Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2023-02-06, n. 202301208

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2023-02-06, n. 202301208
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301208
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 01208/2023REG.PROV.COLL.

N. 09228/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli articoli 60 e 38 del codice del processo amministrativo,
sul ricorso numero di registro generale 9228 del 2022, proposto dal signor R C, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e G L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

dei signori Vincenzo Matarangolo e Marco Pantaleo, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. 7542/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022, il consigliere F F e udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Ministero dell’economia e delle finanze;

avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


- Rilevato in via pregiudiziale che in ossequio al criterio della ragione più liquida si deve prescindere dalla valutazione della reiterata eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado formulata dal Ministero e, ancor prima, dalla potenziale inammissibilità di tale eccezione in quanto non introdotta con appello incidentale, nonostante il T.a.r. l’abbia espressamente rigettata;

- osservato che l’art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199/1995 prevedeva che « L’ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi