Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-05-05, n. 201502246
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Testo completo
N. 02246/2015REG.PROV.COLL.
N. 00845/2015 REG.RIC.
N. 00844/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
1- sul ricorso numero di registro generale 845 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. S M, S V e G A F, con domicilio eletto presso il dott. A P in Roma, via Cosseria 2;
contro
Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
nei confronti di
-OMISSIS-;
2- sul ricorso numero di registro generale 844 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. G A F, S M e S V, con domicilio eletto presso il dott. A P in Roma, via Cosseria 2;
contro
Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per la riforma
1- quanto al ricorso n. 844 del 2015:
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma - Sezione III Quater n. 08252/2014, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - ammissione alla procedura transattiva relativa al risarcimento dei danni subiti a seguito di emotrasfusione o assunzione di emoderivati infetti
2- quanto al ricorso n. 845 del 2015:
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma - Sezione III Quater n. 08253/2014, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - ammissione alla procedura transattiva relativa al risarcimento dei danni subiti a seguito di emotrasfusione o assunzione di emoderivati infetti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 70 c.p.a.;
Visti gli artt. 105, c.2, e 87, c.3, c.p.a.;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Vittorio Stelo e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione III Quater, con sentenze n. 8252 e 8253 del 29 gennaio, 30 aprile e 11 giugno 2014 depositate il 28 luglio 2014, ha respinto, con compensazione delle spese, i ricorsi proposti dagli attuali appellanti, avverso gli artt. 1 e 5 e l’all. 6 del decreto del Ministero della Salute in data 4 maggio 2012, che avrebbero erroneamente applicato la normativa di cui agli artt. 33 c. 2 del D.L. n. 159/2007 convertito in legge n. 222/2007, 2 c. 362 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e del D.M. del Ministero del Lavoro n. 132 del 28 aprile 2009, che hanno stabilito i criteri e i moduli ai quali le amministrazioni statali interessate si dovevano attenere nel concludere gli atti di transizione con i soggetti che avessero instaurato, prima del 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni ancora pendenti, in quanto affetti da determinate patologie e danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, somministrazioni di emoderivati infetti ovvero da vaccinazioni obbligatorie.
Il giudice di prime cure, dopo una complessa trattazione del contenzioso, ha richiamato le varie sentenze pronunciate da questa Sezione nn. 1501-1506 del 18 febbraio 2014 depositate il 28 marzo 2014, che in materia hanno, con estesa e argomentata motivazione, dichiarato in materia la giurisdizione del giudice ordinario, nonché le analoghe decisioni assunte dallo stesso T.A.R. successivamente.
Il giudice di prime cure, citando ampi stralci di quelle sentenze, ha ritenuto che i principi espressi in quella sede si estendessero perfettamente al caso all’esame che comunque riguardava una transazione, sia pure allo stadio iniziale dell’accesso alla procedura transattiva, che aveva quindi per oggetto un diritto soggettivo disciplinato dagli artt. 1962 e segg. c.c., e comunque la tutela del diritto alla salute, posizioni e istituti comunque regolati in primis dal diritto civile.
2. Gli appellanti in epigrafe, con atti notificati il 27 gennaio 2015 e depositati il 5 febbraio 2015, hanno interposto appello, e, dopo la puntuale e diffusa esposizione del contenzioso e dei motivi già dedotti in primo grado, hanno sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di specie e la oggettiva e dimostrata sussistenza delle condizioni per accedere alla transazione de qua , contrastando argomentatamente il dictum delle richiamate sentenze di questo Collegio.
Viene sottolineata la totale autonomia dei due procedimenti avviati nel 2003 e nel 2007 e – sia pure ribadendo la sussistenza di taluni principi generali ed evidenziando un “taglio” forse troppo “marcatamente civilistico” dei ricorsi e “l’ambiguità