SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 202402134, Verifica appello

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Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 202402134, Verifica appello
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402134
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 02134/2024REG.PROV.COLL.

N. 03688/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3688 del 2023, proposto da
l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Messina (TSRM e PSTRP), in persona del legale rappresentante pro tempore , e dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Catania (TSRM e PSTRP), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato G M e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Federazione Nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Colabianchi e Carlo Piccioli, con domicilio eletto lo studio del primo, in Roma, Via Oslavia, n. 30 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione di Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza Brianza-Sondrio (TSRM e
PSTRP), non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione V - Bis , 13 febbraio 2023, n. 2471, resa tra le parti, non notificata, che ha respinto il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti proposti per l’annullamento “ Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

annullamento, previa sospensiva, 1) della delibera n. 170 del 30.12.2021, prot. 1624/2021, del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) (Doc. 3);
2) della nota prot. 178/2022 del 10.2.2022 di convocazione del Consiglio Nazionale straordinario per il 19.2.2022 (Doc. 4);
3) del verbale n. 1/22 della seduta del Consiglio Nazionale straordinario del 15.1.2022 (Doc. 5);
4) della convocazione del Consiglio Nazionale Straordinario per il 14.1.2022 in prima convocazione e per il 15.1.2022 con pec del 10.1.2022 (Doc. 6);
5) del verbale n. 7/21 della seduta del Consiglio Nazionale straordinario del 18.12.2021 (Doc. 7), trasmesso con pec del 10.2.2022 (Doc. 8);
6) della convocazione del Consiglio Nazionale straordinario per il 17.12.2021 in prima convocazione e per il 18.12.2021 con pec del 14.12.2021 (Doc. 9);
7), ove occorra, dell'art. 19, ult. comma, Regolamento Federazione Nazionale approvato ex art. 35 D.P.R. 221/1950 in vigore dal 23.6.2016 (Doc. 10), in parte qua, ove prevede che “Se un membro del consiglio desidera che sia inserita a verbale una sua dichiarazione, deve presentare riassunto scritto e firmato alla presidenza entro i 30 giorni precedenti la successiva riunione di Consiglio nazionale”;
8) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.


visto il ricorso in appello e relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l’atto di costituzione della Federazione Nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il consigliere L D R e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con appello notificato il 14 aprile 2023 e depositato il 27 aprile successivo, l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Messina (TSRM e PSTRP) e l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Catania (TSRM e PSTRP) hanno impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata sentenza del T, deducendo che:

- durante la seduta ordinaria dell’adunanza del Consiglio nazionale del 18 novembre 2021, convocata per la discussione del bilancio previsionale per il 2022, il Comitato Centrale ha disposto il rinvio del relativo punto all’ordine del giorno, perché è stata preliminarmente approvata una mozione d’ordine, con cui il Presidente dell’Ordine di Firenze, Arezzo, Prato, Lucca, Pistoia e Massa ha chiesto che fosse disposta la riduzione da € 28,60 ad € 18,00 del contributo annuo per il 2022 dovuto da ciascun iscritto agli Ordini alla Federazione;

- in occasione della successiva adunanza del 18 dicembre 2021, convocata in seduta straordinaria, anziché sottoporre all’approvazione il verbale della seduta precedente con il relativo bilancio previsionale, la Federazione (e per essa il suo Comitato centrale) ha stabilito di sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale altre due diverse ipotesi di bilancio previsionale;

- nella seduta (illegittimamente, secondo gli appellanti) straordinaria del 15 gennaio 2022, la Federazione ha sottoposto all’approvazione il verbale (illegittimo) del 18 dicembre 2021 e la conseguente delibera n. 170 del 30 dicembre 2021, n. prot. 1624/2021, così come ribadito nella successiva seduta straordinaria del 19 febbraio 2022, nella quale sono stati approvati, a ratifica, sei verbali precedenti, a partire da quello del 2 luglio 2021.

2. Gli appellanti affidando il proprio gravame a sei motivi di censura, con i quali ripropongono, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le doglianze svolte in primo grado, lamentando:

1° motivo.= Violazione dell’art. 8 e dell’art. 9 del Regol. Gen. Federazione approvato ex art. 35

D.P.R. 221/1950 in vigore dal 23.6.2016 e dell’art. 23 D.P.R. 221/1950. Eccesso di potere per incompetenza. ”: con tale mezzo, viene contestata la violazione delle norme regolamentari in tema di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Federazione appellata;

2° motivo.= Violazione dell’art. 16 D.P.R. 97/2003. Violazione dell’art. 10 Regol. Gen. Federazione. ”: il motivo, col quale vengono reiterate le censure dedotte con il secondo mezzo di gravame in prime cure, è teso a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato la violazione dell’articolo 16 del d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, espressamente richiamato dall’articolo 8, comma 2, del Regolamento federale, atteso che la convocazione ed il conseguente verbale sarebbero illegittimi, non avendo consentito ai componenti del Consiglio il dovuto esame del bilancio e degli atti connessi;

3° motivo.= Ulteriore violazione dell’art. 16 D.P.R. 97/2003. ”: gli appellanti contestano non la mancata allegazione della relazione dei Revisori dei Conti alla convocazione, come erroneamente ritenuto dal T, bensì la mancanza del documento agli atti, in quanto non predisposto;

4° motivo.= Violazione dell’art. 7, comma 13, D.Lgs.

CPS

233/1946 come modif. dalla L. 3/2018 e dell’art. 8 Regolamento. - Eccesso di potere per travisamento e sviamento.
”: gli appellanti contestano la ricostruzione della sentenza impugnata, che ha individuato, in base alla legge ed al Regolamento federale, le responsabilità e competenze del Comitato centrale e del Consiglio nazionale nel procedimento di approvazione del bilancio previsionale e di determinazione del contributo dovuto dagli Ordini territoriali alla Federazione nazionale;

5° motivo.= Violazione dell’art. 19 Regol. Gen. Federazione del 23.6.2016. Violazione dei principi

di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.). ”: con tale motivo, viene lamentato che la sentenza impugnata non ha ritenuto illegittima l’approvazione dei verbali del Consiglio nazionale avvenuta in un'unica seduta, anche sul presupposto che, in mancanza dell’approvazione del verbale di quella precedente, ogni seduta successiva a quella del 2 luglio 2021 sarebbe stata illegittima e che tutti i verbali sarebbero viziati dalla illegittima prassi di inviarli in forma modificabile successivamente alla chiusura delle sedute del Consiglio nazionale;

6° motivo.= Contraddittorietà ed illogicità. Travisamento. ”: il mezzo censura la sentenza impugnata, poiché essa ha ritenuto di non entrare nel merito della questione della sostenibilità della riduzione del contributo dovuto dagli Ordini alla Federazione nazionale.

3. La Federazione Nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (di seguito anche “Federazione”) si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 8 maggio 2023 ed ha prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 22 maggio successivo.

Alla camera di consiglio del 25 maggio 2023, è stato disposto l'abbinamento della domanda cautelare al merito, con udienza pubblica fissata per il 21 settembre 2023, nella quale l’appello è stato rinviato all’udienza del giorno 11 gennaio 2024, per impossibilità del relatore.

Gli appellanti hanno replicato con memoria depositata il 31 agosto 2023 e all’udienza del giorno 11 gennaio 2024 la causa è passata in decisione.

4. L’appello non può trovare accoglimento e la sentenza merita conferma secondo le considerazioni che seguono, potendo pertanto essere dichiarato assorbito l’esame delle questioni preliminari sollevate in limine litis dalla Federazione appellata, che eccepisce l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse in capo agli Ordini professionali e per mancata impugnazione del bilancio consuntivo 2022 e di alcuni atti deliberativi;
replicano sul punto gli appellanti di aver impugnato il secondo atto con ricorso pendente dinanzi al T Lazio con il n.r.g. 9466/2023 e sostengono che la mozione non sarebbe un atto autonomamente impugnabile (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 31 agosto 2015, n. 4038 e 26 ottobre 2016, n. 4477).

5. Con il primo mezzo di gravame, in sintesi, viene lamentata l’erroneità della sentenza impugnata perché non avrebbe correttamente considerato che:

- l’articolo 8 del Regolamento federale prevede che l’approvazione del bilancio (previsionale) debba essere disposta inderogabilmente in sede in adunanza ordinaria, con la conseguente illegittimità dell’approvazione da parte del Consiglio nazionale in seduta straordinaria;

- non si era verificata nella fattispecie l’ipotesi prevista dall’articolo 9 del Regolamento federale, il quale stabilisce che le adunanze straordinarie vengono convocate “ ogniqualvolta si renda necessario per l’esplicazione di esigenze della professione rappresentata ”;

- l’articolo 23 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 sarebbe applicabile alle sole assemblee degli Ordini e non alle sedute del Consiglio nazionale della Federazione nazionale.

Osserva al riguardo il Collegio che:

l’articolo 23 del d.P.R. n. 221/1950 stabilisce che “ le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 .”:

- l’articolo 26, comma 3 del medesimo decreto ne prevede l’applicazione al caso di specie, laddove che stabilisce che “ le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma dell’articolo 14, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi sostituiti al presidente dell’Ordine o Collegio il presidente della Federazione e al Consiglio dell’Ordine o Collegio il Comitato Centrale della Federazione. ”;

- l’articolo 8 del Regolamento approvato ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. citato stabilisce quanto segue: “ Ogni anno, nel mese di marzo e in quello di ottobre, il Consiglio nazionale si riunisce in adunanza ordinaria.

Nel mese di marzo si riunisce per procedere all’approvazione del conto consuntivo dell’anno precorso sulla base delle relazioni del Comitato centrale e del Collegio Revisori dei conti.

Nel mese di ottobre si riunisce per la verifica dell’attività svolta nell’ambito del bilancio di previsione dell’anno corrente, per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo, come previsto dal

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