Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-06, n. 202105162

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-06, n. 202105162
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105162
Data del deposito : 6 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2021

N. 05162/2021REG.PROV.COLL.

N. 09135/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9135 del 2020, proposto dal Comune di Albignasego, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E L e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, Via. F. Confalonieri, n. 5;



contro

la S.c.a.r.l. Arnica in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C e S S, e con domicilio eletto presso l’avvocato F S, in Roma, via Borsi, n. 4;



nei confronti

la S.r.l. B, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Seconda, n. 696/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.r.l. B;

Visto l'atto di costituzione in giudizio con contestale ricorso incidentale proposto dalla S.c.a.r.l. Arnica in Liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 – svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del d.l. n. 44 del 2021 - il consigliere Daniela Di Carlo;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La S.c.a.r.l. Arnica ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. del Veneto per ottenere la restituzione della somma pari ad euro € 497.894,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo, a suo tempo versata in favore del Comune di Albignasego per l'assegnazione di un’area destinata alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

La società ha rappresentato di avere titolo alla restituzione della somma indicata, perché l’Amministrazione ha revocato l’assegnazione dell’area in suo favore e, di conseguenza, a suo dire, sarebbe venuta meno la causa dell’attribuzione patrimoniale.

Il Comune di Albignasego sarebbe tenuto, dunque, a restituirle la somma in applicazione dei principi sulla ripetizione dell’indebito (artt. 2033 e ss. cod. civ.).

2. Nel primo grado del giudizio il Comune di Albignasego ha eccepito la prescrizione del diritto ed ha contestato nel merito l’asserito diritto alla restituzione della somma richiesta.

3. La S.r.l. B è intervenuta ad adiunvandum della società ricorrente, nella qualità di creditore pignorante con diritto alla surroga rispetto ai crediti vantati dalla medesima società Arnica nei confronti del Comune intimato.

4. Il T.a.r. del Veneto con la sentenza di cui all’epigrafe:

a) respingeva l’eccezione di prescrizione formulata dall’Ente locale (secondo il T.a.r. la prescrizione del diritto di credito azionato dalla ricorrente è stata interrotta dall’interveniente ad adiuvandum B in almeno due occasioni, e cioè: una prima volta, con la notifica al Comune, in data 30 novembre 2009, di un atto di pignoramento presso terzi del credito di Arnica ex art. 543 c.p.c.; una seconda volta, con la notifica al Comune, in data 18 febbraio 2010, dell’atto di citazione per l’accertamento della sussistenza del diritto di credito di Arnica);

b) disattendeva, altresì, l’eccezione di compensazione formulata sempre dal medesimo Comune con riferimento ad alcuni contro-crediti di natura risarcitoria che – si asseriva – erano imputabili alla società Arnica per inadempimento agli obblighi nascenti dalla convenzione e per avere la medesima società effettuato talune iscrizioni ipotecarie ritenute illegittime;

c) accoglieva, invece, l’eccezione di compensazione formulata sempre dal Comune in riferimento a tre controcrediti per spese legali (precisamente, si tratta delle somme di € 5.000,00, oltre accessori, liquidati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3637/2007; di € 3.700,00, oltre accessori, liquidati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24801/2009; infine, di € 35.000,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell’IVA e degli accessori di legge, liquidati dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 1998/2016).

d) In definitiva, il T.a.r. - in parziale accoglimento del ricorso - condannava il Comune di Albignasego a restituire alla ricorrente la somma versata per l'acquisito del lotto p.e.e.p. (€ 497.894,80), previa compensazione con i crediti per spese legali vantati dal Comune, oltre interessi da corrispondersi al tasso legale dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo.

e) Il T.a.r., infine, condannava il Comune di Albignasego a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, oltre che a restituire il contributo unificato anticipato, compensando, invece, le spese di giudizio nei confronti della società interveniente.

5. La sentenza è stata appellata in via principale dal Comune di Albignasego ed in via incidentale dalla S.c.a.r.l. Arnica in Liquidazione.

6. La S.r.l. B è intervenuta ad adiunvandum della società appellata anche in questo grado di giudizio.

7. Il Comune appellante ha censurato sia il capo di pronuncia che ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione del prezzo di cessione dell’area p.e.e.p., sia quello che non ha accolto in parte qua l’eccezione di compensazione.

8. L’appellata ha resistito al gravame ed ha impugnato la sentenza - in via incidentale - nella parte in cui ha fatto riferimento alla liquidazione degli interessi al “tasso legale”, ritenendo invece che gli stessi siano dovuti ai sensi del quarto comma dell’art. 1284 c.c. dal giorno della proposizione del ricorso.

Inoltre, la società ha eccepito la tardività delle eccezioni in senso stretto formulate dal Comune e, in via subordinata, ha chiesto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale del codice del processo amministrativo, laddove il medesimo non fisserebbe, a suo dire, un termine ragionevole e perentorio per formulare le eccezioni in senso stretto, soprattutto quella di compensazione, nelle controversie in materia di diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La società ha inoltre riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2,