Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202306988

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202306988
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306988
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 06988/2023REG.PROV.COLL.

N. 03310/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3310 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati L P e G B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L P in Roma, via Archimede, n. 143;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione I, n.-OMISSIS- resa inter partes , concernente un risarcimento danni a causa di mobbing .

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti l’avvocato G B e l’avvocato dello Stato Emma Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La vicenda oggetto dell’appello in trattazione è innescata dal ricorso n. -OMISSIS- proposto innanzi al T.a.r. Firenze, con cui il signor -OMISSIS- Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento vessatorio assunto dal superiore gerarchico, -OMISSIS-tale da provocargli, anche a seguito della sottoposizione ad alcuni procedimenti penali innescati da accuse infamanti e dai quali usciva indenne, una condizione di forte stress con conseguente danno che quantificava in € 1.000.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

2. A sostegno del ricorso aveva dedotto la sussistenza della fattispecie del mobbing , con conseguente diritto al risarcimento.

3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha condannato il Ministero resistente al risarcimento della somma di euro 5.000 da maggiorarsi con interessi e rivalutazione;

- ha condannato il Ministero alla refusione delle spese legali in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a. ed al pagamento delle spese di consulenza tecnica in Euro 2.440 oltre accessori di legge.

4. In particolare, il Tribunale ha rilevato, ai danni del ricorrente, “ l’insorgenza di una sindrome -OMISSIS- inizialmente anche piuttosto intensa sviluppatasi in fase acuta nell’arco di un quadriennio e poi progressivamente assestatasi su un quadro psicopatologico di disturbo dell'adattamento persistente quantificabile con percentuale del 12 per cento di invalidità temporanea riferibile al periodo 2003/2008 atteso che alla attualità permane solo un lieve disagio psichico non inquadrabile in alcuna patologia codificata ”.

5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 2 aprile 2021 e depositato l’8 aprile 2021, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 7-24), quanto di seguito sintetizzato:

I) ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA E/O OMESSA PRONUNCIA SU PUNTI DECISIVI. ERRONEITA’ E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. CONTRADDITTORIETA’, in quanto l’impostazione del T.a.r. evincibile dalle due ordinanze istruttorie era quella di riconoscere un danno biologico sia “ permanente ” che “ temporaneo ” affinché fosse operata una distinta quantificazione delle due voci di danno. Inoltre il T.a.r. assumeva come dato pacifico la stabilizzazione (se pur in forma latente meno grave) del disturbo psicopatologico anche dopo il periodo 2003/2008 e non teneva conto delle risultanze prodotte in atti attraverso la consulenza di parte; conclude invocando il risarcimento del danno biologico complessivo nell’importo di € 92.211,00 o, in subordine, in misura non inferiore ad € 25.754,40;

II) ERROR IN IUDICANDO : ERRONEA E/O OMESSA PRONUNCIA SU PUNTI DECISIVI. ERRONEITA’ E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E CONTRADDITTORIETA’ SOTTO ULTERIORE PROFILO, con richiesta di liquidazione equitativa del danno patrimoniale (anche in considerazione del periodo di forzata astensione dal lavoro) ed esistenziale in un importo non inferiore ad € 200.000,00.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento, anche previo eventuale supplemento istruttorio di verificazione e/o di consulenza tecnica d’ufficio, delle domande risarcitorie di cui sopra.

7. In data 4 maggio 2021 il Ministero della difesa si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, anche al fine di proporre, ai dichiarati sensi degli artt. 96 c.p.a. e 334 c.p.c., appello incidentale avverso la statuizione accoglitiva della domanda risarcitoria per i seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. PRESCRIZIONE, non essendosi pronunciato il T.a.r. sulla eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente Amministrazione (a pag. 14 della memoria difensiva) in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata nel 2012 in quanto riferibile a vicende - sussumibili nell’ambito di applicazione dell’art. 2043 cod. civ. - risalenti all’anno 2003;

II. FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2043 E 2049 COD. CIV. NONCHÉ DELL’ART. 28 COST. in quanto la illiceità penale della condotta tenuta dal dipendente Ten.-OMISSIS- nell’esercizio delle funzioni di comando, unica ad essere

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