito l’Avvocato dello Stato Paola De Nuntis per l’amministrazione appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado R.G. n. -OMISSIS-del 2019, la Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il silenzio dell’Agenzia delle entrate sull’istanza presentata in data 20 giugno 2019, avente ad oggetto la documentazione reddituale, finanziaria e fiscale riferita al coniuge, Sig. -OMISSIS-, motivata in considerazione della pendenza del giudizio di separazione personale.

2. Il T.A.R. con la sentenza n. -OMISSIS- del 2019 ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere, avendo l’Agenzia intimata, dopo la notificazione del ricorso, consentito l’accesso ad una parte della documentazione richiesta (documentazione relativa alla stessa ricorrente e “ certificazione attestante i redditi percepiti per le annualità

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