Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202310709

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202310709
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310709
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 10709/2023REG.PROV.COLL.

N. 05454/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5454 del 2021, proposto dal sig. G B, nella qualità di titolare Ditta G V, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R M, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Oria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Tre Orologi, 14/A;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00544/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere Giuseppe Rotondo; viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento datato 10 febbraio 2020, prot. n. 2255, con il quale il comune di Oria ha comunicato all’impresa “G V” la inammissibilità dell’istanza di insediamento di attività produttiva, in quanto in contrasto con lo strumento urbanistico.

2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:

a) il sig. Benedetto Giangaspero è titolare ed esercisce, nel territorio di Oria, l’impresa individuale “G V di G B” su una superficie agraria complessiva di Ha 16.52.30, ubicati ai fogli 22 e 70 di quel Comune;

b) l’azienda opera nel settore floricolo (piante ornamentali, in coltura protetta ed in pien’aria), nel settore della coltivazione di oliveti e seminativo, nonché nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di fiori, piante e sementi, di

prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio;

c) il centro aziendale si sviluppa unitamente all’abitazione di residenza del titolare, con locali attigui a servizio dell’azienda e due gruppi serricoli in ferro e

plastica;

d) due degli impianti serricoli occupano una superficie complessiva di mq. 921,43 mentre il terzo impianto è in ferro plastica di mq. 960; sono stati, altresì, realizzati: una avanserra di mq 196,20 dedita alla lavorazione e al confezionamento delle piante prodotte, attività preliminari per la successiva attività di preparazione al trasporto e successivo smistamento sulle diverse piazze italiane; un deposito di attrezzature agricole e un annesso rustico destinati, l’uno (il deposito di circa mq. 254,98), al ricovero degli strumenti, delle attrezzature e dei materiali necessari alla conduzione dell’azienda e l’altro (l’annesso rustico avente una superficie di mq. 345,55) alla prima lavorazione, invasatura, confezionamento, esposizione di prodotti vivaistici nonché alla loro vendita ex art. 4, d.lgs n. 228 del 2001;

f) allo scopo di ampliare l’attività commerciale e l’offerta di prodotti anche al dettaglio rivolti alla sempre più vasta platea di clienti interessata all’hobby del giardinaggio, l’impresa appellante presentava al comune di Oria, nel 2019, un progetto (prot. n. GNGBDT65Z103M-09102019-1828) per il cambio di destinazione d’uso dell'annesso rustico (di mq. 345,55) - originariamente adibito a prima lavorazione, invasatura, confezionamento, esposizione e vendita di prodotti vivaistici - con l’obiettivo di creare “un vero e proprio "garden center", nel quale: - vendere piante e prodotti per il verde, attrezzi per il giardinaggio, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, tagliaerba, vasi in ogni foggia e materiale, terracotte artistiche, terricci concimati di maggior pregio e moduli per sistemi di irrigazione; ospitare anche corsi di formazione verso un’utenza allargata, e anche non specialistica, per la parte delle lezioni di "pratica" (per la parte teorica era previsto l’utilizzo di locali esterni all’azienda), e fornire, allo stesso tempo, un’ampia gamma delle attrezzature e prodotti (incluso prodotti fitosanitarie concimi) da utilizzare; a tal fine chiedendo che l’intervento venisse assentito in variante allo strumento urbanistico previa convocazione della conferenza di servizi;

g) il comune di Oria, con nota 22 gennaio 2021, n. 1030, preannunciava l’inammissibilità dell’istanza “in quanto attinente ad una struttura di vendita”;

h) l’istante contro deduceva ai rilievi posti a base del preavviso di diniego;

h) con provvedimento prot. n. 0002255, datato 10 febbraio 2020, il comune di Oria, esaminate le controdeduzioni procedimentali, richiamava il preavviso di diniego e dichiarava inammissibile l’istanza dell’impresa per le seguenti ragioni: “l’intervento per il quale si chiede la convocazione di una Conferenza dei servizi per l’ottenimento del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (articolo 14 del DPR 6 giugno 2001 n. 380) attiene alla modifica della destinazione d’uso e di layout di un locale, incluso aree e accessori annessi, attualmente a servizio dell’azienda vivaistica “GIANGASPERO VIVAI DI GIANGASPERO BENEDETTO” da annesso rustico a garden center. I garden center sono, appunto, dei veri e propri centri di giardinaggio, cioè dei punti vendita specializzati nel commercio di piante per esterno e interno. In questi punti vendita si trova qualsiasi tipologia di pianta: da quella arbustiva, a quella acquatica e bulbosa. La peculiarità principale di questi luoghi è quella di essere totalmente dedicati alla vendita di piante e di tutti gli accessori per la cura, la manutenzione e l’arredo del giardino … l’articolo 8 del DPR 160/2010 prevede che, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l’interessato può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi, stabilendo la conseguente procedura per la variazione dello strumento urbanistico. Gli interventi relativi al progetto, conclude l’articolo 8 del suddetto DPR, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste dall’articolo 15 del d.p.r. n. 380/2001. Il terzo comma dell’articolo 8 stabilisce che siano escluse dall’applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 o alle relative norme regionali di settore. In proposito è intervenuta la deliberazione di Giunta regionale n. 2332 dell’11 dicembre 2018 che ha in parte modificato ed integrato la delibera 22 novembre 2011 n. 2581, con oggetto “atto di indirizzo e coordinamento per l’applicazione dell’articolo 8 del d.p.r. n. 160/2010 - regolamento per semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”. In tale provvedimento regionale si legge quanto segue: “si ricorda che in base all’articolo 8, comma 3, del DPR n. 160/2010, la procedura di variante prevista dal citato articolo non applica alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 114, o alle relative norme regionali di settore. Con riferimento alla normativa regionale non possono essere oggetto di conferenza di servizi ex articolo 8 del d.p.r. n. 160 del 2010 gli esercizi di vicinato, come definiti dalla LR n. 24/2015 in quanto riconducibili a destinazione strettamente connesse con la residenza di cui all’articolo 3, comma 3, DIM 1444/68 e pertanto già previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti nelle zone assimilabili alle aree omogenee di tipo A, B e C. … Sulla base di tali elementi è stata formulata la nota con cui si è comunicato il preavviso di diniego. A riscontro il richiedente ha qualificato l’intervento da realizzare come “esercizio di vicinato”, mentre nell’istanza inviata tramite il portale non era contenuto alcun riferimento in merito al tipo di struttura da realizzare, né era indicata nelle planimetrie la superficie di vendita. Ciò detto, si deve comunque registrare l’impossibilità di utilizzare il procedimento speciale ex art. 8 DPR 160/2010, la cui finalità è quella di affrontare situazioni che i normali strumenti urbanistici non sono in grado di risolvere (cit. DGR 2332/2018) … l’art. 8 del d.p.r. n. 160 del 2010 fa riferimento all’intero territorio comunale, in cui come detto non devono essere presenti aree destinate all’insediamento di impianti produttivi oppure le stesse siano insufficienti, affinchè si possa richiedere la deroga allo strumento urbanistico generale. Pertanto l’interpretazione secondo la quale tale deroga potrebbe essere utilizzata per insediare in zone diverse da A-B e C gli esercizi di vicinato è lontanissima dal dettato letterale della norma e dalla ratio della stessa …”.

3. Avverso il suindicato provvedimento proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, il sig. Benedetto Giangaspero (ricorso n. 509/2020) deducendo un unico,

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