Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202104993

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202104993
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104993
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 04993/2021REG.PROV.COLL.

N. 00740/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 740 del 2021, proposto dal
Ministero della Difesa e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

contro

sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. A M e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia

per la riforma,

previa sospensione dell’efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la-OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato accolto in parte il ricorso -OMISSIS-, proposto dall’App. -OMISSIS-avverso il provvedimento di trasferimento d’autorità dall’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Palmi alla Legione Carabinieri “-OMISSIS-” per l’impiego presso la Compagnia Speciale Carabinieri di -OMISSIS- nonché avverso la proposta di trasferimento.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dal Ministero e dall’Arma appellanti;

Vista la memoria di costituzione e difensiva dell’appellato;

Vista l’ulteriore memoria dell’appellato;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui si è provveduto sull’istanza cautelare;

Visti la memoria, i documenti e le note d’udienza dell’appellato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Visto ancora l’art. 6, comma 1, lett. e) , del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76;

Dato atto della presenza ai sensi di legge dei difensori delle parti;

Relatore nell’udienza del 25 maggio 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello indicato in epigrafe il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri hanno impugnato la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, che, in parziale accoglimento del ricorso dell’Appuntato dei Carabinieri -OMISSIS- ha annullato il provvedimento del Comando Generale dell’Arma del 5 ottobre 2018, recante trasferimento d’autorità del militare per incompatibilità ambientale dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- alla Legione Carabinieri -OMISSIS- – Comp. Spec. Carabinieri di -OMISSIS- nella sola parte in cui il predetto provvedimento ha determinato la nuova sede di servizio del ricorrente senza avere considerato adeguatamente le sue esigenze personali e familiari.

1.1. In punto di fatto, si evidenzia che il procedimento ha preso le mosse dalla comunicazione del 27 giugno 2018 con la quale il militare ha informato la P.A. della sua intenzione di dare inizio ad una convivenza finalizzata al matrimonio con la sig.na -OMISSIS-, i cui familiari sono stati al centro di delicate attività di indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di -OMISSIS- ed hanno ricoperto posizioni di spicco all’interno di una nota consorteria criminale, la cosca “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, come da documentazione in atti (v. la proposta di trasferimento del Comando Legione “-OMISSIS-” del 10 agosto 2018).

1.1.1. Va precisato, sul punto, che l’-OMISSIS- è nato e risiede in -OMISSIS- e svolgeva servizio dal 2015 presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- con le funzioni di Capo equipaggio presso l’aliquota radiomobile.

1.2. Il Comando Generale ha ritenuto che la situazione segnalata fosse tale da condizionare il corretto funzionamento dell’unità ove il militare è impiegato, arrecando anche un pregiudizio all’immagine dell’Istituzione, e che la situazione di incompatibilità rendesse inopportuna la permanenza del citato militare nell’ambito non solo della Provincia di -OMISSIS-, ma anche in reparti sia della linea territoriale (Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-”) che mobile (14° Battaglione “-OMISSIS-”): più in particolare, che tale incompatibilità non potesse essere superata dall’assegnazione del -OMISSIS-al predetto Battaglione, come proposto dalla scala gerarchica, trattandosi di reparto impegnato in servizi di ordine pubblico e di supporto all’Arma territoriale nell’ambito dell’intera regione amministrativa -OMISSIS-.

1.3. Per l’effetto, con il provvedimento impugnato il Comando Generale ha disposto il trasferimento d’autorità del militare alla Compagnia Speciale Carabinieri di -OMISSIS- trattandosi di reparto con una marcata carenza d’organico.

2. L’-OMISSIS- ha impugnato con ricorso al T.A.R. l’ora visto trasferimento e l’adito Tribunale – come visto – con la sentenza appellata ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente alle censure volte a contestare l’omessa adeguata considerazione delle esigenze personali e familiari del militare da parte della P.A. nell’individuazione della sua nuova sede di servizio, annullando in parte qua il provvedimento gravato.

2.1. In sintesi, il primo giudice ha considerato fondate le censure di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità articolate dal ricorrente avuto riguardo alla sede di servizio individuata dalla P.A.: la prima, per la scelta di -OMISSIS- quale nuova sede di servizio, essendo questa a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di residenza dell’interessato;
la seconda, perché la P.A. è tenuta ad individuare una sede che tenga conto anche della situazione familiare del militare, visto che, una volta che costui sia esonerato da compiti operativi ed allontanato dall’area reggina, per lui può essere individuata una sede di servizio entro la linea territoriale della Legione -OMISSIS-, come del resto già fatto dalla P.A., pur se in via provvisoria.

2.2. Il primo giudice ha osservato, altresì, come l’individuazione di -OMISSIS- quale sede di destinazione del ricorrente (oggettivamente per lui disagevole, visti la distanza dal suo Comune di residenza ed i comprovati suoi interessi familiari e personali) sia supportata da un riferimento generico alla carenza d’organico del reparto di destinazione, che, tuttavia, non viene specificata con riguardo al grado dello stesso ricorrente.

3. A sostegno del gravame le Amministrazioni appellanti, dopo aver ripercorso nei dettagli la vicenda, insistono sulla legittimità del trasferimento impugnato, allegando i rischi per l’interesse pubblico che comporterebbe la permanenza dell’appellato in una sede posta entro la linea territoriale della Legione -OMISSIS-: ciò, sia per l’interesse delle cosche mafiose a stabilire contatti con la P.A. e con le Forze di Polizia, sia per il rischio di condizionamento del militare nell’esercizio delle sue funzioni, sia, infine, perché un Carabiniere, pur se addetto a uffici amministrativi, può venire a conoscenza di dati sensibili sotto il profilo operativo.

3.1. Nell’appello si precisa, inoltre, che il trasferimento è con oneri a carico della P.A. e che la sede prescelta di -OMISSIS- ha una carenza di organico di ben trenta unità nel ruolo del Gigliotti.

3.2. Il Ministero e l’Arma appellanti hanno concluso, quindi, per la riforma della sentenza di prime cure, previa sospensione della sua efficacia.

3.3. Si è costituito in giudizio l’appellato, depositando memoria di costituzione ed ulteriore memoria e concludendo per la reiezione dell’appello, previo rigetto dell’istanza cautelare.

3.3.1. L’-OMISSIS-, dopo avere eccepito in rito l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi ex art. 101, comma 1, c.p.a., ha obiettato, nel merito, che a voler seguire il ragionamento della P.A., neppure la sede di -OMISSIS- per lui sarebbe idonea ed anzi in Italia non vi sarebbe alcuna sede idonea, vista la diffusione della criminalità mafiosa di matrice calabrese sull’intero territorio nazionale. Ha, poi, richiamato la sua situazione personale e familiare, connotata dalla presenza di due figli in tenerissima età e dall’attività lavorativa della moglie, nonché gli impegni finanziari assunti per l’acquisto della casa di famiglia.

3.4. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha provveduto sull’istanza cautelare ai sensi degli artt. 55, comma 10, e 98 c.p.a., fissando l’udienza del 25 maggio 2021 per la discussione del merito dell’appello.

3.5. In vista dell’udienza di merito l’appellato ha depositato una memoria, insistendo per la conferma della sentenza di prime cure e dolendosi del ritardo della P.A. nell’eseguirla. Ha depositato, inoltre, note d’udienza, chiedendo l’invio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.

3.6. All’udienza del 25 maggio 2021 – tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con l. n. 176/2020 – la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L’appello è infondato.

4.1. Preliminarmente il Collegio, alla luce dell’infondatezza dell’appello nel merito, ritiene di poter prescindere dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per violazione del principio di specificità dei motivi ex art. 101 c.p.a. e ciò, tanto più che le difese dell’appellato, da lui svolte in modo ampio ed approfondito, dimostrano come costui non abbia subito alcun vulnus dalla suddetta (ipotizzata) violazione.

4.2. Nel merito, occorre richiamare la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui, nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il Giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono tale misura deve limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173, 30 novembre 2020, n. 7562, 18 ottobre 2019, n. 7088 e 17 gennaio 2018, n. 239).

4.3. Orbene, nel caso di specie, come già osservato dal primo giudice, non può dirsi rispettato dalla P.A. il requisito della proporzionalità del rimedio per quanto riguarda l’individuazione della sede di destinazione del militare.

4.3.1. Vero è che in un recente arresto, che presenta più di un’analogia con la fattispecie in esame, si è evidenziato come la decisione di trasferire un militare appartenente all’Arma dei Carabinieri dalla -OMISSIS- ad altra area assai distante del Paese a causa delle sue relazioni parentali con esponenti della criminalità organizzata calabrese può ritenersi giustificata, anche sotto il profilo della proporzionalità, in relazione alle caratteristiche di ampia penetrazione e pervasività che la ridetta forma di criminalità è in grado di assumere in molte parti del territorio nazionale (C.d.S., Sez. IV, n. 1173/2021, cit.). Ed inoltre si è sottolineato che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale “ non deve esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente, né può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari dello stesso, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione ” (cfr. C.d.S., Sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073, con i precedenti ivi elencati).

4.4. Nel caso di specie, tuttavia, è stata la stessa Amministrazione a dimostrare l’esistenza di opzioni alternative meno penalizzanti per le esigenze personali e familiari dell’interessato: si fa riferimento alla circostanza – affermata dalla stessa P.A. – del provvisorio impiego del Gigliotti, nelle more della decisione circa il suo trasferimento, presso l’Ufficio Logistico – Sezione Logistica e Infrastrutture del Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” con funzioni di addetto, dunque – come indicato nell’atto di appello – senza incarichi di carattere operativo.

5. Il primo giudice, “ ferma restando la sottrazione del -OMISSIS-ad ogni compito operativo ” e preso atto che la proposta formulata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- con nota dell’11 luglio 2018 (prodotta in primo grado dalla P.A. il 5 marzo 2019) era di trasferire il militare “ fuori dal distretto di -OMISSIS- ”, ha affermato come fosse compito dell’Amministrazione di individuare un’altra sede, idonea a rimuovere la situazione di incompatibilità ambientale, ma tale da tenere conto della situazione familiare del ricorrente: ciò, in quanto “ una volta esonerato da compiti operativi, ed allontanato dall’area reggina è certamente individuabile per il ricorrente una sede di servizio all’interno della linea territoriale della Legione -OMISSIS- (come per altro, sebbene in via provvisoria, l’amministrazione aveva già fatto) ”.

5. Il Collegio condivide le ora riferite considerazioni del T.A.R., anche alla luce del richiamo da parte della sentenza appellata all’indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 118), per il quale il trasferimento per incompatibilità ambientale non può assumere connotazioni sanzionatorie per il destinatario, di tal ché le ragioni personali e familiari di costui possono acquisire indirettamente rilievo quando la sede di destinazione è così lontana dal suo luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l’oggettiva incompatibilità ambientale (com’è nella fattispecie qui in esame, stante la notevole distanza tra -OMISSIS- e -OMISSIS-).

5.1. In tale ottica, pertanto, non convincono le doglianze delle Amministrazioni appellanti volte ad affermare la conformità del trasferimento impugnato al surriferito presupposto della proporzionalità della misura adottata dalla P.A. per rimuovere la invero pacifica situazione di incompatibilità (C.d.S., Sez. IV, ord. 22 marzo 2019, n. 1533).

5.1.1. Non vale, infatti, affermare – come si fa nell’appello – che la nuova sede di servizio è al di fuori del perimetro di incompatibilità ambientale rilevato dal Comando Interregionale “ -OMISSIS- ” (che comprende i territori delle regioni amministrative -OMISSIS- e Sicilia), potendosi salvaguardare il pubblico interesse anche per altra via, meno gravosa per l’interessato, che sia incentrata sulle funzioni da affidargli (ovviamente, senza pervenire al suo demansionamento) e su una ragionevole distanza dai luoghi.

5.1.2. Per le stesse ragioni neppure persuade l’osservazione che la predetta nuova sede è raggiungibile agevolmente con i mezzi pubblici e ben collegata alla rete autostradale, avendo la P.A. trascurato che la sede individuata si trova in una Regione neanche limitrofa a quella di residenza del militare. Né ci si può esimere dal rilevare una certa contraddittorietà nelle argomentazioni della parte pubblica, la quale da un lato supporta la legittimità della scelta di non assegnare l’-OMISSIS- al 14° Battaglione “-OMISSIS-” con i compiti di questo reparto, “ quotidianamente impegnato in servizi di ordine pubblico e di supporto all’Arma Territoriale nell’ambito della regione amministrativa -OMISSIS- ” (e, dunque, ponendo l’accento sull’esigenza di tenere il militare lontano da funzioni operative);
dall’altro, invece, ritiene che neppure la sottrazione dell’interessato a compiti operativi costituisca rimedio idoneo ad evitare il rischio di dinamiche criminali, volte a condizionarlo negativamente nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio.

5.1.3. In tale ottica, dunque, l’assegnazione del militare – peraltro già sperimentata in via provvisoria dalla P.A. – all’Ufficio Logistico del Comando Legione -OMISSIS-, quale addetto alla Sezione Logistica e Infrastrutture, potrebbe costituire una valida soluzione alternativa, così come potrebbe costituirlo l’assegnazione in Comandi o Reparti non ascrivibili alla Linea Territoriale della Legione -OMISSIS- e tuttavia presenti nella Regione, ma con compiti non operativi.

6. Alla luce di quanto esposto, in conclusione, l’appello deve essere respinto, meritando la sentenza di prime cure di essere confermata.

7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

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