Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-20, n. 202200359

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-20, n. 202200359
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200359
Data del deposito : 20 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2022

N. 00359/2022REG.PROV.COLL.

N. 05226/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5226 del 2015, proposto da
A F, rappresentato e difeso dagli avvocati N P, G T E, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Duccio Casciani in Roma, via dei Prefetti, 17;

contro

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00335/2015, resa tra le parti, concernente diniego di sanatoria edilizia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) La parte ricorrente in appello impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. Toscana, Sez. III, 27.2.2015, n. 335/2015, resa inter partes nel giudizio R.G. n. 2925/1997.

In particolare, l’appellante ricorrente agisce come erede di S F, proprietario di alcuni terreni posti in Pisa, via Aurelia, loc. Tombolo, su cui insistono un fabbricato rurale a uso abitativo e un capannone costruito in forza di licenza edilizia n. 456 del 2.9.1976, da tempo destinato all'esercizio dell'attività di rimessaggio e costruzione navale, come da autorizzazione in sanatoria rilasciata il 2.7.1988.

Nel 1996, per soddisfare le esigenze dell'attività cantieristica svolta, il Sig. S F ha costruito, nelle immediate vicinanze dell’indicato capannone industriale un annesso destinato a essere utilizzato per lo svolgimento della medesima attività artigianale/produttiva.

L’Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ha notificato allo stesso un provvedimento sanzionatorio, con il quale gli è stata ordinata la demolizione di quanto realizzato in assenza del nulla osta del medesimo Ente Parco, prescritto dall'art. 20 della L.R.T. n. 24/1994, trattandosi di opera realizzata all'interno del perimetro del medesimo Parco naturale e, in particolare, nell'ambito delle Tenute di Tombolo e Coltano (l’ordinanza di rimozione e ripristino prot. n. 308/96/Vig. del 9.9.1996).

Lo stesso dante causa dell’odierno appellante ha presentato al Comune di Pisa, in data 23.10 .1996, un’istanza di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 13, L. n. 47/85.

Il Comune ha l’istanza rigettato con la motivazione secondo cui:

- in assenza del piano di miglioramento aziendale non sarebbe stato possibile giustificare la necessità del nuovo annesso;

- il richiedente non possedeva la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

- l'annesso sarebbe esterno all'area di pertinenza individuata dal Piano di Gestione del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

2) L’attuale appellante ha impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana il provvedimento di diniego lamentando:

- che il provvedimento di rigetto si sarebbe soffermato su requisiti procedurali non conferenti il caso di specie, trascurando di prendere in esame la compatibilità del realizzato manufatto con l’area circostante e la sua doppia conformità al P.R.G vigente a tale data ed a quella della conclusione del procedimento, senza considerare che le NTA del Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano avrebbero consentito la realizzazione di annessi aventi destinazione anche diversa da quella agricola e, comunque, non avrebbero previsto la necessità della previa presentazione di un piano di miglioramento aziendale da parte di un imprenditore agricolo;

- il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento sanzionatorio impugnato;

- il vizio di incompetenza, in quanto il provvedimento gravato è stato sottoscritto dall'Assessore all'Edilizia Privata, su delega del Sindaco, anziché dal competente Dirigente responsabile, così come previsto dall'art. 51, comma 3, L. n. 142/91 all'epoca vigente.

3) Il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 335 del 27.2.2015, ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del solo Comune di Pisa, non essendosi costituito in giudizio l'Ente Parco Regionale.

In particolare, l’adito T.A.R. ha motivato il rigetto sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “ in base all’art. 5 del regolamento generale dell’uso del territorio del parco naturale di Migliarino fuori dalle previsioni dei piani di gestione e recupero sono vietate tutte le trasformazioni urbanistico edilizie comprese le ristrutturazione e le riedificazioni.

Ai sensi dell’art.

8.2.2. del piano di gestione delle tenute di Tombolo e Coltano in zona agricola di sviluppo è consentita, previa stipulazione di atto d’obbligo, la realizzazione di “annessi agricoli” se indispensabili per le colture agricole in atto di una certa rilevanza economica.

Nel caso di specie, per stessa ammissione del ricorrente, l’annesso realizzato non ha natura agricola costituendo una pertinenza del capannone industriale nel quale viene esercitata una attività di cantieristica navale.

Il fatto che sia stata a sua tempo autorizzata la costruzione del predetto edificio industriale non significa che lo stesso potesse essere corredato di annessi o pertinenze in contrasto con la destinazione urbanistica (agricola) della zona e con le relative norme tecniche di attuazione (peraltro non impugnate).

Né la destinazione di fatto impressa all’area può prevalere sull’assetto territoriale stabilito negli strumenti urbanistici.

Stando così le cose il contenuto negativo del provvedimento di sanatoria era giuridicamente necessitato e per questo non assume alcuna rilevanza invalidante il vizio formale di incompetenza denunciato con l’ultimo motivo del ricorso il quale deve, quindi, essere respinto ”.

4) L’odierno appellante ha impugnato la sentenza formulando i seguenti rubricati motivi di appello:

1. - Erronea e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 47/85;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51, comma 2, e dell'art.

8.2.2 commi 1 e 3 lett. g) delle N.T.A. del Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano (approvate con deliberazione del Commissario Straordinario del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli n. 89 del 31.12.1994).

La sentenza gravata sarebbe erronea perché si fonda su una norma, l'art.

8.2.2 delle NTA del Piano delle tenute di Tombolo e Coltano, che non solo non è espressamente richiamata dal provvedimento di diniego del Comune di Pisa oggetto di impugnazione, ma non risulta neppure essere stata posta implicitamente alla base della motivazione di detto diniego.

Secondo l’appellante il provvedimento di diniego si fonderebbe sulla mancata presentazione di un piano di miglioramento aziendale da parte di un imprenditorie agricolo, ma non farebbe alcun riferimento alle disposizioni del Piano delle Tenute di Tombolo e Coltano, né al Regolamento d'uso del territorio del Parco Naturale, che d'altra parte, non richiedono la presentazione di alcun piano di miglioramento aziendale, né la qualifica di imprenditore agricolo in capo a colui che intenda realizzare un annesso nelle aree in questione.

La motivazione della sentenza finirebbe, dunque, per rappresentare una indebita integrazione ex post dell'ordinanza del Comune di Pisa impugnata.

La medesima parte appellante rileva che, ad ogni modo, anche a voler ammettere che la norma su cui si fonda il diniego di sanatoria sia l'art.

8.2.2 delle NTA del Piano delle Tenute di Tombolo e Coltano, resta il fatto che la sentenza di primo grado è da riformare soprattutto perché muove dall'erroneo presupposto secondo cui ai sensi di tale norma nelle zone agricole di espansione sarebbe stato possibile realizzare esclusivamente annessi agricoli.

Dallo stesso art.

8.2.2 del Piano di Gestione in questione si evincerebbe, invece, che in tale zone possono realizzarsi manufatti e annessi aventi destinazione d'uso anche diversa da quella agricola, purché conformi allo stato dei luoghi e alle esigenze della zona.

Nella specie, ben poteva (e anzi doveva) ammettersi la realizzazione di un annesso pertinenziale destinato non già all'uso agricolo, ma a servire il contiguo fabbricato avente, legittimamente, destinazione artigianal/produttiva.

Si rivelerebbe, quindi, da riformare la sentenza in questione che muove, invece, dall'erroneo presupposto secondo cui nella zona in questione fossero realizzabili esclusivamente annessi agricoli, senza neppure prendere in considerazione il fatto che nella specie il Comune avrebbe dovuto valutare in concreto la compatibilità dell'annesso con la destinazione di zona e soprattutto con le altre opere presenti in loco.

La Commissione Edilizia Comunale (sul cui parere si fonda il diniego impugnato) e lo stesso Comune avrebbero dovuto tenere conto del fatto che il fabbricato di proprietà del ricorrente, contiguo a quello oggetto del presente giudizio, era legittimamente destinato a un uso non agricolo, ma artigianale/produttivo già da molti anni e, comunque, da molto prima che l'area in questione venisse - illogicamente ed erroneamente – classificata quale zona agricola di espansione dal Piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltona.

Il Comune di Pisa, anziché negare la richiesta sanatoria in virtù di un'astratta incompatibilità tra l'annesso e la destinazione di zona, avrebbe invece dovuto valutare in concreto se la destinazione artigianale impressa all'annesso realizzato fosse realmente incompatibile con quella cui di fatto, ma legittimamente, erano sottoposti da anni l'area in questione e il contiguo immobile principale di proprietà del ricorrente. Tanto che lo stesso Comune di Pisa, se avesse svolto tale verifica, non avrebbe potuto fare a meno di consentire la realizzazione dell'annesso in questione, in quanto strettamente correlato alle esigenze del vicino capannone artigianale e avente caratteristiche tali da non influire negativamente sul contesto di zona.

Il medesimo appellante osserva che le motivazioni su cui si fonda il provvedimento di diniego impugnato risultano, alla luce di quanto sopra e della disciplina applicabile nel caso di specie, del tutto fuori luogo e fuorvianti.

Il Comune di Pisa fonda, infatti, il proprio diniego di sanatoria sul fatto che non sarebbe stato previamente presentato un piano di miglioramento aziendale e sul fatto che il Sig. S F non avrebbe rivestito la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Tali requisiti, tuttavia, non sono previsti né dall'art. 5 del Regolamento d'uso del territorio, né tantomeno dall'art.

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