Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-31, n. 202308093

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-31, n. 202308093
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308093
Data del deposito : 31 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2023

N. 08093/2023REG.PROV.COLL.

N. 01912/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2023, proposto dalla società Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.a. Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F C e A B, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;



contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R M P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
l’ARPA Lazio - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, non costituita in giudizio;



nei confronti

della Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
del Comune di Colleferro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Fabio Capri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
AITEC - Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, piazza San Bernardo 101;



per l’annullamento ovvero la riforma

previa sospensione

della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. V, 27 settembre 2022 n. 12232;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Città metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Colleferro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. F G S e viste le conclusioni delle parti come da verbale.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellante, nota azienda produttrice di cemento, gestisce uno stabilimento situato nel territorio del Comune di Colleferro, e per alimentare uno degli impianti relativi, un forno di cottura del prodotto, utilizza come combustibile il cd. pet coke, ovvero il sottoprodotto carbonioso della raffinazione del petrolio, a ciò autorizzata con l’autorizzazione integrata ambientale – AIA rilasciata per lo stabilimento in questione con provvedimento della Regione Lazio 1 giugno 2017 n.2297 (doc. 4 appellante).

2. Per scelta aziendale, fondata su ragioni tecniche e di opportunità non immediatamente rilevanti in questa sede, l’impresa è intenzionata a sostituire in parte il pet coke con il cd. CSS, ovvero “ combustibile solido secondario ”, noto anche con il termine di cd. “ ecoballe ”.

3. Così come risulta dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152, il CSS è “ il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni ”.

4. Per potere utilizzare il CSS, la società, con nota 18 novembre 2021 (doc. 7 appellante), ha presentato una “ comunicazione di modifica non sostanziale ” all’AIA già rilasciatale di cui sopra, ai sensi dell’art. 29 novies comma 1 del d. lgs. 152/2006.

5. La società ha ritenuto, come risulta dal testo della comunicazione, che ciò fosse sufficiente, basandosi sul testo dell’art. 35 comma 3 del d.l. 31 maggio 2021 n.77, convertito nella l. 29 luglio 2021 n.108, per cui: “ Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ” alla normativa che lo disciplina e che “ non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ” dell’AIA, “ e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. ”.

6. Nel caso di specie, si è effettivamente verificato quanto previsto dall’ultima parte della norma citata.

7. Infatti, con il parere acquisito con l’atto della Regione 16 dicembre 2021 prot. n.1045535 di cui in epigrafe, l’ARPA ha rilevato, in quanto comunicato dalla società, tutta una serie di criticità tecniche (doc. 2 appellante), nei termini che ora si riassumono.

7.1 In primo luogo, l’ARPA riporta le caratteristiche tecniche del progetto e ricorda che la società intende sostituire in parte il pet coke sino a questo momento impiegato con il CSS, che da un lato è composto da “ frazioni di rifiuti solidi urbani, rifiuti plastici, gomme e coriandoli di matrice plastica ”, dall’altro ha potere calorifico inferiore a quello del coke, con le conseguenze di cui subito si dirà. Ciò comporta che la società debba realizzare “ una nuova unità impiantistica per la ricezione e l’alimentazione del CSS-C al forno ” interessato, integrata con l’esistente.

7.2 Tanto premesso, l’ARPA prende in esame gli aspetti quantitativi del progetto e osserva che il dato della capacità produttiva dell’impianto rimane inalterato, dato che essa rimarrà “ pari a 1.196.250 tonnellate annue di clinker totale prodotto e 733.700 tonnellate annue di clinker prodotto al forno 1”; osserva però che andrà ad aumentare il quantitativo complessivo di combustibile utilizzato, secondo logica a causa del minore potere calorifico del CSS, dato che “a fronte di un quantitativo di 77.433 tonnellate di coke di petrolio previste nella configurazione attuale per il forno 1” si passerà a ad un “utilizzo di 38.347 tonnellate di coke di petrolio ed in aggiunta di 60.000 tonnellate di CSS ”.

7.3 Di seguito, l’ARPA prende in esame gli aspetti qualitativi dell’intervento e ricostruisce anzitutto la normativa applicabile.

7.3.1 Così come si è detto, e si rende esplicito per chiarezza, l’art. 35 comma 3 del d.l. 77/2021 prevede che la sostituzione di altri combustibili avvenga con CSS “ conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 ”.

7.3.2 Nel parere in esame, l’ARPA prende allora in esame l’art. 13, comma 2, del citato D.M. 14 febbraio 2013 n.22, secondo il quale l’utilizzo del CSS nei cementifici “ per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute umana … è soggetto al rispetto delle pertinenti disposizioni del titolo III bis della parte IV del d. lgs. 152/2006, applicabili al coincenerimento, quali le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, e le deroghe di cui al medesimo allegato ”.

7.3.3 Di conseguenza, nel prosieguo del parere, l’ARPA prende in esame appunto il rispetto di queste “ disposizioni… applicabili al coincenerimento ”, sotto i distinti profili della “ consegna e ricezione dei rifiuti ”, delle “ condizioni di esercizio ”, dei “ residui ” e delle “ prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera ”.

7.4 Sotto il profilo della “ consegna e ricezione dei rifiuti ”, l’ARPA osserva anzitutto che – secondo logica in ragione dei maggiori quantitativi di combustibile richiesti – l’intervento comporterà “ un aumento stimato dal Gestore del traffico indotto dalla cementeria di circa 1.097 automezzi all’anno (circa 3,5 automezzi al giorno) con riferimento alla massima produzione pari rispettivamente al +1,2% ”; esso comporterà poi l’introduzione di “ nuove sorgenti sonore ” e di “ due nuove potenziali sorgenti odorigene ”, rappresentate dalle due stazioni di ricevimento del CSS.

7.4.1 Quanto alle sorgenti sonore, l’ARPA osserva che la relazione previsionale di impatto acustico fatta pervenire dalla società è carente quanto a due parametri tecnici, uno dei quali necessario “ al confronto dei valori misurati / stimati con i valori limite ” e quindi afferma che dopo entrata in funzione la modifica “ dovrà essere verificata la compatibilità acustica post-operam con quanto previsto nella relazione tecnica sopra citata ”.

7.4.2 Quanto alle sorgenti odorigene, l’ARPA afferma che il piano di monitoraggio “ dovrà essere integrato con le modalità di controllo del corretto funzionamento dei 3 filtri a maniche, e dovrà essere aggiornata la planimetria sulle emissioni in atmosfera, con l’indicazione dei nuovi

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